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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/09/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3294/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 10 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3294/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F: e residente Parte_1 C.F._1 in Via Del Faggio 45 Catania, CT 95100, elettivamente domiciliato. in Catania, Piazza
Michelangelo Buonarroti 22 presso lo studio dell'Avv. Orazio Stefano Esposito che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
( , con cod. fisc. n. , in persona del Dirigente
[...] CP_2 P.IVA_1
Generale, – Direttore regionale p.t. per la Sicilia, - rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 17-01-2023, per notar dott.ssa iscritta al collegio notarile Per_1 Per_2 del distretto di Palermo, (rep. n. 2536, racc. 1915, reg. il 26-01-23 a Palermo al n. 2748/1T), dall'avv. Nicola Maccarrone con c.f. ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso l'ufficio avvocatura di Catania, sito presso la sede in via Cifali 76/a. CP_2
RESISTENTE
pagina 1 di 3 OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 aprile 2025 parte ricorrente ha chiesto “In via preliminare: - Sospendere l'efficacia esecutiva del ruolo recati dagli atti opposti stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante
l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto
1995; Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento opposta e dei rispettivi ruoli per mancata notifica della stessa. - conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recata dalla medesima cartella ordinando altresì la cancellazione dei rispettivi ruoli. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
L' costituitosi tardivamente con memoria depositata in data 8 settembre 2025, CP_2 ha dedotto che la cartella di pagamento opposta è stata sgravata contenendo la richiesta premi non dovuti ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali.
In esito all'udienza del 10 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre prendere atto della cessazione della materia del contendere.
L'istituto resistente ha infatti depositato atto di sgravio della cartella di pagamento del 4 luglio 2025 e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione di metà delle spese di lite tra le parti, tenuto conto dello sgravio intervenuto solo in data 4 luglio 2025, successivamente alla data di notifica in data 12 maggio 2025 ma comunque in data ben anteriore alla prima udienza.
La restante quota viene liquidata come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, della natura della pronuncia e della brevità del giudizio. Di essa va concessa la chiesta distrazione.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 4 aprile 2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_3 pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 442,25 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Catania, 11 settembre 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 3 di 3
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 10 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3294/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F: e residente Parte_1 C.F._1 in Via Del Faggio 45 Catania, CT 95100, elettivamente domiciliato. in Catania, Piazza
Michelangelo Buonarroti 22 presso lo studio dell'Avv. Orazio Stefano Esposito che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
( , con cod. fisc. n. , in persona del Dirigente
[...] CP_2 P.IVA_1
Generale, – Direttore regionale p.t. per la Sicilia, - rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 17-01-2023, per notar dott.ssa iscritta al collegio notarile Per_1 Per_2 del distretto di Palermo, (rep. n. 2536, racc. 1915, reg. il 26-01-23 a Palermo al n. 2748/1T), dall'avv. Nicola Maccarrone con c.f. ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso l'ufficio avvocatura di Catania, sito presso la sede in via Cifali 76/a. CP_2
RESISTENTE
pagina 1 di 3 OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 aprile 2025 parte ricorrente ha chiesto “In via preliminare: - Sospendere l'efficacia esecutiva del ruolo recati dagli atti opposti stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante
l'espressa previsione normativa di cui all'art 3 commi 9 - 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto
1995; Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento opposta e dei rispettivi ruoli per mancata notifica della stessa. - conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti l'iscrizione a ruolo recata dalla medesima cartella ordinando altresì la cancellazione dei rispettivi ruoli. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
L' costituitosi tardivamente con memoria depositata in data 8 settembre 2025, CP_2 ha dedotto che la cartella di pagamento opposta è stata sgravata contenendo la richiesta premi non dovuti ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali.
In esito all'udienza del 10 settembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre prendere atto della cessazione della materia del contendere.
L'istituto resistente ha infatti depositato atto di sgravio della cartella di pagamento del 4 luglio 2025 e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione di metà delle spese di lite tra le parti, tenuto conto dello sgravio intervenuto solo in data 4 luglio 2025, successivamente alla data di notifica in data 12 maggio 2025 ma comunque in data ben anteriore alla prima udienza.
La restante quota viene liquidata come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, della natura della pronuncia e della brevità del giudizio. Di essa va concessa la chiesta distrazione.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 4 aprile 2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_3 pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 442,25 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Catania, 11 settembre 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
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