Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Rosario - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN SC, IN TA, IN NN, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GERARDO ROMANO CESAREO, difesi dagli avvocati SC ROMANO CESAREO, NICOLA LOMONACO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MARANCA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCO POLO 43, presso lo studio dell'avvocato STELIO SERRA, difeso dall'avvocato ANTONIO MARANCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza n. 1379/99 del Tribunale di NOCERA INFERIORE, depositato il 07/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/03 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Maranca Antonio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ai sensi degli art. 29 e 30 legge 13.6.1942 n.794, in opposizione a decreto ingiuntivo n. 88/99, SO
RA, NI ed NN convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore l'avv. Antonio Maranca, per sentir revocare l'opposto decreto ingiuntivo per lire 70.663.600, oltre spese del procedimento monitorio, avente ad oggetto pagamento di onorari professionali relativi alla difesa prestata dall'avv. Maranca su mandato dei ricorrenti, in giudizio di scioglimento di comunione ereditaria, pendente dinanzi al detto tribunale controversia avente valore rientrante nello scaglione da 750.000.000 a 1.000.000.000, nella quale l'avv. Maranca assisteva tre condividendi sui quattro costituiti ed il cui mandato era stato all'avv. Maranca revocato dagli attuali ricorrenti pochi giorni prima dell'udienza di discussione della causa. Il detto decreto monitorio era fondato su parere di opinamento del Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore.
In subordine gli opponenti chiedevano al tribunale adito di rideterminare l'onorario dovuto all'avv. Maranca in base alla entità delle questioni giuridiche trattate, al numero di esse ed ai risultati in giudizio conseguiti sino alla revoca.
Il tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza camerale, determinava, in base alle motivazioni in essa esposte, in lire 37.550.000 il compenso dovuto all'avv. Maranca per l'opera svolta. Avverso detta ordinanza ricorrono per cassazione con due motivi di gravame SO RA, NI ed NN;
resiste con controricorso l'avv. Antonio Maranca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942, degli artt. 5 e 55 del trattato CEE, degli artt. 2233 e 2234 cod. civ., perché l'ordinanza impugnata ha ritenuto applicabile, con richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea Sezione 5^ del 18.6.1998 (causa C35/96), il trattato CEE, mentre tale pronuncia riguardava un'attività commerciale non equiparabile a quella dell'avvocato; per cui si dovevano applicare le tariffe professionali inderogabili nei minimi.
Col secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa ed insufficiente motivazione, perché l'ordinanza impugnata ha determinato in L. 37.500.000 le somme spettanti all'avv. Maranca senza indicare in base a quali criteri esse erano dovute. Deducono i ricorrenti che, avendo il legale assunto la difesa in corso di causa, sarebbero spettate come da analitica esposizione per diritti L.
2.035.000 e per onorari L. 6.640.000.
Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per acquiescenza, avendo i SO dato incarico al Banco di Napoli, filiale di Nocera Inferiore, di pagare le somme precettate. L'eccezione va respinta perché tale comportamento non può essere univocamente interpretato come rinunzia all'impugnazione, ben potendo ricollegarsi alla volontà delle parti di prevenire l'esecuzione del provvedimento.
Il primo motivo è inammissibile non avendo i ricorrenti interesse a dolersi del fatto che il tribunale pur nell'erroneo richiamo alla normativa CEE ha affermato che la determinazione dei compensi spettanti al legale andava fatto non in base ai minimi tariffari inderogabili, ma in base alle prove dell'attività svolta. Il secondo motivo è fondato, perché l'ordinanza non spiega in base a quali criteri spetterebbero all'avv. Maranca lire 37.550.000. Vengono in motivazione richiamate attività professionali documentate senza alcuna precisazione del loro contenuto.
L'ordinanza impugnata deve essere cassata in ordine al motivo accolto e la causa va rinviata al medesimo tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il 1^ motivo;
accoglie il 2^ motivo;
cassa l'ordinanza impugnata per il motivo accolto e rinvia al medesimo tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004