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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
Il giorno 24/01/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, alle ore 9.50 chiamato il procedimento iscritto al n. 7156/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1 sono presenti l'avv. DI FEDE ANGELO per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' . CP_1
L'avv. DI FEDE si riporta a quanto dedotto nelle note conclusive già depositate e insiste affinché venga disposta ctu contabile;
in subordine chiede un ulteriore rinvio per la decisione con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive in attesa che si pronunzi la Suprema Corte.
L'avv. SPARACINO si oppone alla richiesta di CTU, essendo intervenuta tra le parti sentenza della Corte d'appello di Palermo proprio relativamente all'indennità di mobilità in deroga le cui somme erogate sono risultate indebite e non risulta depositata sentenza della
Corte di Cassazione. In ogni caso, insiste nella preliminare eccezione di decadenza dal diritto riportandosi a quanto ampiamente dedotto in memoria. Conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa
IL GIUDICE
Preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 10.00
*********************
Successivamente, alle ore 17.10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
considerato che è già stato concesso il rinvio della causa in attesa della definizione del procedimento innanzi alla Suprema Corte e che l'anzianità di iscrizione a ruolo del procedimento non consente ulteriori dilazioni;
ritenuta, pertanto, allo stato, la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
**************************
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 7156/2022 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Di Fede ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via G. De Spuches n. 5, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv. Maria Grazia Sparacino che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in notar di Roma. Per_1
- resistente -
Oggetto: Controparte_2
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.7.2022 il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
- di essere stato dipendente della “Vigilant Team s.c.a.r.l.” di Palermo posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto 530 del 3.11.2011;
- che la società veniva dichiarata insolvente dal Tribunale di Palermo in data
17.12.2014;
- d'essere stato licenziato, come gli altri dipendenti, in data 26.11.2010 e di aver ottenuto il beneficio:
a) della mobilità ordinaria per un triennio dal 23.3.2011 al 23.3.2014; b) della mobilità in deroga dal 23.3.2014 al 31.12.2014.
- d'aver presentato il 26.3.2015 domanda al Fondo di Garanzia tanto per i crediti CP_1
di lavoro quanto per il TFR;
- d'aver ricevuto il provvedimento di liquidazione in data 18.7.2016 con pagamento di quanto riconosciuto in data 27 luglio 2016 (sia per i crediti diversi sia per il TFR per il complessivo ammontare netto di euro 14.826,94);
- d'aver presentato in data 5.9.2018 domanda all' per il pagamento della mobilità CP_1
in deroga per il periodo dall'1.1.2015 al 31.1.2015, come finanziata con decreto del 2 agosto 2018 per l'importo di euro 1.795,86;
- d'aver ricevuto provvedimento del 16.10.2018 di rigetto della domanda.
- d'aver inoltrato all' il 27.5.2021 atto di messa in mora ed interruttivo della CP_1
prescrizione con il quale veniva richiesto sia il pagamento integrale della somma spettantegli (per TFR e crediti diversi) da parte del Fondo di Garanzia - al netto delle sole trattenute dovute per legge e non anche della complessiva somma di euro
4.058,40 trattenuta a titolo di indebito - sia il pagamento di tutti gli assegni familiari spettanti sul trattamento di mobilità dal 24 marzo 2014 al 31 gennaio 2015;
- di non aver ricevuto riscontro alcuno dall' . CP_1
conveniva in giudizio l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Previo riconoscimento del pagamento integrale dovuto per l'intervento del Fondo di
Garanzia di cui all'art 2 della L. 297/82 (TFR) e agli artt.1 e 2 del D.lgs.80/92, al netto delle sole trattenute dovute per legge, ed in ottemperanza alla domanda del Parte_1 del 26.3.2015, disporre in favore dell'Istante il pagamento della complessiva somma di €
4.058,40, oltre oneri maturati dal 26.3.2015 al soddisfo. Vorrà inoltre l' procedere CP_3
al pagamento di tutti gli assegni familiari (una sola figlia) spettanti sul trattamento di mobilità in deroga che ad oggi risulta autorizzato dal 24 marzo 2014 al 31 gennaio 2015 pari ad € 1350 S.E.& O. Vorrà inoltre ritenere e dichiarare che il sig. ha Parte_1
diritto alla corresponsione di quanto dovuto per il trattamento di mobilità in deroga liquidato per come disposto per il periodo 1- 31 gennaio 2015 pari ad € 1.795,86 giusto il decreto assessoriale richiamato.”.
