Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/01/2002, n. 800
CASS
Sentenza 24 gennaio 2002

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In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, allorché, in sede di impugnazione avverso la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, venga denunciata la violazione della norma (art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge 3 gennaio 1981, n. 1) che impone al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione di promuovere l'azione disciplinare, a pena di decadenza, entro un anno dalla notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare, le Sezioni unite della Corte di cassazione sono legittimate ad esaminare direttamente, tra gli atti processuali, l'atto dal quale è scaturito l'esperimento dell'azione disciplinare, trattandosi di verificare la regolarità dello svolgimento dell'"iter" procedimentale.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la notizia del fatto formante oggetto dell'addebito, che segna la decorrenza del termine, di cui all'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (nel testo risultante dalla legge 3 gennaio 1981, n. 1), per l'esperimento dell'azione disciplinare, può essere ritenuta acquisita dal titolare di tale azione solo quando a costui sia pervenuta un'informativa completa del fatto stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/01/2002, n. 800
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 800
    Data del deposito : 24 gennaio 2002

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