Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, in persona del Presidente sig. Rocco Greco, elettivamente domiciliato in Roma, via Leonardo Pisano 16, presso l'avv. Giovanni Compagno, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI IL;
- intimata non costituita -
avverso la sentenza non definitiva del Giudice di Pace di Tricase n. 82/98 del 9 luglio 1998, depositata il 21 settembre 1998, non notificata, nonché avverso la sentenza definitiva dello stesso Giudice di Pace n. 67/99 dell'8 giugno 1999, depositata il 29 novembre 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 settembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Apice Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9 maggio 1998 la sig.ra IL RI conveniva innanzi al Giudice di Pace di Tricase il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, per ivi sentir dichiarare l'insussistenza del potere impositivo del convenuto Consorzio e quindi dovutale la restituzione dei contributi consortili impostile e indebitamente riscossi per gli anni dal 1992 al 1996 per complessive L. 580.000 in relazione al fondo di proprietà dell'attrice sito nel Comune di Miggiano, facente parte del comprensorio destinatario degli interventi di bonifica e miglioramento fondiario affidati al Consorzio convenuto.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che il Consorzio non aveva mai effettuato ne' aveva in previsione di effettuare, per quanto era a conoscenza dell'attrice medesima, interventi di bonifica dei quali il fondo di cui essa era proprietaria potesse trarre vantaggio: di qui l'illegittimità della richiesta dei contributi che rappresentano la ripartizione delle spese delle opere di bonifica tra i proprietari in ragione del vantaggio diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal fondo per la esecuzione delle opere in questione .
Il Consorzio si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza del Giudice di pace a favore del Tribunale, stante la natura tributaria dei contributi consortili e concernendo la controversia beni immobili e non beni mobili: nel merito affermava la legittimità del potere impositivo del Consorzio e dei contributi richiesti. Il Giudice adito con sentenza non definitiva n. 82/98 dell'8 luglio 1998, depositata il 21 settembre 1998, dichiarava la propria competenza, rigettando l'eccezione preliminare svolta dal Consorzio e disponendo la prosecuzione del giudizio per il merito: con sentenza definitiva n. 67/99 del 8 giugno 1999, depositata il 29 novembre 1999, il Giudice di Pace adito, confermata la dichiarazione di competenza, accoglieva la domanda attrice condannando il Consorzio alla restituzione dei contributi riscossi con gli interessi legali dalla domanda al saldo e alla rifusione delle spese del giudizio. Il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, con atto notificato il 23 novembre 2000, propone ricorso per SS sia avverso la sentenza non definitiva (rispetto alla quale dichiara di aver formulato espressa riserva di impugnazione differita) sia avverso la sentenza definitiva con due articolati motivi. La sig.ra IL RI non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si articola in due motivi che hanno tuttavia ad oggetto di impugnazione due differenti sentenze pronunciate dal Giudice di Pace di Tricase nel medesimo giudizio: infatti, il primo motivo ha ad oggetto di impugnazione la sentenza non definitiva relativa alla dichiarazione di competenza, ed il secondo, la sentenza definitiva relativa al merito.
Con il primo motivo, che investe, come si è detto, la sentenza non definitiva, il Consorzio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 2^, c.p.c. (difetto di competenza per materia), 862 e 864 c.c, 11, 21 e 59, R.D. n. 215/1933 e successive modificazioni, 5, D.L. n. 953/1982 (convertito con L. n. 53/1983) e 8, comma 1-bis, D.L. n. 90/1990 (convertito con L. n. 165/1990) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La complessa censura concerne la violazione di legge che sarebbe stata compiuta dal Giudice di Pace nel dichiarare la propria competenza nonostante la natura tributaria dei contributi consortili, nonché il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorso lo stesso Giudice non spiegando perché, a fronte della natura tributaria dei contributi, fosse, comunque, da escludersi la competenza del Tribunale.
Preliminarmente va rilevato che, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, "in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, e alla stregua art. 4 6 c.p.c. (norma che non può ritenersi implicitamente abrogata in seguito alla nuova disciplina introdotta dalla L. n 374/1991), le sentenze del giudice di pace non sono impugnabili con regolamento di competenza;
tuttavia, qualora si tratti di controversia di valore inferiore ai due milioni di lire, il proposto regolamento può essere convertito in ricorso ordinario per SS (ove ricorrano tutti i requisiti formali e sostanziali e sempre che il ricorrente non abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di proporre soltanto l'istanza di regolamento), a nulla rilevando che la sentenza sulla competenza sia una sentenza pronunciata secondo diritto, giacché, in base al combinato disposto dagli artt. 339, comma 3, e 113, comma 2, c.p.c, sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per SS) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di due milioni, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, dovendosi a tal fine considerare, appunto, solo il valore della controversia e non il contenuto della decisione" (Cass. S.U. n. 803/1999; nello stesso senso, Cass. n. 12425/2002). L'ammissibilità del ricorso per SS avverso la sentenza non definitiva, con la quale il Giudice di Pace abbia pronunciato esclusivamente sulla competenza, è, tuttavia, condizionata alla circostanza che ®sussistano tutti i requisiti formali e sostanziali¯ per la proposizione di un tale ricorso (Cass. n. 12425/2002; n. 1333/2000). Nel caso di specie i requisiti de quibus non sussistono. Il Consorzio, nonostante quanto dichiarato nel ricorso per SS, non fece in realtà riserva d'impugnazione avverso la sentenza non definitiva, nel corso della prima udienza (22 ottobre 1998) successiva alla comunicazione (30 settembre 1998) della sentenza stessa (art. 361, comma 1, c.p.c.). Nè, al momento della notifica (23 novembre 2000) del ricorso per SS avverso la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva, era ancora pendente - ai fini dell'impugnazione immediata della sentenza non definitiva - il termine annuale decorrente dalla pubblicazione (21 settembre 1998) di detta sentenza non definitiva, termine che era scaduto il 6 novembre 1999, considerato anche il periodo feriale intermedio.
