Sentenza 21 aprile 2004
Massime • 1
In tema di decreto penale di condanna, il giudice ha l'obbligo di emettere il decreto che dispone il giudizio, qualora ritenga inammissibile la richiesta di oblazione formulata con l'atto di opposizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2004, n. 21855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21855 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/04/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1934
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 027988/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FO GI N. IL 21/08/1970;
avverso ORDINANZA del 04/04/2003 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. L. D'Ambrosio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
Con ordinanza del 4.4.2003, il GIP del Tribunale di Siracusa dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da FO PE avverso il decreto penale di condanna emesso in data 19.12.2002, rilevando che l'oblazione richiesta dall'opponente non era ammessa, in quanto il reato contestato è punito con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria.
Il difensore del FO ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento per violazione degli artt. 461 e 464 c.p.p., sull'assunto che, nonostante l'inammissibilità
dell'oblazione, avrebbe dovuto provvedersi al dibattimento. Il ricorso è fondato.
In una fattispecie analoga a quella in esame, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, qualora venga proposta opposizione a decreto penale di condanna e contestualmente sia presentata domanda di oblazione, sia pure non corredata dalla richiesta di accesso ai riti alternativi ovvero da altri adempimenti di legge, come la richiesta di emissione del decreto di fissazione del giudizio o del versamento della somma prescritta per l'oblazione, il giudice non può dichiarare inammissibile l'oblazione e contestualmente ordinare l'esecuzione del decreto opposto, bensì, respinta, se del caso, la domanda di oblazione con apposita ordinanza, deve sempre emettere il decreto che dispone il giudizio, perché nella stessa proposizione dell'opposizione a decreto penale è insita implicitamente la richiesta di procedere al giudizio (Cass., Sez. 1^, 1 dicembre 1999, Giroldo;
Sez. 3^, 6 maggio 1994, Veronesi). In applicazione di tale principio di diritto, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento e deve disporsi la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Siracusa per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Siracusa per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004