Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2014, n. 1241
CASS
Sentenza 2 ottobre 2014

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In tema di c.d. giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice cautelare ha respinto l'appello dell'indagato avverso il rigetto dell'istanza di revoca di un provvedimento di sequestro preventivo richiamando una precedente ordinanza nella quale non erano state esaminati ulteriori allegati documentali).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2014, n. 1241
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1241
Data del deposito : 2 ottobre 2014

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