In assenza - stante l'omessa riserva e (comunque) la tardività dell'impugnazione - dei requisiti che legittimerebbero il ricorso per SS avverso la sentenza non definitiva con la quale il Giudice di Pace ha deciso sulla competenza, il primo motivo del ricorso in esame si deve ritenere inammissibile,, restando preclusa la relativa questione dal giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva (Cass. n. 12425/2002; n. 11875/1992, 10775/1991; n. 4525/1990). Con il secondo motivo di ricorso, che investe la sentenza definitiva, il Consorzio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 59 e 111, R.D. n. 215/1933 e 860 c.c., violazione dei principi relativi all'onere della prova, omesso esame dei punti decisivi prospettati dalle pari, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, motivazione apparente, ed infine omessa pronuncia.
Ad avviso del ricorrente la sentenza (definitiva) impugnata avrebbe ingiustamente condannato il Consorzio, affermando immotivatamente l'inesistenza nella specie di specifici interventi di bonifica idonei a rivelare la presenza del richiesto beneficio di tipo fondiario a vantaggio dei contribuenti: e tale decisione sarebbe frutto di una acritica condivisione delle conclusioni della CTU, ancor più censurabile perché assunta senza ammettere la prova testimoniale dedotta dal Consorzio e senza esaminare la documentazione che quest'ultimo aveva prodotto in giudizio.
Il motivo è inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte la sentenza del giudice di pace, resa in una controversia di valore inferiore ai due milioni di lire (come nel caso di specie), quindi decisa secondo equità (art. 113, c.p.c.), è ricorribile in SS per violazione delle norme processuali, ovvero per violazione di norme costituzionali e comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), oppure in caso di inesistenza della motivazione (Cass. n. 3282/2003; n. 10568/2002; n. 8074/2002;
n. 10667/2001; n. 7515/2001; n. 13269/2000): in particolare il vizio di motivazione "rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, si da precludere l'identificazione della ratio decidendo, ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione, sicché non sono quindi deducibili nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione".(Cass. n. 1610/2003; n. 4223/2001) Nel caso di specie la censura svolta dal ricorrente non è ammissibile:
a) nella parte in cui denuncia una pretesa violazione e falsa applicazione di norme di diritto, poiché la censura riguarda la violazione e falsa applicazione di norme sostanziali, diverse dalla Costituzione e dalle norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie;
b) nella parte in cui denuncia - peraltro, genericamente e senza lo svolgimento di un apparato critico adeguato - il vizio di motivazione, poiché la sentenza appare congruamente motivata circa la ritenuta inesistenza nella specie di un beneficio diretto a favore del fondo dei contribuenti. Il giudice di Pace, invero, sembra aver seguito l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo il quale "l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. n. 215/1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene" (Cass. S.U. n. 8960/1996);
c) nella parte in cui lamenta l'esclusione della prova testimoniale e l'omesso esame della documentazione prodotta dal Consorzio. In proposito il ricorso non solo appare genericamente motivato ma si pone anche in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. n. 3284/2003): il ricorrente, infatti, non ha specificamente e dettagliatamente indicato ne' la documentazione di cui si lamenta l'omesso esame (Cass. n. 9554/2001), ne' le circostanze oggetto della prova per testi di cui si lamenta l'esclusione (Cass. n. 10493/2001; n. 13483/2000; n. 6115/2000); ne' ha dimostrato la decisività della documentazione e della prova per testi in questione. Inoltre va osservato che il giudice di pace ha adeguatamente motivato il suo convincimento sulla base della consulenza tecnica espletata, le cui conclusioni egli mostra di condividere in modo tutt'altro che acritico, ritenendo implicitamente superflui ed ininfluenti gli elementi di prova esclusi: e ciò egli ha fatto sviluppando un ragionamento al quale non possono imputarsi i gravissimi vizi che rendono ammissibile il ricorso in un caso come quello di specie.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato, sotto più profili, inammissibile. In ragione della mancata costituzione dell'intimata non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004