Articolo 1 della Legge 25 maggio 1954, n. 296
Articolo 2
Versione
6 luglio 1954
Art. 1.
Agli impiegati e agli uscieri di ruolo dell'Amministrazione degli archivi notarili; cessati dal servizio a partire dal 1 maggio 1946 o in data successiva, sono riconosciuti, ai fini della determinazione dell'indennita' di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'E.N.P.A.S., i servizi resi, nelle qualita' predette, anteriormente al 1 maggio 1940:
a) per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 gennaio 1953;
b) per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1 maggio 1946 al 31 dicembre 1952.
Entrata in vigore il 6 luglio 1954