Sentenza 23 giugno 2016
Massime • 1
L'evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può essere costituito, oltre che dall'impedimento della gara, anche da un suo turbamento, situazione che può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei suoi risultati. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale condotta può anche consistere in uno "sviamento" del regolare svolgimento della gara tale da determinarne uno sviluppo anomalo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2016, n. 43408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43408 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2016 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 43408 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.
1.887 Dott. PIERCAMILLO DA VIGO Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 45054/2015 Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Dott. GIUSEPPE SGADARI . Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA IO N. IL 25/11/1951 avverso la sentenza n. 2482/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 07/07/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R. Suells che ha concluso per → идеть мир тоо Trivenio Udito, per la parte civile, l'Avv Li lies for Conviro Rocciaio, retrivers more fer UNIROCKsel;
Otories Apati ف 3.2.1. elu unstens pe Udit i difensor Avv. Cousres ricorsoЛідей ме я ове роктоно Conclusion L'AVV. G. Beneden fer uariinico поте эрен s porre Q' моль e chie on l'accoglimento del ricorso 1.La Corte di appello Palermo, decidendo dopo l'annullamento con rinvio della precedente sentenza, dichiarava l'estinzione dei reati di falso e turbativa d'asta contestati al RT, confermando le relative statuizioni civili.
2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione i difensori del RT che deducevano:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che l'illogicità della motivazione in relazione ai profili di falso contestati. Con riguardo alla omessa indicazione nel verbale del 20 aprile 2006 del fatto che la riunione era stata interrotta si deduceva, da un lato, che il dato omesso era irrilevante, con conseguente innocuità del falso, e, dall'altro, che il fatto che l'interruzione fosse diretta a consentire il colloquio tra il RT ed i dirigenti dell'ATI era stato illegittimamente dedotto dal contenuto dell'intercettazione del 20 aprile 2007, inutilizzabile. Inoltre: la sentenza nella parte in cui assegnava rilevanza al tema dell'utilizzo di determinate barriere paramassi avrebbe violato l'art.522 cod. proc. pen. in quanto tale circostanza non era contestata nel capo di imputazione. Infine, quanto alla esclusione dell'ATI dalla gara, si deduceva che la stessa sarebbe giustificata dalle voci di spesa richiamate nel verbale, essendo invece irrilevante il mancato utilizzo delle barriere paramassi della BR.
2.2. Vizio di legge e di motivazione in relazione all'accertamento del reato di turbativa d'asta. Si deduceva che non vi sarebbe stata alcuna risposta al motivo d'appello con il quale si era dedotto che la dichiarazione che il RT aveva chiesto di firmare all'ATI non conteneva l'impegno ad utilizzare barriere paramassi della BR, ma era solo diretta ad attestare la conformità dell'offerta alle prescrizioni del progetto, al fine di giustificare il ribasso (in particolare si chiedevano chiarimenti circa la corrispondenza delle barriere indicate nei preventivi a quelle richieste dal progetto); si deduceva inoltre l'illogicità della motivazione nella parte in cui si affermava che la gara sarebbe stata turbata dal RT, che avrebbe cercato di imporre all'ATI di utilizzare le barriere paramassi della BR, laddove l'impresa che infine si era aggiudicata l'appalto non aveva, invece, utilizzato quelle barriere, fornendosi dalla IN. Si deduceva, infine, l'assenza degli elementi necessari per integrare il reato contestato in quanto la ATI sarebbe comunque stata legittimamente esclusa dalla gara a causa della anomalia del ribasso proposto;
al riguardo, si deduceva la mancata assunzione di prova decisiva dato che non era stata disposta la 2 perizia che avrebbe dovuto verificare se il ribasso dell'ATI fosse o meno giustificato;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione: la condanna al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili sarebbe stata pronunciata in violazione dell'art. 244 del D.lgs 163\2006 che, per i procedimenti ad evidenza pubblica devolve tutte le controversie, incluse quelle risarcitorie, al giudice amministrativo. Inoltre, si deduceva che in assenza della prova della illegittimità della esclusione dell'ATI non avrebbe potuto essere riconosciuto alcun danno. Si deduceva, infine, che il DA OS, rappresentante dell'ATI, non avrebbe potuto partecipare alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni pubbliche, poiché in precedenza aveva concordato la pena per una turbativa d'asta.
