Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2016, n. 11945
CASS
Sentenza 10 novembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall'art. 1923 cod. civ. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade il sequestro preventivo. (Fattispecie relativa al sequestro di polizza assicurativa a favore di un terzo, in cui la Corte ha precisato che il diritto acquistato dal beneficiario ex art. 1920, comma terzo, cod. civ. non esclude la sequestrabilità dei premi versati, posto che essi non possono considerarsi come definitivamente usciti dal patrimonio del contraente, data la revocabilità del beneficio ex art. 1921 cod. civ. e la possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex art.1925 stesso codice).

Commentario1

  • 1Lo schermo della polizza vita, i poteri del giudice penale
    https://www.dirittobancario.it/ · 29 maggio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2016, n. 11945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11945
Data del deposito : 10 novembre 2016

Testo completo