Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2001, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
E C.C. 582 6 N 8 O 9 I 1 Z / 4 A R B T RUBBLICA ITALNA S . . I H E R L . A OGGETTO G L R P 01588/0 1 . E A T D R ME EL OP AL . Imposta di registro: B L E A atti giudiziari;
A D T D alternatività con l'i.v.a. I TE I S E R N T E E N S T . E SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA I N A K A E M composta dai Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G. N. 16043/97 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Cron. 3348 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Dott. Antonino DI BLASI Ud. 12.7.2000 Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 16043 R.G. 1997, proposto N. 58268 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000
- ricorrente -
contro 8 FEB.2001 IL CANCELLIERE CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI S.p.a., in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, con LIRE 3000 CANCELLERIA procura a margine del controricorso, dagli avv.ti prof. Francesco RUGGIERI Gianfranco GRAZIADEI e Giuseppe PACE, domiciliatari in Roma alla via Antonio Gramsci 54; 7 CG066708 5
- controricorrente -
3 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Regionale dell'Abruzzo in data 9 luglio 1997, depositata col n. Rilasciata copia legale al Sig. RUG ER 204/1/97 il 16 luglio 1997. per diritti L1000+2 2.0 FEB 2001 il Uditi, nella pubblica udienza del 12 luglio 2000: IL CANCELLIERE - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
LIRE 10000 - l'avv. Ruggieri per la controricorrente;
CANCELLERIA - il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. A1843479 Svolgimento del processo BB182188 La Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a., avendo assolto (reg. n. 447 mod. 3° del 14 settembre 1984) l'imposta proporzionale di registro su decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Vasto, per il pagamento di lire 275.403.683 - oltre accessori e spese - da parte del debitore principale e del fideiussore, chiese il rimborso della maggiore somma versata, assumendo che l'atto andava assoggettato a tassa fissa, in seguito all'entrata in vigore del t.u. 131/1986 e della relativa tariffa. Ricorse poi contro il silenzio-rifiuto, e la Commissione Tributaria di primo grado accolse la domanda, ritenendo applicabile l'imposta fissa 'ex' art. 8, parte I, nota 2 della tariffa allegata al t.u. cit. L'appello dell'Ufficio - fondato sulla ribadita debenza dell'imposta proporzionale per inapplicabilità deffect. 10 d.P.R. 633/1972 - è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con sentenza del 9 luglio 1997, depositata col n. 204/1/97 il 16 luglio successivo. In 2 essa si conferma la conclusione favorevole alla contribuente, sul presupposto dell'unicità dell'imposizione per l'unicità d'oggetto della (duplice) condanna del debitore principale e del fideiussore, avuto riguardo alla natura ed agli effetti giuridici dell'atto, e, quindi, "prescindendo dal fatto che il soggetto ('scil.': il fideiussore) al quale è diretta la condanna di pagamento sia estraneo al regime i.v.a.". Per la cassazione della sentenza - notificata all'Ufficio il - ricorre, articolando due mezzi, 17 settembre 1997 l'Amministrazione finanziaria, con atto notificato il 17 novembre 1997 (essendo caduto il giorno 16 di domenica) ed illustrato da memoria. Resiste l'Istituto bancario, con controricorso notificato il 23 dicembre 1998. Motivi della decisione Denunziando omissione di pronunzia e vizio di motivazione ai sensi degli artt. 112 e 360 nn. 4 e 5 c.p.c., l'Amministrazione ricorrente si duole, col primo mezzo, che il giudice 'a quo' abbia completamente obliterato la questione da decidere, riguardante l'applicabilità o meno dell'art. 10 del d.P.R. 633/1972 - sulla assoggettabilità ad i.v.a., con imposta di registro fissa in relazione all'operazione compiuta e, quindi, al credito azionato in via monitoria -, risolvendo la controversia su questione diversa e mai prospettata - dell'unicità della posizione del debitore principale e del fideiussore -. 3 Col secondo motivo, espone violazione dell'art. 10 cit. e dell'art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, rilevando che l'operazione compiuta - mediante negoziazione di assegni bancari postdatati - non può rientrare fra quelle di finanziamento, dichiarate esenti da i.v.a. La controricorrente Cassa di Risparmio oppone l'infondatezza dell'impugnazione, col ribadire l'esattezza della soluzione adottata dal giudice 'a quo', e rilevare-quanto al primo motivo -che lo stesso ufficio impositore, nel sostenere l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, aveva argomentato che l'art. 10 'non era estensibile né applicabile ai fideiussori'. Il primo motivo di ricorso si rivela fondato. La domanda di rimborso, e, successivamente, la materia del contendere nel giudizio di primo grado attenevano alla esclusione dell'imposta proporzionale - ai sensi della nota 2 in calce all'art. 8 della tariffa allegata al t.u. registro (d.P.R. per i decreti ingiuntivi, nella parte in cui131/1986) - dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto. La posizione, contrastata dall'ufficio col sostenere la non riconducibilità dell'operazione nello schema dell'art. 10 d.P.R. 633/1972 - per non essere configurabile un finanziamento in ordine alla negoziazione di assegni postdatati e scoperti -, era condivisa dal primo giudice. L'atto di appello dell'ufficio (prot. n. 67 del 16 febbraio 1994) risultava incentrato sulla censura alla affermazione del giudice 'a quo', secondo cui "la restituzione della somma mutuata costituisce una delle prestazioni che forma l'oggetto del contratto di finanziamento", con l'opporre che "nel caso 'de quo' il decreto ingiuntivo nasce non dalla somma mutuata ma dalla irregolare accettazione allo sconto di titoli cambiari, successivamente protestati, tratti su un normale c/c di corrispondenza che permette operazioni bancarie fino alla concorrenza del saldo attivo”, con conseguente inapplicabilità dell'art. 10 cit. A fronte di tali riscontri - imposti dalla natura del vizio denunziato -, è palese che il giudice d'appello, ha fondato la decisione su questione come quella relativa alla unicità dell'obbligazione (del debitore principale e del fideiussore), della somma oggetto del provvedimento monitorio e, conseguentemente, dell'imposta dovuta -, la quale, pure se sostenuta da un'affermazione astrattamente corretta, non era controversa tra le parti e non rivestiva dunque rilevanza decisiva. Ciò impone l'accoglimento del primo mezzo di - relativo appunto cassazione, con assorbimento del secondo all'esame omesso -. Ne deriva la casuazione della sentenza impugnata, con rinvio per il nuovo @same ad altra Sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, che provvederà, all'esito, 5 anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2000. Il President II Cons. estensore CORTE Enrico Papa- - Michele Cantillo, - Zurico S U P S R E A M E S A IL CANCELLIERE C1 A b G C AL AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA E - 5 FEB. 2001 N Oggi. O I IL CANCELLIERE C1 Z 6 LD AN A 8 5 9 R пиовь Сагаль 1 T / M S A 4 I / I 6 G R 3 2 E . A . R R L . T L P A . A D D . E I B L E E R A T D T A T I N I 1 S E R 3 S N 1 E E E S T . I N A A M 9