CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2023, n. 21070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21070 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Antonio Stellato che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di IR AN con la sentenza del Tribunale di Roma del 6 luglio 2020, in ordine ai delitti di ricettazione, sostituzione di persona e truffa, unificati sotto il vincolo della continuazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21070 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 15/02/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 601, comma 2 e 3, 429, lett. F) e 598 cod. proc. pen.; nel decreto di citazione in grado di appello era stato espressamente indicato che il giudizio si sarebbe svolto in udienza pubblica, mentre la trattazione era poi avvenuta con le forme previste dall'art. 23 bis I. 176/2020, senza intervento dell'imputato e del suo difensore, così incidendo sulle prerogative difensive volte ad assicurare l'intervento e la rappresentanza in giudizio dell'imputato; il diritto dell'imputato a conoscere, attraverso lo strumento della citazione a giudizio, il contenuto preciso delle facoltà difensive e dei correlati diritti trova corrispondenza nella sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1995, specie con riguardo alla possibilità di accedere a riti alternativi. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 191 cod. proc. pen., 132 d. Igs. 196/2003, e vizio della motivazione;
la Corte territoriale aveva omesso di esaminare il motivo di appello con cui si eccepiva l'inutilizzabilità dei risultati derivati dai tabulati telefonici, acquisiti in violazione della normativa europea, non ricorrendo i presupposti (gravità dei fatti oggetto di addebito;
provvedimento di acquisizione emesso da un'autorità giudiziaria indipendente) espressamente indicati dalla più recente giurisprudenza eurounitaria (Corte giust. Grande Camera, 2 marzo 2021). 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., relativamente ai criteri seguiti nella valutazione della prova indiziaria, con particolare riguardo all'attribuzione al ricorrente della compilazione dei titoli di credito consegnati alle persone offese quali mezzi di pagamento delle forniture fraudolentemente conseguite;
nonché violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 75 disp. att. cod. proc. pen., considerato il difetto del requisito della provenienza da pubblici uffici dei documenti utilizzati quali scritture di comparazione. 2.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, per illogicità, quanto alle valutazioni delle dichiarazioni testimoniali, e per contraddittorietà, tra le risultanze dei tabulati telefonici e la mancata individuazione dell'utenza intestata al ricorrente. 2.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione, per contraddittorietà circa l'operata individuazione degli assegni oggetto del reato presupposto della contestata ricettazione e degli assegni oggetto degli acquisti truffaldini, poiché quest'ultimi non erano ricompresi tra le numerazioni degli 2 assegni di provenienza delittuosa, come individuati attraverso la deposizione della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le indicazioni contenute nel decreto di citazione a giudizio in grado di appello erano evidentemente errate, alla stregua del disposto normativo vigente all'epoca in cui fu emesso l'atto di vocatio in ius (luglio 2021); prevedeva, infatti, l'art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che "per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire". Indipendentemente dalle indicazioni contenute nel decreto di citazione a giudizio, la norma che regolava la modalità di celebrazione del giudizio in grado di appello doveva essere nota alla parte;
per altro verso, l'omesso avvertimento della trattazione del giudizio con le modalità previste dall'art. 23 bis dl. 137/2020 e delle facoltà delle parti, quanto alla richiesta di trattazione in pubblica udienza, non costituisce causa di nullità del giudizio «in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179 - 01; Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 0). 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, non considera che il legislatore nazionale ha adeguato il sistema interno alle indicazioni provenienti dalla CGUE, con la norma transitoria (applicabile anche nel giudizio di legittimità: Sez. 6, n. 40 del 22/09/2022, dep. 2023, Rv. 284104 - 01) che detta una nuova regola di valutazione probatoria per i dati già acquisiti attraverso l'esame dei tabulati telefonici (art. 1 bis dl. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, dalla I. 23 novembre 2021, n. 178), prevedendo che tali dati di prova possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dall'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come risultante dalle modificazioni apportate dal medesimo decreto legge). Nel caso in esame, i reati contestati rientrano tra quelli per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;
