Sentenza 24 gennaio 2002
Massime • 2
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, allorché, in sede di impugnazione avverso la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, venga denunciata la violazione della norma (art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge 3 gennaio 1981, n. 1) che impone al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione di promuovere l'azione disciplinare, a pena di decadenza, entro un anno dalla notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare, le Sezioni unite della Corte di cassazione sono legittimate ad esaminare direttamente, tra gli atti processuali, l'atto dal quale è scaturito l'esperimento dell'azione disciplinare, trattandosi di verificare la regolarità dello svolgimento dell'"iter" procedimentale.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la notizia del fatto formante oggetto dell'addebito, che segna la decorrenza del termine, di cui all'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (nel testo risultante dalla legge 3 gennaio 1981, n. 1), per l'esperimento dell'azione disciplinare, può essere ritenuta acquisita dal titolare di tale azione solo quando a costui sia pervenuta un'informativa completa del fatto stesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/01/2002, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, P.ZZA NOME2 n. 2, presso lo studio dell'avvocato NOME3,
rappresentato e difeso dall'avvocato NOME4, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 28/01 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 09/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. NOME5;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NOME6 che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministro della giustizia, a seguito si segnalazione del Presidente della Corte d'appello de LOCALITA1 in data 4 dicembre 1998, con nota del 9 dicembre 1999, significò al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione la propria determinazione di promuovere azione disciplinare nei confronti del Dr. NOME1, magistrato con funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2, contestando a costui un addebito così, testualmente, formulato:
"Violazione dell'art. 18 r.d.l. 31.5.1946 n. 511, per aver gravemente mancato ai doveri di correttezza e riservatezza, segnatamente incombenti sui magistrati in relazione ad attività processuali cui abbiano preso parte e scaturenti dalla necessità che gli stessi non si trasformino, traendo il contrassegno di terzietà essenziale alla a funzione, in difensori, emotivamente coinvolti, del risultato processuale della propria attività istituzionale, abbandonandosi a pesanti giudizi sulla professionalità dei colleghi che, nella valutazione del fatto o nell'interpretazione della legge, siano pervenuti a conclusioni opposte a quelle ritenute dall'autore della critica.
"Egli, pertanto, si è reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato e compromettendo il prestigio e la credibilità dell'Ordine Giudiziario". "In particolare:
Il Dr. NOME1, non solo non si asteneva dal commentare ampiamente e pubblicamente, alla presenza di giornalisti, il dispositivo di assoluzione appena emesso dalla Corte di Assise di Appello de LOCALITA1 nel processo - cui egli aveva partecipato quale Pubblico Ministero - contro tale NOME7, imputato di omicidio volontario, ma si lasciava andare a pesanti affermazioni polemiche nei confronti della Corte e del consigliere relatore, pubblicate il 29 novembre 1998 da quotidiani NOME8, NOME9, NOME10 quali:
Una sentenza fuori della realtà (NOME8, NOME9, NOME10);
- È incredibile come di fronte all'imponenza delle prove abbiano potuto assolvere (NOME8)
- Come cittadino posso dire di essere esterefatto, portato a chiedere chi ha sbagliato? Come P.M. che ha partecipato in aula ad un dibattimento che è stato acceso e penetrante posso solo riportarmi ad una frase che spesso diceva mia madre: al peggio non c'è mai fine (NOME8);
l'espressione al peggio non c'è mai fine riportata anche da NOME9 e NOME10;
- di che cosa hanno bisogno i giudici per condannare, della flagranza o della confessione? (NOME9);
- A questo punto viene in ballo la capacità giuridica di tutti... se non parlare di una prevenzione;
spiegatemi come è possibile racchiudere in due ore di Camera di Consiglio un processo tanto intenso, per analizzare tutti gli aspetti, dalla testimonianze, ai rilievi, alle perizie... Mi chiedo: quale convincimento ha tratto il consigliere relatore. È stato lui ad influenzare i giudici popolari..." (NOME10);
- In due ore i giudici togati e popolari hanno deciso su una vicenda complessa, evidentemente è stato fatto un freddo esame degli atti, il relatore ha creato un convincimento che in 120 minuti non poteva essere sovvertito (NOME9)".
