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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 3060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3060 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3060/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4725/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240136338815000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1071/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF. CF_Ricorrente_1) con atto notificato il 10.02.2025 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120240136338815, notificata in data 12.12.2024, eccependo:
1) omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
3) decadenza e prescrizione.
Il ricorrente, in data 12.03.2025, si è costituito in giudizio per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120240136338815. La Agenzia delle Entrate - CO, nel costituirsi in giudizio, ha contestato quanto affermato da parte ricorrente ed in ordine alla MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI
PRECEDENTI DI COMPETENZA DELL'ENTE CREDITORE ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del concessionario, in quanto l'attività di creazione e notifica degli accertamenti è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. La Regione Campania non si costituiva in giudizio. Alla udienza del 23.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante degli atti prodromici della cartella opposta, vale a dire dell'avviso di accertamento con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta e la maturazione dell'eccepita prescrizione (rectius decadenza) triennale (tassa auto 2017 e notifica della cartella solo in data 12.12.20254).
Le spese di lite nei rapporti con il concessionario devono essere compensate, in quanto alcun addebito può essere imputato al concessionario. Nei rapporti con la Regione, la Corte ritiene di dover, del pari, operare la compensazione, tenuto conto che la ricorrente ha depositato la notifica priva della relata di notifica. La notificazione è regolarmente pervenuta al destinatario e, tuttavia, sussiste senza dubbio una irregolarità.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della udienza del 23.1.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4725/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240136338815000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1071/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF. CF_Ricorrente_1) con atto notificato il 10.02.2025 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 07120240136338815, notificata in data 12.12.2024, eccependo:
1) omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
3) decadenza e prescrizione.
Il ricorrente, in data 12.03.2025, si è costituito in giudizio per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120240136338815. La Agenzia delle Entrate - CO, nel costituirsi in giudizio, ha contestato quanto affermato da parte ricorrente ed in ordine alla MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI
PRECEDENTI DI COMPETENZA DELL'ENTE CREDITORE ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del concessionario, in quanto l'attività di creazione e notifica degli accertamenti è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. La Regione Campania non si costituiva in giudizio. Alla udienza del 23.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, l'ente impositore, rimasto contumace, non ha dato prova della rituale notifica all'odierno istante degli atti prodromici della cartella opposta, vale a dire dell'avviso di accertamento con la conseguente illegittimità derivata della cartella opposta e la maturazione dell'eccepita prescrizione (rectius decadenza) triennale (tassa auto 2017 e notifica della cartella solo in data 12.12.20254).
Le spese di lite nei rapporti con il concessionario devono essere compensate, in quanto alcun addebito può essere imputato al concessionario. Nei rapporti con la Regione, la Corte ritiene di dover, del pari, operare la compensazione, tenuto conto che la ricorrente ha depositato la notifica priva della relata di notifica. La notificazione è regolarmente pervenuta al destinatario e, tuttavia, sussiste senza dubbio una irregolarità.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso all'esito della udienza del 23.1.2026
Il Giudice Monocratico