2.4. Violazione di legge: la Corte territoriale a causa della sua incompetenza non avrebbe potuto neanche pronunciare la condanna al pagamento della provvisionale la cui quantificazione, peraltro, non risultava sorretta da alcuna motivazione;
2.5. omessa motivazione in relazione al motivo di appello con il quale si deduceva che le spese della parti civili erano state liquidate in misura eccessiva;
2.6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna alle spese sopportate dalle parti civili: il RT non poteva considerarsi "soccombente" visto che era stato assolto nel merito in relazione a tre imputazioni, sicchè non avrebbe dovuto essere condannato alla rifusione delle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso con il quale si deduce l'illegittimità dell'accertamento di responsabilità in relazione al reato di falso è infondato.
1.1. Il collegio, in materia di falso per omissione, condivide la giurisprudenza secondo cui la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l'attestazione incompleta perché priva dell'informazione su un determinato attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato fatto- descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero (Cass. sez. 5 n. 45118 del 23/04/2013, Rv. 257549; Cass. sez. 5 n. 48755 del 04/11/2014, Rv. 261295). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello evidenziava la rilevanza dell'interruzione della riunione e dello svolgimento del colloquio tra il RT ed i rappresentanti dell'ATI, ovvero dell'incontro finalizzato alla radicalizzazione» della richiesta di sottoscrivere l'impegno a fornire i prodotti 3 che anche per le caratteristiche tecniche e costruttive fossero conformi alle previsioni di progetto» (pag. 29 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha riconosciuto cioè la incidenza della omissione sulla veridicità del verbale, rilevando come nel corso della interruzione non verbalizzata si fossero sviluppati eventi rilevanti per il procedimento di aggiudicazione della gara. La motivazione offerta sul punto non presenta alcuna frattura logica, è coerente con le emergenze processuali e si sottrae a censure in sede di legittimità. Né le argomentazioni giustificative della rilevanza della omissione, che indicano gli eventi intercorsi durante l'interruzione, integra una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Le omissioni in ordine ad eventi accaduti, ma non verbalizzati, escono dall'area delle violazioni innocue, ove se se dimostri, come nel caso di specie, la specifica rilevanza: di qui la necessità di individuare gli eventi significativi non verbalizzati, ovvero le pressioni effettuate dall'imputato per l'utilizzo di determinate barriere paramassi.
1.2. Del pari infondate sono le doglianze che si appuntano sul riconoscimento del falso nella attestazione della esclusione dell'ATI come fatto indipendente dalla mancata disponibilità ad utilizzare le barriere BR. La Corte territoriale chiariva che «anche dovesse essere ammessa l'illegittimità di quel ribasso, la questione della falsa attestazione di un fatto avvenuto e mai trascritto in quel verbale che contiene l'estromissione dell'impresa consortile dalla gara pubblica rimane intatta poiché comunque avrebbe dovuto darsi atto che tra le ragioni dell'esclusione vi era stato il rifiuto di firmare un impegno a fornire quel determinato e specifico tipo di materiali con "caratteristiche tecniche e costruttive conformi a tutte le prescrizioni prestazionali degli elaborati progettuali"» (pag. 30 della sentenza impugnata). Tale valutazione veniva effettuata dalla Corte di appello anche tenendo conto della consulenza della difesa che evidenziava l'anomalia del ribasso e la (ritenuta) sufficienza a giustificare l'esclusione. La mancata indicazione in un atto pubblico di circostanze indicative del reale sviluppo del procedimento integra il reato di falso ideologico anche se le circostanze omesse, pur essendo rilevanti non abbiano il carattere della decisività. In coerenza con tali indicazioni la Corte territoriale ha offerto una motivazione priva di fratture logiche manifeste e decisive, coerente con le emergenze processuali;
la motivazione tiene conto, peraltro, delle allegazioni difensive (ed, in particolare della consulenza di parte dell'imputato) e, pertanto, si sottrae a censure in sede di legittimità.