Il Dr. NOME1, quindi, all'esito dell'espletata istruzione sommaria, venne tratto al giudizio della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che, con sentenza del 28 febbraio - 9 aprile 2001, lo dichiarò responsabile dell'incolpazione ascrittagli e gli inflisse la sanzione dell'ammonimento. Il giudice disciplinare motivò la pronuncia negli illustrati sensi resa evidenziando, innanzi tutto, risultare incontestata la sussistenza della quasi totalità dei fatti oggetto dell'incolpazione discussa, per essere intervenute, al riguardo, ammissioni dell'incolpato, e ricavarsi, d'altro canto, la prova della circostanza che costui, parlando con la stampa del collega stato consigliere relatore nel giudizio d'appello conclusosi con la surricordata assoluzione del dianzi nominato NOME7, avesse proferito la frase "è stato lui ad influenzare i giudici popolari" dal dato che la pronuncia di tale frase non era mai stata oggetto di "pubblica rettifica"; osservò, quindi, doversi ritenere che, con il comportamento in discorso, il Dr. NOME1 "avesse travalicato" il limite della critica consentita e dell'espressione di un legittimo dissenso per l'intervenuta assoluzione del NOME7, abbandonandosi, prima ancora di conoscere la motivazione della sentenza assolutoria resa nei confronti di detto prevenuto, ad asserzioni da avere per, in vario modo, lesive dell'onorabilità dei giudici che quella sentenza avevano deliberato, addebitando agli stessi difetto di ponderazione e di professionalità; rilevò, ancora, che, con il comportamento considerato, l'incolpato, "personalizzando la sua attività d'ufficio, aveva difeso la validità delle tesi accusatorie da lui propugnate (in prime cure) nel processo a carico del NOME7, senza accettare, ed anzi aspramente criticando, il fatto che esse,..., fossero state del tutto disattese dai giudici dell'appello", e, ciò facendo, anche in ragione del tenore delle frasi di critica pronunciate e della vasta eco che tali frasi avevano avuto sulla stampa, aveva violato il dovere di riservatezza che ogni magistrato è tenuto a rispettare specie quando parla di procedimenti dei quali si è occupato, nonché il dovere di correttezza nei confronti di colleghi autori di decisioni non condivise.
Il Dr. NOME1 ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza surrichiamata, notificatagli il 23 aprile 2001.
Il ricorso è stato notificato al Ministero della giustizia ed al Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, rispettivamente, il 14 ed il 15 giugno 2001.
Il Ministero della giustizia resiste al gravame con controricorso del 24 luglio 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Il Dr. NOME1, con il primo motivo di ricorso,
deduce che la pronuncia nei termini illustrati adottata nei suoi riguardi dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura dovrebbe essere ravvisata senz'altro passibile di cassazione perché inficiata da "violazione e falsa applicazione degli artt. 59, comma 5, del d.p.r. n. 916 del 1958, come modificato dall'art. 12 della L. n. 1 del 1981, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.": più specificamente, facendo riferimento alle enunciazioni di cui a Cass. SS.UU. civ., sent. n. 5896 del 12.6.1998, secondo le quali, a mente dell'art. 59, comma 5, d.p.r. 16.9.1959 n. 916, come novellato dall'art. 12 L.
3.1.1981 n. 1, l'azione disciplinare a carico di magistrati non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro della giustizia o il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare, e la declaratoria dell'improcedibilità dell'azione per essere stato iniziato il procedimento disciplinare nella già intervenuta consumazione del termine cennato non necessita del consenso dell'incolpato e va ineludibilmente data senza che possa trovare applicazione l'art. 152 del codice di procedura penale del 1930, prospetta che "s'apprende dalla narrativa dei fatti, quale è svolta nel capitolo della sentenza gravata titolato Svolgimento del processo, d'avere il Ministro della Giustizia avviato il procedimento disciplinare (dandone notizia al Procuratore Generale) in data 9 Dicembre 1999, nonostante gli fosse pervenuta la segnalazione del Presidente della Corte d'Appello degli LOCALITA3il 4 Dicembre 1998";
che, perciò, "l'azione disciplinare è stata promossa dopo la scadenza dello anno dal ricevimento della notizia da parte del Ministro" e che il dato considerato "ne precludeva l'esercizio e oggi ne impone la declaratoria di improcedibilità".