la prova delle truffe perpetrate è stata raggiunta non solo attraverso i dati emersi dai tabulati telefonici, ma incrociando le dichiarazioni testimoniali delle persone offese, degli agenti di polizia giudiziaria che avevano svolto le indagini e considerando gli esiti 3 degli accertamenti tecnici eseguiti sui titoli di credito utilizzati per il pagamento delle merci acquistate in modo truffaldino, mediante la comparazione delle scritture apposte con la grafia dell'imputato. Pertanto, non sussiste alcuna delle violazioni lamentate dal ricorrente, né emergono profili di inutilizzabilità in relazione ai dati tratti dalla lettura e dall'esame dei tabulati (dati probatori peraltro non esclusivi, né decisivi, il che attesta la mancanza della necessaria prova di resistenza che deve assistere la censura di inutilizzabilità di dati probatori in sede di legittimità: Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452, seguita da Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218). 1.3. Il terzo motivo di ricorso in parte è formulato per ragioni non consentite, in parte è manifestamente infondato. Il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ha da tempo cristallizzato l'ambito di ammissibilità dei motivi di ricorso fondati sulla violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606 lett. C) cod. proc. pen., escludendo che vi possa rientrare la deduzione della violazione dei criteri di valutazione della prova indicati dall'art. 192 cod. proc. pen., poiché da quella violazione non discende alcuna sanzione in termini di nullità o inutilizzabilità della prova acquisita (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 - 0; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 0), residuando quale unico ambito di deduzione di siffatta violazione (che non è neppure inquadrabile nella nozione della violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen.) quello della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.a., Rv. 278196 - 02), che non può evidentemente essere superato ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., (Sez. Unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 01), ovvero proponendo censure che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio valutato dai giudici di merito (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924 - 0; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153 - 01). Il motivo, come risulta dall'illustrazione su riportata, finisce per risolversi in una rinnovata valutazione di singoli dati probatori, senza porre in evidenza alcuno dei vizi motivazionali che legittimano il ricorso ai sensi dell'art. 606, lett. E), cod. proc. pen. a fronte delle complessive ed esaurienti argomentazioni svolte dai giudici di merito. Così, quanto alle assunte discrasie nell'attribuzione parziale della compilazione degli assegni che furono consegnati in pagamento delle merci oggetto delle truffe contestate, la lettura sincronica delle sentenze di primo e secondo grado mette in chiaro che i risultati degli accertamenti attestavano la sicura riferibilità al ricorrente 4 della compilazione degli importi in cifre e lettere degli assegni, e con elevata probabilità, anche le firme di traenza, mentre a soggetti diversi andava attribuita le compilazione della data e del luogo di emissione degli assegni (sentenza del Tribunale, pag. 9; Corte d'appello pag. 10); sicché, indipendentemente dall'attribuzione delle parti non riferibili all'imputato, la compilazione nei dati salienti (che erano necessari per consegnare i titoli quali mezzi di pagamento) e la sottoscrizione delle firme di traenza assumono rilievo determinante. Le censure dirette a contestare la valenza del documento su cui sarebbe stata analizzata la scrittura dell'imputato non sono consentite, poiché non avevano formato oggetto di doglianza in sede di appello. Infine, la dedotta inutilizzabilità delle scritture di comparazione per violazione dell'art. 75 disp. att. cod. proc. pen., in quanto l'autentica della sottoscrizione del documento non consente di estendere al sottoscrittore la paternità anche del testo del documento stesso, è censura manifestamente infondata oltre che generica;