1.3. Il motivo di ricorso che deduce l'utilizzo nella sentenza impugnata (e segnatamente nella parte della stessa che espone le ragioni dell'accertamento di 4 responsabilità in relazione al reato di falso) del contenuto delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili è, invece, manifestante infondato perché generico. Il ricorrente non specifica, infatti, quali sarebbe i contenuti dell'intercettazione in ipotesi utilizzati, né tanto meno la loro possibile incidenza sull'ordito motivazionale.
2. Le doglianze proposte in ordine all'accertamento di responsabilità per il reato di turbativa d'asta sono manifestamente infondate in quanto si risolvono nella proposta di una ricostruzione alternativa delle emergenze processuali non ammessa in sede di legittimità.
2.1.La Corte territoriale con motivazione fluida e coerente evidenziava che le pressioni del RT, pur non essendo sufficienti ad accertare la responsabilità per i reati di concussione e corruzione, avevano comunque "turbato" la gara, concorrendo a determinare la esclusione dell'ATI, che non aveva inteso assumere alcun impegno a fornire barriere con quelle specifiche caratteristiche, che il bando di gara non poteva richiedere trattandosi di prodotti coperti da brevetto» (pag. 30 della sentenza impugnata). Le evidenze esposte nella sentenza impugnata non sono incise dai rilievi difensivi, sia nella parte in cui questi si appuntano sull'assenza, nella richiesta, di espliciti riferimenti alle barriere brevettate, sia nella parte in cui rilevavano che l'impresa che si era aggiudicata la gara si era, infine, fornita dalla IN e non dalla BR. Si tratta di doglianze che sono indifferenti rispetto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 353 cod. pen., che si fonda sull'accertamento dell'illegittimo sviamento della gara attraverso la insistente richiesta del RT di ottenere dall'ATI l'impegno ad utilizzare barriere con caratteristiche brevettate;
pressioni di cui non vi è traccia nei verbali e che avevano avuto una significativa incidenza nella esclusione dell'ATI dalla gara.
2.2. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso che lamenta la mancata rinnovazione del dibattimento, attraverso la disposizione di una perizia diretta a verificare la legittimità del procedimento amministrativo che aveva condotto alla esclusione dell'ATI. In materia di configurazione del reato previsto dall'art. 353 cod. pen. il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui l'evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può essere costituito oltre che dall'impedimento della gara anche da un suo turbamento, situazione che può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione 5 dei risultati di essa (Cass. sez. n. 41365 del 27/09/2013, Rv. 256276; Cass. sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Rv. 2549069) In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte territoriale riconosceva la condotta ascrivibile alla turbativa d'asta nella "pressione" operata dal RT per costringere L'ATI ad utilizzare barriere paramassi con determinate caratteristiche. Tale condotta è stata ritenuta idonea a "sviare" il regolare svolgimento della gara, generando uno sviluppo anomalo, e dunque causando l'illegittimità della procedura terminata con la esclusione dell'ATI.
3. I motivi di ricorso che deducono l'illegittimità della condanna al risarcimento dei danni sono infondati.
3.1. Infondato è il motivo che deduce l'incompetenza del giudice penale a valutare il danno conseguente all'illegittimità dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica. La costituzione di parte civile costituisce una eccezione sistematica alle regole sulla competenza per la valutazione della responsabilità civile, dato che con tale atto i danneggiati chiedono che la valutazione del danno da reato sia compiuta in sede penale, ovvero nella stessa sede dove si compie l'accertamento del fatto.
3.2. Anche le doglianze in ordine alla decisione di infliggere il pagamento della provvisionale sono inammissibili. In materia il collegio ribadisce che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Cass. sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Rv. 261054; Cass. Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990 - 19/02/1991, Capelli, Rv. 186722) 3.3. Il motivo che deduce la incapacità a rappresentare l'ATI del DA OS, è anch'esso inammissibile in quanto generico dato che non si chiarisce il ruolo effettivo svolto dallo stesso, facendo riferimento ad un suo non meglio precisato protagonismo» (pag. 28 del ricorso).
