Sentenza 10 novembre 2011
Massime • 1
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, (art. 1923 cod. civ.) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Evasione fiscale: può essere sequestrata la polizza vita?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 novembre 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. RAMACCI Luca – Presidente – del 10/11/2016 Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere – SENTENZA Dott. ACETO Aldo – Consigliere – N. 2511 Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere – REGISTRO GENERALE Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere – N. 23853/2016 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: M.M.A., nata a (OMISSIS); P.G., nato a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 16/05/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2011, n. 12838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12838 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2011 |
Testo completo
1 2838/12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Sent. n. sez. 1773 Tito Garribba
- Presidente -
Francesco Serpico CC 10/11/2011-
Nicola Milo R.G.N. 24553/2011
Arturo Cortese
Giovanni Conti
-Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CA LI, nato a [...] l'[...]
avverso la ordinanza del 20/05/2011 del Tribunale di Verbania
visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aurelio
Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore avv. Francesco Sbisà, in sostituzione dell'avv.
Giuseppe Ruffier, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14 novembre 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, in funzione di giudice della esecuzione, rigettava la istanza avanzata da LI CA di restituzione di una polizza assicurativa INA-Assitalia, già sottoposta a sequestro preventivo dal medesimo
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Osservava il G.i.p. che non valeva il richiamo fatto dall'istante all'art. 1923 cod. civ., che sancisce il divieto di sottoporre ad azione esecutiva o cautelare le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario, trattandosi di norma esclusivamente attinente ai rapporti civilistici, senza alcuna interferenza con la disciplina processale penale in cui si colloca il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321 cod. proc. pen.
Inoltre, era non pertinente la deduzione secondo cui le rate della polizza assicurativa erano pagate dal CA con il proprio stipendio, dato che trattandosi di denaro e, quindi, di cosa fungibile, il sequestro relativo al profitto del reato cadeva sulle disponibilità economiche dell'imputato, in cui si confondevano anche i proventi dell'attività criminosa.
2. Ricorreva per cassazione personalmente il CA denunciando la violazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 1923 cod. civ., sostenendo che quest'ultima norma ha portata generale e rende non sequestrabili le somme dovute all'assicuratore a qualsiasi titolo, compreso quello derivante da un sequestro preventivo penale.
3. La Corte di cassazione, con ordinanza in data 1° febbraio 2011, qualificata la impugnazione come appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., trasmetteva gli atti al Tribunale di Verbania.
4. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Verbania confermava il decreto impugnato, ritenendo di condividere le osservazioni poste a base del provvedimento impugnato, ed aggiungendo, in relazione all'evocato art. 1923 cod. civ., che non poteva essere riconosciuta una funzione alimentare alle somme di denaro versate a fini assicurativi per la copertura di una polizza sulla vita.
5. Ricorre nuovamente per cassazione il CA, con atto proposto personalmente, denunciando la violazione degli artt. 322-ter cod. pen. e 1923 cod. civ., reiterando le censure proposte nel precedente ricorso per cassazione, già qualificato come appello, e richiamando la sentenza delle Sez. Un. civ. n.
8271 del 31 marzo 2008, con la quale si sottolineava che la tutela stabilita dalla predetta norma doveva ritenersi estesa a ogni forma esecutiva o cautelare, sia in ambito civile sia in ambito penale, compresa la forma di sequestro per equivalente. ая CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
2. La disposizione dell'art. 1923 cod. civ., secondo cui le somme dovute dall'assicuratore al contraente o ai beneficiari non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, riguarda i rapporti civilistici, come appare chiaro dalla sentenza Sez. U civ., n. 8271 del 31/03/2008, Fall. Romeca s.r.l. c. La
Venezia Assicurazioni s.p.a., Rv. 602132, citata erroneamente dal ricorrente a sostegno della sua tesi;
tanto che, sempre restando nei rapporti civilistici, tali somme non possono essere assoggettate a sequestro conservativo neppure nell'ambito del procedimento penale (v. Sez. 5, n. 43026 del 24/09/2009, Viada,
Rv. 245434).
Ma, a parte la non assoggettabilità a qualsiasi forma di coercizione reale, salvo che costituiscano cose intrinsecamente criminose, delle entità economiche che devono soddisfare esigenze vitali (v. art. 514 cod. proc. civ.), va ribadito che, come condivisibilmente rimarcato da Sez. 2, n. 16658 del 17/04/2007,
Viada, Rv. 236591 (sulla scia di costante giurisprudenza della medesima
Sezione: tra le altre, sentenze n. 20921 del 25/03/2004, Plasmati e n. 23815 del
18/05/2006, Biagi, n.m.), il sequestro preventivo penale ben può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, proprio in quanto le finalità di tale misura cautelare reale, funzionale alla confisca, non risentono delle limitazioni riguardanti i rapporti tra privati (concetto ribadito da ultimo da Sez. 2, n. 29940 del 27/06/2007, Picciotti, n.m.).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/11/2011.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA Tito Garribba
Janish J unk IL - 4 APR 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO |
Flora Esposito