Il Ministero della giustizia contrasta la doglianza in argomento sostenendo che "l'azione disciplinare è stata promossa entro il termine di scadenza dell'anno dal ricevimento da parte del ministro ex art. 59 d.p.r. 916/581", perché, "pur essendo la segnalazione del Presidente della Corte d'Appello dalla quale prese le mosse l'azione in esame datata 4 dicembre 1998, la stessa è pervenuta al Ministero soltanto il successivo giorno 14, di talché l'avvio dell'azione disciplinare in questione, pacificamente intervenuto il 9 dicembre 1999, risulta tempestivo".
In ordine al considerato profilo del thema decidendum soccorrono i seguenti rilievi.
A) - Ai fini della delibazione della censura in argomento, con la quale viene posto un problema concernente la verifica della regolarità dello svolgimento dell'iter procedimentale, questa Corte Suprema è legittimata a dar corso all'esame diretto dall'incarto processuale, e, in particolare, dell'atto dal quale è scaturito l'esperimento dell'azione disciplinare di cui trattasi. B) - Al riguardo, giova evidenziare essere documentalmente dimostrato che la nota del Presidente della Corte d'appello de LOCALITA1 in data 4 dicembre 1998 intesa a segnalare il fatto oggetto dell'incolpazione in discorso, fra l'altro, al Ministro della giustizia pervenne a questo soltanto il 14 dicembre 1998 (v., nel fascicolo della p.a. controricorrente, la nota in questione, recante apposto sulla prima pagina il timbro del gabinetto del ministro con l'indicazione della data di arrivo e della correlativa protocollazione).
C) - Nel contesto evidenziato, e tenuto conto del dato che, in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la notizia del fatto formante oggetto dell'addebito che segna la decorrenza del termine, di cui all'art. 59 d.p.r. n. 916 del 1958, cit., per l'esperimento dell'azione disciplinare può essere ritenuta acquisita dal titolare di tale azione solo quando allo stesso sia pervenuta un'informativa completa del fatto stesso (cfr., in proposito, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 9776 del 19.7.2001), è da ravvisare accertato che il Ministro della giustizia abbia acquisito effettiva contezza del comportamento dell'odierno ricorrente integrante l'oggetto dell'addebito discusso solo nella suindicata data del 14 dicembre 1998, e deve ritenersi, perciò, essere stata esperita tempestivamente, il 9 dicembre 1999, l'azione disciplinare in controversia.
D) - Discende da quanto precede che il considerato primo motivo di ricorso va dichiarato infondato e deve essere disatteso. 2) - Il Dr. NOME1, con il secondo motivo di ricorso, assume evidenziarsi nella sentenza impugnata "violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 34 r.d.l. 31.V.1946 n. 511 e 477 c.p.p. (del 1930) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", in definitiva, e nella sostanza, lamentando la riscontrabilità di una "discrasia fra addebito contestato e decisione adottata", perché, essendo stata "la formalizzata contestazione... radicata sulla pretesa violazione dell'art. 18 r.d.l. 511/1946 consistita nell'avere" esso deducente "mancato ai doveri di correttezza e riservatezza, facendosi emotivamente coinvolgere nel risultato processuale della propria attività istituzionale, così traendo il contrassegno di terzietà essenziale alla funzione e abbandonandosi a pesanti giudizi sulla professionalità di colleghi che nella valutazione del fatto o nella interpretazione della legge siano pervenuti a conclusioni opposte a quelle (da lui) ritenute" corrette, il giudice disciplinare, avendo ritenuto la sua responsabilità per aver egli pronunciato frasi risoltesi "in affermazioni lesive dell'onorabilità dei giudici che avevano adottato la decisione censurata, avrebbe trasformato "l'originario addebito in diffamazione nei confronti dei colleghi", ascrivendogli di aver rivolto a costoro "esplicite e chiare accuse di mancanza di ponderazione, di professionalità e di autonomia di giudizio".
La censura è destituita di fondamento.
In proposito, è da dire che il testo del capo di incolpazione, riprodotto in narrativa, rende manifesto che l'odierno ricorrente è stato chiamato a rispondere in sede disciplinare, anche, del fatto di essersi "abbandonato a pesanti giudizi sulla professionalità dei colleghi", nonché di essersi "lasciato andare a pesanti affermazioni polemiche nei confronti della Corte (di assise d'appello) e del consigliere relatore...".
Nel contesto dato, appare del tutto priva di sostanziale ragion d'essere l'esaminata deduzione di carenza di relazione fra incolpazione e sentenza, dovendosi ritenere che il Dr. NOME1 sia stato dichiarato responsabile di un fatto consistito nel rivolgere apprezzamenti offensivi a colleghi che gli era stato formalmente contestato.