dagli atti processuali risulta che la comparazione è stata svolta su una pluralità di scritture (v. pag. 7 della sentenza del Tribunale), gran parte limitate a sottoscrizioni di atti reperiti presso uffici pubblici, per alcune utilizzando dichiarazioni manoscritte (attribuite all'imputato sulla scorta di logiche deduzioni, come per la manoscrittura del modulo di richiesta della carta d'identità); il ricorrente, nel formulare la censura non ha indicato rispetto a quali delle singole scritture di comparazione dovesse farsi riferimento per considerare l'inattendibilità del giudizio di integrale compilazione da parte dell'imputato e in quale misura di quelle scritture sia stato fatto uso. 1.4. Il quarto motivo di ricorso è generico, poiché nel censurare la ricostruzione logica dei passaggi ravvisati tra le schede telefoniche individuate dagli investigatori, la loro utilizzazione per commettere le truffe e l'inserimento delle schede anche congiuntamente in un medesimo apparato (in quanto nell'apparecchio utilizzato per contattare le vittime delle truffa non era mai stata inserita l'unica scheda intestata e riferibile al ricorrente, che invece era risultata essere stata utilizzata, peraltro in altro periodo temporale anteriore e distante, in un altro apparecchio ove era stata talvolta inserita anche la scheda sim con cui erano state effettuate le telefonate per contattare le vittime della truffa), non si confronta con gli argomenti logici, plurimi e convergenti, che la sentenza di primo grado ha puntualmente indicato, giungendo alla conclusione secondo cui il possessore dell'apparecchio, ove era prevalentemente inserita la scheda sim intestata al IR, aveva anche la disponibilità della scheda telefonica con cui furono effettuate le chiamate alle vittime della truffa (poiché le due utenze avevano generato traffico nei periodi considerati nelle stesse zone geografiChe, non avevano mai effettuato chiamate reciproche, e avevano spesso contattato 5 entrambe, in momenti diversi, i medesimi destinatari delle comunicazioni: v. pagg. 11-12 della sentenza del Tribunale). 1.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato: la sentenza impugnata (pag. 9-10) ha indicato le fonti di prova - la persona offesa del furto degli assegni e la documentazione acquisita - che indicavano esattamente la numerazione progressiva dei dieci titoli di credito sottratti, tra i quali erano ricompresi quelli consegnati in pagamento delle merci provento delle truffe. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Antonio Stellato che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di IR AN con la sentenza del Tribunale di Roma del 6 luglio 2020, in ordine ai delitti di ricettazione, sostituzione di persona e truffa, unificati sotto il vincolo della continuazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21070 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 15/02/2023 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 601, comma 2 e 3, 429, lett. F) e 598 cod. proc. pen.; nel decreto di citazione in grado di appello era stato espressamente indicato che il giudizio si sarebbe svolto in udienza pubblica, mentre la trattazione era poi avvenuta con le forme previste dall'art. 23 bis I. 176/2020, senza intervento dell'imputato e del suo difensore, così incidendo sulle prerogative difensive volte ad assicurare l'intervento e la rappresentanza in giudizio dell'imputato; il diritto dell'imputato a conoscere, attraverso lo strumento della citazione a giudizio, il contenuto preciso delle facoltà difensive e dei correlati diritti trova corrispondenza nella sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1995, specie con riguardo alla possibilità di accedere a riti alternativi. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 191 cod. proc. pen., 132 d. Igs. 196/2003, e vizio della motivazione;
la Corte territoriale aveva omesso di esaminare il motivo di appello con cui si eccepiva l'inutilizzabilità dei risultati derivati dai tabulati telefonici, acquisiti in violazione della normativa europea, non ricorrendo i presupposti (gravità dei fatti oggetto di addebito;
provvedimento di acquisizione emesso da un'autorità giudiziaria indipendente) espressamente indicati dalla più recente giurisprudenza eurounitaria (Corte giust. Grande Camera, 2 marzo 2021). 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., relativamente ai criteri seguiti nella valutazione della prova indiziaria, con particolare riguardo all'attribuzione al ricorrente della compilazione dei titoli di credito consegnati alle persone offese quali mezzi di pagamento delle forniture fraudolentemente conseguite;
