Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2001, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
4 15 / 00 13.U. E 7 1 3 N UBBLICA ITALIANA 9 9 O I 1 - Z 1 A 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - R T 1 S 2 I 3 G LA E SUPREMA DI CASSAZIONE E Oggetto 9 R 3 SOMMINISTRAZIONE ENERGIA A E ELETTRICA PAGAMENTO D SEZIONI UNITE CIVILI 6 PREZZO RIMBORSO SOMME 4 E . T INDEBITAMENTE T N CORRISPOSTE T E dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R S A E P R.G.N. 793/99 Dott. Andrea VELA Primo Presidente Dott. Michele CANTILLO - Presidente di sezione - Cron.125547 Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione Rep. -ConsigliereDott. Vincenzo CARBONE - Consigliere Ud. 08/10/99 Dott. Rafaele CORONA - Consigliere Dott. Giovanni OLLA FINOCCHIARO Rel. Consigliere- Dott. Alfio - Consigliere Dott. Antonio VELLA - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 58, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GONNELLI, che la rappresenta e difende unitament.e all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega a margine del ricorso;
1999 - ricorrente- 781 contro 1 TE MARIA intimata avversO la sentenza n. 2267/97 del Giudice di pace di CATANZARO, depositata il 03/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/99 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito l'Avvocato Paolo GONNELLI, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'A.G.O., rimessione degli atti alla Sezione Semplice per l'ulteriore corso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'utente in epigrafe indicato, titolare di con- tratto di utenza per la somministrazione di energia elettrica, conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Catanzaro, l'ENEL s.p.a. per sentirla condanna- re a restituire quanto indebitamente riscosso come quo- ta-prezzo sulla tariffa di base, a norma del provvedi- mento CIP n. 32/86, dal gennaio 1994 al giugno 1996, interessi legali, con oltre rivalutazione monetaria e vittoria di spese processuali. L'ENEL s.p.a., nel costituirsi, contestava la do- manda, perché infondata in fatto e diritto, e, 2 3 all'udienza fissata per la precisazione delle conclu- sioni, eccepiva il difetto di giurisdizione, per il fatto che al giudice veniva richiesta la modifica di un provvedimento amministrativo, e la decadenza dalla pre- tesa a norma dell'art. 123 d. lgs. 15 settembre 1947 n. 896. Il giudice di pace rigettava le eccezioni dell'ENEL in tema di giurisdizione e di decadenza e accoglieva, in via equitativa, la domanda proposta. Per la parte interessante il presente ricorso, e devoluta a queste S.U., il giudice adito affermava la propria giurisdizione dal momento che la controversia riguardava la restituzione di somme indebitamente ri- scosse dall'ENEL e, quindi, devoluta all'a.g.o., ver- tendosi in tema di diritti soggettivi. Avverso questa sentenza l'ENEL s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la parte attrice nel giudizio di merito. In applicazione dell'art. 142 disp. att. c.p.c., queste S.U. decideranno sui soli motivi di loro compe- tenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si deduce violazione delle norme sulla giurisdizione, anche in relazione ai prin- 3 4 cipi generali sulla formazione e cessazione di effica- cia degli atti amministrativi e degli art. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato E;
nonché insuf- ficiente e contraddittoria motivazione, per non avere il giudice di pace rilevato che il potere di disappli- cazione dei provvedimenti amministrativi è attribuit.o all'a.g.o. solo nei confronti di provvedimenti ammini- strativi ritenuti illegittimi, laddove, nella specie, non si era mai discusso della illegittimità del provve- dimento CIP 32/86 dichiarato anzi espressamente le- - gittimo dalla sentenza impugnata - e che non poteva quindi essere disapplicato. Il motivo di ricorso è infondato ed ai fini della sua reiezione è sufficiente il richiamo alla costante giurisprudenza di queste S.U., formatasi proprio in te- ma di identiche controversie promosse dall'ENEL s.p.a., relative a domande di rimborso della c.d. quota-prezzo, e per le quali la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, solo rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, mentre, quando si controverte in ordine all'esistenza del potere del- l'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, viene in considerazione una po- sizione soggettiva perfetta circa la corretta applica- 5 zione della norma, che tale prestazione impone, ossia il diritto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, a non essere sottoposti ad imposizione se non nei ca- si, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge (Cass. 30 ottobre 1998 n. 10904; Cass. 7 luglio 1999 n. 387/SU; Cass. 27 luglio 1999 n. 511/SU, 512/SU, 513/SU), potendo il suddetto giudice verificare inci- dentalmente la legittimità e l'attitudine a produrre effetti dei provvedimenti amministrativi in tema di tariffe venuti ad inserirsi nel contratto ai sensi del- l'art. 1339 cod. civ. (Cass. 23 aprile 1999 n. 253/SU), giacché, in tal caso, oggetto della controversia è l'accertamento non della illegittimità o meno di un atto amministrativo, ma della illiceità di un compor- tamento tenuto dall'ente in assoluta carenza di potere, lesivo del diritto soggettivo dell'utente a non es- sere sottoposto ad imposizione se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge (Cass. 15 luglio 1999 11. 402/SU). Né al fine di superare tale giurisprudenza vale invocare, come ha fatto la difesa dell'ente ricorrente, nel corso dell'odierna discussione orale, le condizioni alle quali è sottoposto il potere del giudice ordinario in tema di disapplicazione degli atti amministrativi, trattandosi di questione che attiene ai modi di eserci- 5 6 zio della potestas iudicandi e, quindi, al merito e non anche alla giurisdizione. Il primo motivo di ricorso va, pertanto, rigettato e va dichiarata la giurisdizione dell'a.g.o. La causa va rimessa, per l'esame degli altri moti- vi, attinenti al merito, alla I sezione civile, la qua- le provvederà anche sulle spese di questa fase di giu- dizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, non definitivamente pronunciando, rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e rimette il ricorso alla I se- zione civile per l'esame degli altri motivi e per la O L L O pronuncia sulle spese di giudizio di questa fase B di 4 ) 7 E E 3 giudizio. . C E N N A , P O 1 I I Z 9 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio D 9 A 1 R E - T 1 C S 1 I I - G 1 D delle Sezioni Unite civili, il giorno 8 ottobre 1999. E 2 U R I . L G A 9 E D 3 Il Consigliere es N Il President E E . T T 6 Al S N Mila 4 I E . Ɑ S T E T R A Depositato in Cancelleria Roma, li 20 APR. 2000 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D ill e 1 Collaboratore 4) Cancelleria Da vie 6