Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di c.d. giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice cautelare ha respinto l'appello dell'indagato avverso il rigetto dell'istanza di revoca di un provvedimento di sequestro preventivo richiamando una precedente ordinanza nella quale non erano state esaminati ulteriori allegati documentali).
Commentari • 2
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. RAMACCI Luca – Presidente – del 10/11/2016 Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere – SENTENZA Dott. ACETO Aldo – Consigliere – N. 2511 Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere – REGISTRO GENERALE Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere – N. 23853/2016 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: M.M.A., nata a (OMISSIS); P.G., nato a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 16/05/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
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(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2014, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 02/10/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1293
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 27007/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM CC MA NI N. IL 13/01/1991;
avverso l'ordinanza n. 62/2014 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 12/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Eduardo Vittorio Scardaccione, ha concluso per il rigetto del ricorso;
per il ricorrente RI IC è presente l'avv. Marco MA Monaco, in sostituzione dell'avv. Filippo Giunchedi, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 maggio 2014, il Tribunale di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto da FE CC MA NI, in ordine al rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo adottato il 2 febbraio 2013, limitatamente all'autovettura Mercedes Benz CLS tg. EH907AZ.
Il FE è stato rinviato a giudizio per i delitti di associazione di tipo mafioso, finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti di esercizio abusivo, organizzazione e raccolta a distanza di gioco on-line, trasferimento fraudolento di valori, estorsione aggravata.
2. Contro l'ordinanza propongono ricorso i difensori dell'indagato, avv.ti Fausto Bruzzese e Filippo Giunchedi, i quali deducono violazione di legge in relazione all'istituto del giudicato cautelare, poiché nell'istanza di revoca si erano introdotti elementi nuovi, rappresentati dai modelli Unico per gli anni 2009 e 2010, attestanti rispettivamente redditi pari ad Euro 45.576,00 ed Euro 72.679,00, nonché estratti conto ai fini INPS per gli anni 2011 e 2012, attestanti un reddito lordo pari rispettivamente ad Euro 93.622,00 ed Euro 96.149,00. Tale reddito era in grado di giustificare il pagamento di ratei mensili di Euro 1.377,00 per complessivi Euro 29.000,00 che rappresenta la somma realmente versata per l'acquisto dell'autovettura, quale differenza con la permuta di precedente veicolo.
Poiché il sequestro preventivo è stato disposto a fini di confisca facoltativa, la quale presuppone un nesso strumentale tra il bene ed il reato ipotizzato, tale che il primo possa legittimamente assumere la qualifica di prodotto e/o profitto del reato, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito le deduzioni proposte.
3. Con memoria depositata il 23 settembre 2014, si ribadisce che la sottoposizione al giudice di un elemento nuovo impone la rivalutazione del materiale probatorio, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento della misura cautelare reale, anche alla luce della dichiarazione allegata all'istanza di revoca, con la quale il FE dimostrava la liceità dei redditi necessari per acquistare l'autovettura. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto.
Il Tribunale di Bologna ha errato nel ritenere che le ragioni dedotte nell'istanza di revoca del sequestro preventivo prima e nell'appello poi fossero state già compiutamente vagliate in sede di riesame dell'ordinanza genetica;
l'introduzione di elementi nuovi a sostegno dell'istanza di revoca, infatti, rendeva inoperante la preclusione del cd. giudicato cautelare.
2. In generale, va ricordato che la nozione di "giudicato cautelare" deve essere impiegata con prudenza, tenendo sempre presente le finalità in vista delle quali dottrina e giurisprudenza sono giunte ad elaborare siffatto concetto.
Come è noto il giudicato in senso proprio si forma sulle sentenze divenute irrevocabili, cioè non più impugnabili attraverso i mezzi ordinari. Per effetto dell'irrevocabilità le sentenze divengono tendenzialmente immodificabili: assumono il crisma dell'intangibilità, divengono "cosa giudicata". Proprio l'esigenza di certezza della decisione ha condotto ad elaborare il concetto di "giudicato cautelare", trasferendo in ambito cautelare alcune delle caratteristiche proprie del giudicato che si forma sulle sentenze. Dunque, al fine di garantire la stabilità dei provvedimenti cautelari, si ritiene che, una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito avverso le misure cautelari, o trascorsi inutilmente i termini per presentarli, si formi una sorta di giudicato (cd. giudicato cautelare). L'operazione risponde a chiare necessità di economia processuale: si vuole evitare la riproposizione di istanze aventi ad oggetto una stessa misura cautelare, fondate sugli stessi presupposti già vagliati dal giudice dell'impugnazione e respinte.
2.1 Tuttavia la trasposizione in ambito cautelare degli effetti propri del giudicato formatosi sulle decisioni definitive non può essere effettuata in termini assoluti: essa incontra dei limiti dovuti alle funzioni ed alle peculiarità delle misure cautelari. In particolare, l'efficacia delle misure cautelari è intimamente connessa alla sussistenza ed alla permanenza delle condizioni di applicabilità, mentre il concetto di giudicato attiene a situazioni che hanno assunto il crisma della immutabilità e definitività. Con riguardo agli effetti delle pronunce in materia cautelare, quindi, più che di "giudicato" si dovrebbe parlare di una preclusione endoprocessuale, che impedisce la reiterazione di provvedimenti aventi lo stesso oggetto. Sotto questo angolo visuale il fenomeno assume una portata più ristretta, in quanto involge solo le questioni, esplicitamente o implicitamente, trattate e non anche quelle deducibili (e non dedotte).
2.2 Inoltre la preclusione opera allo stato degli atti, nel senso che dipende dal permanere della situazione di fatto presente al momento della decisione. In altre parole la preclusione endoprocessuale è finalizzata ad evitare ulteriori interventi giudiziari, in assenza di una modifica della situazione di riferimento, rendendo inammissibili istanze fondate su motivi che hanno già formato oggetto di apposita valutazione.
3. Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha richiamato la propria ordinanza del 30 marzo 2013, non impugnata con ricorso per cassazione, che ha respinto il riesame proposto sull'ordinanza del G.I.P. di Bologna del 2 febbraio 2013, fondato a suo giudizio sulle medesime argomentazioni.
Nell'ordinanza del 30 marzo 2013, allegata al provvedimento impugnato, si legge che l'indagato non risulta avere redditi, attività lavorative e/o risorse finanziarie illecite, diverse da quelle afferenti le condotte delittuose nell'ambito dell'associazione (pagina 31) e che non ha prodotto atti e/o documenti da cui si evince che sia titolare di redditi aventi origine lecita (pagina 33); tali valutazioni sono fondate su un'informativa della Guardia di Finanza del 15 luglio 2011, ma non risulta che in tale giudizio siano state prese in esame le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2009 e 2010 e gli allegati documentali, come invece sembra aver fatto il G.I.P. nell'ordinanza del 25 marzo 2014, redatta in calce all'istanza di revoca.
Ciò determina l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di FE CC MA NI e il conseguente annullamento dell'ordinanza, con rinvio al Tribunale di Bologna, perché proceda ad esaminare nel merito le doglianze proposte con l'appello proposto contro l'ordinanza del 25 marzo 2014, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo adottato il 2 febbraio 2013, limitatamente all'autovettura Mercedes Benz CLS tg. EH907AZ.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015