nonché violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 75 disp. att. cod. proc. pen., considerato il difetto del requisito della provenienza da pubblici uffici dei documenti utilizzati quali scritture di comparazione. 2.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, per illogicità, quanto alle valutazioni delle dichiarazioni testimoniali, e per contraddittorietà, tra le risultanze dei tabulati telefonici e la mancata individuazione dell'utenza intestata al ricorrente. 2.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione, per contraddittorietà circa l'operata individuazione degli assegni oggetto del reato presupposto della contestata ricettazione e degli assegni oggetto degli acquisti truffaldini, poiché quest'ultimi non erano ricompresi tra le numerazioni degli 2 assegni di provenienza delittuosa, come individuati attraverso la deposizione della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le indicazioni contenute nel decreto di citazione a giudizio in grado di appello erano evidentemente errate, alla stregua del disposto normativo vigente all'epoca in cui fu emesso l'atto di vocatio in ius (luglio 2021); prevedeva, infatti, l'art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che "per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire". Indipendentemente dalle indicazioni contenute nel decreto di citazione a giudizio, la norma che regolava la modalità di celebrazione del giudizio in grado di appello doveva essere nota alla parte;
per altro verso, l'omesso avvertimento della trattazione del giudizio con le modalità previste dall'art. 23 bis dl. 137/2020 e delle facoltà delle parti, quanto alla richiesta di trattazione in pubblica udienza, non costituisce causa di nullità del giudizio «in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179 - 01; Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 0). 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, non considera che il legislatore nazionale ha adeguato il sistema interno alle indicazioni provenienti dalla CGUE, con la norma transitoria (applicabile anche nel giudizio di legittimità: Sez. 6, n. 40 del 22/09/2022, dep. 2023, Rv. 284104 - 01) che detta una nuova regola di valutazione probatoria per i dati già acquisiti attraverso l'esame dei tabulati telefonici (art. 1 bis dl. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, dalla I. 23 novembre 2021, n. 178), prevedendo che tali dati di prova possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dall'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come risultante dalle modificazioni apportate dal medesimo decreto legge). Nel caso in esame, i reati contestati rientrano tra quelli per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;
la prova delle truffe perpetrate è stata raggiunta non solo attraverso i dati emersi dai tabulati telefonici, ma incrociando le dichiarazioni testimoniali delle persone offese, degli agenti di polizia giudiziaria che avevano svolto le indagini e considerando gli esiti 3 degli accertamenti tecnici eseguiti sui titoli di credito utilizzati per il pagamento delle merci acquistate in modo truffaldino, mediante la comparazione delle scritture apposte con la grafia dell'imputato. Pertanto, non sussiste alcuna delle violazioni lamentate dal ricorrente, né emergono profili di inutilizzabilità in relazione ai dati tratti dalla lettura e dall'esame dei tabulati (dati probatori peraltro non esclusivi, né decisivi, il che attesta la mancanza della necessaria prova di resistenza che deve assistere la censura di inutilizzabilità di dati probatori in sede di legittimità: Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452, seguita da Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218). 1.3. Il terzo motivo di ricorso in parte è formulato per ragioni non consentite, in parte è manifestamente infondato. Il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ha da tempo cristallizzato l'ambito di ammissibilità dei motivi di ricorso fondati sulla violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606 lett. C) cod. proc. pen., escludendo che vi possa rientrare la deduzione della violazione dei criteri di valutazione della prova indicati dall'art. 192 cod. proc. pen., poiché da quella violazione non discende alcuna sanzione in termini di nullità o inutilizzabilità della prova acquisita (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 - 0; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 0), residuando quale unico ambito di deduzione di siffatta violazione (che non è neppure inquadrabile nella nozione della violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen.) quello della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.a., Rv. 278196 - 02), che non può evidentemente essere superato ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., (Sez. Unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 01), ovvero proponendo censure che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio valutato dai giudici di merito (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924 - 0; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153 - 01). Il motivo, come risulta dall'illustrazione su riportata, finisce per risolversi in una rinnovata valutazione di singoli dati probatori, senza porre in evidenza alcuno dei vizi motivazionali che legittimano il ricorso ai sensi dell'art. 606, lett. E), cod. proc. pen. a fronte delle complessive ed esaurienti argomentazioni svolte dai giudici di merito. Così, quanto alle assunte discrasie nell'attribuzione parziale della compilazione degli assegni che furono consegnati in pagamento delle merci oggetto delle truffe contestate, la lettura sincronica delle sentenze di primo e secondo grado mette in chiaro che i risultati degli accertamenti attestavano la sicura riferibilità al ricorrente 4 della compilazione degli importi in cifre e lettere degli assegni, e con elevata probabilità, anche le firme di traenza, mentre a soggetti diversi andava attribuita le compilazione della data e del luogo di emissione degli assegni (sentenza del Tribunale, pag. 9; Corte d'appello pag. 10); sicché, indipendentemente dall'attribuzione delle parti non riferibili all'imputato, la compilazione nei dati salienti (che erano necessari per consegnare i titoli quali mezzi di pagamento) e la sottoscrizione delle firme di traenza assumono rilievo determinante. Le censure dirette a contestare la valenza del documento su cui sarebbe stata analizzata la scrittura dell'imputato non sono consentite, poiché non avevano formato oggetto di doglianza in sede di appello. Infine, la dedotta inutilizzabilità delle scritture di comparazione per violazione dell'art. 75 disp. att. cod. proc. pen., in quanto l'autentica della sottoscrizione del documento non consente di estendere al sottoscrittore la paternità anche del testo del documento stesso, è censura manifestamente infondata oltre che generica;
dagli atti processuali risulta che la comparazione è stata svolta su una pluralità di scritture (v. pag. 7 della sentenza del Tribunale), gran parte limitate a sottoscrizioni di atti reperiti presso uffici pubblici, per alcune utilizzando dichiarazioni manoscritte (attribuite all'imputato sulla scorta di logiche deduzioni, come per la manoscrittura del modulo di richiesta della carta d'identità); il ricorrente, nel formulare la censura non ha indicato rispetto a quali delle singole scritture di comparazione dovesse farsi riferimento per considerare l'inattendibilità del giudizio di integrale compilazione da parte dell'imputato e in quale misura di quelle scritture sia stato fatto uso. 1.4. Il quarto motivo di ricorso è generico, poiché nel censurare la ricostruzione logica dei passaggi ravvisati tra le schede telefoniche individuate dagli investigatori, la loro utilizzazione per commettere le truffe e l'inserimento delle schede anche congiuntamente in un medesimo apparato (in quanto nell'apparecchio utilizzato per contattare le vittime delle truffa non era mai stata inserita l'unica scheda intestata e riferibile al ricorrente, che invece era risultata essere stata utilizzata, peraltro in altro periodo temporale anteriore e distante, in un altro apparecchio ove era stata talvolta inserita anche la scheda sim con cui erano state effettuate le telefonate per contattare le vittime della truffa), non si confronta con gli argomenti logici, plurimi e convergenti, che la sentenza di primo grado ha puntualmente indicato, giungendo alla conclusione secondo cui il possessore dell'apparecchio, ove era prevalentemente inserita la scheda sim intestata al IR, aveva anche la disponibilità della scheda telefonica con cui furono effettuate le chiamate alle vittime della truffa (poiché le due utenze avevano generato traffico nei periodi considerati nelle stesse zone geografiChe, non avevano mai effettuato chiamate reciproche, e avevano spesso contattato 5 entrambe, in momenti diversi, i medesimi destinatari delle comunicazioni: v. pagg. 11-12 della sentenza del Tribunale). 1.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato: la sentenza impugnata (pag. 9-10) ha indicato le fonti di prova - la persona offesa del furto degli assegni e la documentazione acquisita - che indicavano esattamente la numerazione progressiva dei dieci titoli di credito sottratti, tra i quali erano ricompresi quelli consegnati in pagamento delle merci provento delle truffe. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2023