3) - Il Dr. NOME1, con il terzo mezzo di ricorso,
denunciando essere la pronuncia impugnata inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 18 r.d.l. 511/1946 in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.", nonché da "contraddittoria motivazione su un punto decisivo", accampa che ingiustificatamente sarebbe stata ritenuta la sua responsabilità per violazione del dovere di riservatezza negli affari di giustizia affidatigli in trattazione, perché "il dovere di riservatezza presidiato dalla norma" assunta violata persisterebbe solo "per NOME8 in cui quella specifica funzione perduri", non potendo "essere divietato ad un giudice di esprimere liberamente la sua opinione su un processo che non lo veda più impegnato direttamente", e "ancor meno" di manifestare "dissenso su una decisione presa da altri giudici e dal lui non condivisa". La lagnanza non coglie nel segno, non investe il fulcro della ratio decidendi della pronuncia criticata e si rivela, perciò, inammissibile.
Il ricorrente, di fatti, è stato ritenuto responsabile, non già di aver manifestato il proprio dissenso rispetto ad una sentenza resa in un processo in una precedente fase del quale aveva esercitato funzioni giurisdizionali (di pubblico ministero) ma, di aver criticato detta pronuncia e i giudici che l'avevano resa in termini offensivi e tali da superare il limite della correttezza e della legittimità.
4) - Il Dr. NOME1, con il quarto mezzo di gravame., sostiene essere la sentenza impugnata inficiata da "violazione dell'art. 18 r.d.l. 511/1946 in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. (e da) omessa motivazione su un punto decisivo": premesso che le frasi della cui pronuncia egli è stato chiamato a rispondere, e per alcune delle quali, a suo dire, difetterebbe una prova certa del relativo proferimento, sarebbero state pronunciate nel corso di una tumultuosa intervista concessa contemporaneamente a più giornalisti ed in una situazione in cui si era trovato nella necessità di dover difendere sè stesso ed altri colleghi dall'accusa di aver inquisito, rinviato a giudizio e condannato in primo grado un innocente, prosciolto poi in appello dopo aver patito un'ingiusta detenzione, assume che le frasi discusse se isolatamente considerate avrebbero valenza neutra e, quindi, anche se vagliate nel loro complesso, non potrebbero essere ravvisate disciplinarmente rilevanti;
adduce, ancora, che una attenta disamina del materiale istruttorio evidenzierebbe che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, egli non avrebbe mai pronunciato parole intese ad addebitare al collega stato relatore nel collegio della corte d'assise d'appello che rese la assoluzione contestata di aver influenzato i giudici popolari per indurli ad addivenire ad una sentenza di proscioglimento. Il ricorrente, da ultimo, con il quinto motivo di ricorso, accampa risaltare nella sentenza impugnata e falsa applicazione dell'art. 18 r.d.l. 511/1946 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", allegando che, "essendo il bene presidiato dalla norma sanzionatoria ... il prestigio e la credibilità dell'ordine giudiziario", dovrebbe escludersi che il suo comportamento, "scremato il testo delle espressioni addebitate(gli) dai puntini di allusione e dalle censure al Relatore" si sia risolto nella formulazione di critiche "che in maniera fortemente polemica e sferzante hanno posto in discussione la capacità professionale dei Giudici della Corte d'Appello de LOCALITA1", al riguardo dovendosi tener conto del dato che sarebbe invalsa una prassi per la quale all'esito dei processi penali pubblici ministeri ed avvocati sogliono commentare le sentenze rese dagli organi giudicanti.
Gli assunti considerati, da delibarsi congiuntamente, perché connessi e per economia di trattazione, vanno tenuti per immeritevoli di ingresso siccome impingenti nel merito ed implicanti, esclusivamente, deduzione dell'erroneità sostanziale della ricostruzione della fattispecie operata, sulla base della valutazione delle emergenze istruttorie acquisite, dal giudice disciplinare i e, pertanto, prospettazione di quaestiones facti, da avere per sollevare inutiliter nella presente sede di legittimità.
5) - Conclusivamente, il ricorso, in quanto sorretto da motivi rivelatisi tutti, in varia guisa, inaccoglibili, deve essere rigettato.
6) - Le spese vengono compensate fra il ricorrente ed il Ministero controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese fra il ricorrente ed il ministero controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di cassazione, il 15 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2002