3.4. Il motivo che deduce l'illegittima conferma delle statuizioni civili in assenza della valutazione della illegittimità dell'esclusione dell'ATI dalla gara è infondato. come si è chiarito (§ 2.2.) la turbativa d'asta genera automaticamente, viziando l'intera procedura un danno nei confronti delle imprese partecipanti escluse. Le procedure ad evidenza pubblica tutelano, infatti, non solo l'interesse collettivo all'affidamento della gara a chi vanti i requisiti richiesti, ma anche l'interesse dei partecipanti al legittimo sviluppo delle stese procedure. L'evidenza di tali argomenti consente di ritenere assolto dalla Corte di appello l'onere 6 motivazionale in materia di rilevazione del danno da considerarsi implicito nell'accertamento di responsabilità in ordine ai reati di falso ideologico e turbativa d'asta.
4. I motivi che deducono l'illegittimità della condanna alle spese sono manifestamente infondati. Il RT veniva condannato in relazione alla sua posizione soccombente in relazione ai fatti di reato in relazione ai quali vi era stato l'accertamento (mentre vi era stata espressa revoca della condanna alle spese in relazione ai reati per i quali vi era stata assoluzione: pag 31 della sentenza impugnata). Del pari inammissibile è il motivo laddove deduce la mancata indicazione dei criteri utilizzati per la liquidazione, che non possono che essere quelli indicati dalla legge e dai decreti ministeriali attuativi. Le doglianze sono inammissibili anche laddove deducono l'omessa motivazione in relazione al motivo di appello che lamentava alla eccessività del computo delle spese sostenute dalle parti civili. Il collegio, in materia di omessa motivazione, condivide la giurisprudenza secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Cass. sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014 Rv. 257967 Cass., sez. 6, 17 giugno 2009, n. 35918 Rv 244763). Di contro ove il motivo di appello sia privo del requisito della specificità, il vizio di omessa motivazione non può essere dedotto. Nel caso di specie la doglianza sulla eccessività delle spese ab origine generica e dunque inammissibile, non ha, peraltro, trovato specificazione neanche nei motivi di ricorso per cassazione che non indicano i parametri di legge violati, né tantomeno i motivi della generica eccessività lamentata.
5.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione a favore delle parti civili delle spese sostenute per questo grado di giudizio liquidate, in ossequio ai parametri di legge vigenti: quanto alla parte civile Unirock s.r.l. in euro 2000 oltre rimborso forfettario delle spese al 15% CPA ed IVA e quanto alla parte civile Consores s.r.l. in euro 3510 oltre rimborso forfettario delle spese al 15% 7 CPA ed IVA, e quanto alla parte civile NE IA in euro 2368 oltre rimborso forfettario delle spese al 15% CPA ed IVA
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali delle spese processuali sostenute dalle parti civili che sied alla refusione liquidano quanto alla parte civile Unirock s.r.l. in euro 2000 oltre rimborso forfettario delle spese al 15% CPA ed IVA e quanto alla parte civile Consores s.r.l. in euro 3510 oltre rimborso forfettario delle spese al 15% CPA ed IVA. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Piercamillo Davigo ¢{/\__t".
1. CORTE M AP CASSAZIONE Parde DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggl 13 OTT 2016 IL AND TULERERE Luand CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIC COPIE UNIFICATO La Corte Supremo di Camizione - I" Ser. Perale- con ordi manza n° 26238/17. dec 21/2/17 e depositatuil 25/5/2017: Disjone procedern alle comezia della sentenza n. 43408/16 del 23 guiguo 2016 (deportuta il 13 ottobre 2016) di questa Corte apponendo vel dispritive - prius delle parole " e quante alla parte uvile меё Consores s.z.l.- lipuintile, "quante alla parte civile Cusorsioparole, NE IA, Euro 2368,00, otte mimborso forfetta no delle sexe al 15% CPA e IVA", 7> = - Rome, 30 MAG 2017 Il Direttore Amministrativo Roberto TARSI Mert 1 8