Sentenza 1 dicembre 1999
Massime • 1
Qualora venga proposta opposizione a decreto penale di condanna e contestualmente sia presentata domanda di oblazione, sia pure non corredata dalla richiesta di accesso ai riti alternativi ovvero da altri adempimenti di legge, come la richiesta di emissione del decreto di fissazione del giudizio o del versamento della somma prescritta per l'oblazione, il giudice non può dichiarare inammissibile l'oblazione e contestualmente ordinare l'esecuzione del decreto opposto, bensì, respinta, se del caso, la domanda di oblazione con apposita ordinanza, deve sempre emettere il decreto che dispone il giudizio, perché nella stessa proposizione dell'opposizione a decreto penale è insita implicitamente la richiesta di procedere al giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 6643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6643 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 01/12/1999
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE " N. 6643
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 25532/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO BR n. il 23.06.1961
2) RO SI GI MA n. il 13.04.1931
avverso ordinanza del 10.02.1999 G.I.P. PRETURA DI CUNEO sentita al relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G., il quale chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
O S S E R V A:
1. Con ordinanza ex art. 141 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale il G.i.p. della Pretura di Cuneo - rilevato che l'opposizione del decreto RO RU e RO SI GI MA, imputati dei reati di cui agli artt. 110-679 (detenzione non autorizzata di Kg. 3,6 di polvere da sparo) e 81-110-697 c.p. (detenzione non autorizzato di due baionette e di 6340 munizioni) e condannati alla pena complessiva di lire nove milioni di ammenda ciascuno, sostitutiva di quelle dell'arresto di giorni quaranta per il primo reato e di mesi due e giorni venti per il secondo reato, era stata presentata al solo fine di proporre oblazione, dal momento che non era stata richiesta ne' l'emissione del decreto di citazione a giudizio, ne' era stata presentata alcuna istanza di accesso ai riti alternativi - respingeva la richiesta ne' l'emissione del decreto di citazione a giudizio, ne' era stata presentata alcuna istanza di accesso ai riti alternativi - respingeva la richiesta di oblazione con riferimento all'art. 162-bis c.p.p. (indubbia gravità dei fatti e congruità della pena dell'arresto ancorché convertita in quella corrispondente pecuniaria) e dichiarava nel contempo esecutivo il succitato decreto penale.
2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, i quali, per il tramite del comune difensore, deducono violazione di legge (art.606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 162-bis e 464
stesso codice e 141 disp. att. c.p.p.), rilevando che il giudice, in presenza di rituale opposizione a decreto penale e contestuale richiesta di oblazione non può dichiarare esecutivo il decreto penale opposto, ma, qualora non consenta all'oblazione, deve dichiararne il rigetto ed emettere il decreto di citazione a giudizio.
3. Il ricorso è fondato.
Invero questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr., tra le tante, Sez. I, 19.9.1991, ric. Mogicato) che nel caso in cui venga proposta opposizione a decreto penale di condanna e contestualmente sia presentata domanda di oblazione, sia pure non corredata dalle richieste di accessione ai riti alternativi ovvero da latri adempimenti di legge come la richiesta di emissione del decreto di fissazione del giudizio o del versamento della somma prescritta per l'oblazione, il giudice non può dichiarare inammissibile l'oblazione e contestualmente ordinare l'esecuzione del decreto opposto, bensì, respinta, se del caso, la domanda di oblazione con apposita ordinanza, deve sempre emettere il decreto che dispone il giudizio, perché nella stessa proposizione dell'opposizione a decreto penale è intrinsecamente connaturata la richiesta di procedere al giudizio. Illegittimamente, pertanto, il giudice del merito ha dichiarato l'esecutività dell'opposto decreto penale di condanna invece di disporre il giudizio conseguente alla proposta opposizione, di tal che l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio (art.260 lett. d) c.p.p.), mentre gli atti del processo debbono essere trasmessi, per quanto di competenza, al Tribunale di Cuneo in composizione monocratica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cuneo in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2000