Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2011, n. 12838
CASS
Sentenza 10 novembre 2011

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Il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, (art. 1923 cod. civ.) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen.).

Commentario1

  • 1Evasione fiscale: può essere sequestrata la polizza vita?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 novembre 2023

    REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. RAMACCI Luca – Presidente – del 10/11/2016 Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere – SENTENZA Dott. ACETO Aldo – Consigliere – N. 2511 Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere – REGISTRO GENERALE Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere – N. 23853/2016 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: M.M.A., nata a (OMISSIS); P.G., nato a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 16/05/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2011, n. 12838
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12838
Data del deposito : 10 novembre 2011

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