Si costituiva tempestivamente l' contestando la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto, eccependo: - con riferimento ai crediti diversi e al TFR:
1. in via preliminare, la decadenza ex art 47 DPR 639/76 in quanto “[..] La domanda di intervento del Fondo di Garanzia è stata presentata il 26/03/2015 sia per il TFR che per i crediti di lavoro. Entrambe le prestazioni sono state definite e liquidate in data 18/07/2016”;
2. nel merito, la legittimità delle somme trattenute, “(per un totale di € 4.058,40 [..]
Nello specifico, € 676,40 sono stati trattenuti dal dovuto per crediti da lavoro ed €
3.382,00, sul TFR, nei limiti, quindi, del quinto pignorabile. L'indebito, in particolare, è rappresentato da indennità di mobilità cat. MOB n. 2011400209, percepita sine titulo dal 23.03.2011 al 23.03.2014, per un ammontare complessivo di € 27.584,21, residuando ora ancora la somma di € 23.525,8, per la trattenuta di cui sopra. Il medesimo ricorrente dichiara di avere beneficiato della indennità di mobilità per un triennio tra il 23.3.2011 ed il 23.3.2014. Tale prestazione, tuttavia, deve ritersi indebitamente riscossa. Ed infatti, la società “ Parte_2
, è una società cooperativa che possiede le seguenti caratteristiche:1.
[...]
Codice Statistico Contributivo: 70708; 2. matricola aziendale 5521507692. CP_1
La stessa è inquadrata come: “Servizi di vigilanza privata” ed ha chiesto ed ottenuto, al momento dell'iscrizione all' i seguenti codici autorizzativi: a. 3A- CP_1
AZIENDA b. 4A- CONTRIBUZIONE DPR Controparte_4
30.04.70 N. 602 (ORGANISMI COOPERATIVI); c. Altri codici cha ai presenti fini non interessa elencare. I codici autorizzativi determinano ciò che l'azienda è tenuta
a versare all' nella denuncia mensile, sotto forma di obblighi assicurativi. In CP_1 particolare, il codice “4a” definisce l'azienda suddetta come facente parte delle aziende ex DPR n. 607/70. Detto decreto prevede l'esclusione dall'obbligo assicurativo nei confronti dei soci, per cui dette società cooperative non versano i contributi per: DS, Cigs, Mobilità. In ragione di ciò la prestazione inizialmente erogata, è stata ritenuta indebita, perché concessa in assenza dei presupposti di legge, non rientrando la tra i soggetti destinatari Parte_2
della mobilità”.
- con riferimento alla domanda d'indennità di mobilità in deroga per il periodo dal 1° al
31 gennaio 2015, la decadenza ex art 47 DPR 639/76 in quanto “[..]la domanda [..] è stata presentata il 05.09.2018 e il ricorso in data 15.02.2022, per cui ampiamente oltre il termine di decadenza [..]”.
- con riferimento agli ANF spettanti sul trattamento di mobilità in deroga dal 24 marzo
2014 al 31 gennaio 2015, che “[..] Nulla viene dedotto della domanda per ANF, ad ogni modo deve ritenersi che il diritto, in entrambi, i casi si sia estinto per decadenza
e in subordine per prescrizione. In subordine, in ogni caso la domanda è infondata.
Gli ANF afferiscono una prestazione che non è spettante, e in ogni caso la parte non allega alcunché a dimostrazione del diritto che, pertanto, si contesta come insussistente”.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso non può essere accolto.
Appare opportuno procedere per gradi, vista la molteplicità delle domande contenute in ricorso.
Anzitutto, con riferimento al TFR e ai crediti diversi, va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall'ente previdenziale in quanto con i due provvedimenti del
12.7.2016 la domanda è stata integralmente accolta e, pertanto, non può operare il sistema decadenziale come previsto dall'art. 47 DPR 639/76.
Il vulnus della questione, infatti, sta nella legittimità o meno della somma trattenuta in quanto indebitamente erogata, a dire dell'istituto, perché concessa in assenza dei presupposti di legge, non rientrando la tra i soggetti Parte_2
destinatari della mobilità.
Invero, l'indennità di mobilità, quale prestazione previdenziale non pensionistica
(cfr. Cass. 31373/2019; n. 26674/2011) non soggiace né alle norme speciali (L. n. 88/1989,
L. n. 412/1991) né alla disciplina dell'indebito assistenziale ma ad essa si applica il principio generale ex art 2033 c.c.
Pertanto, pur tenendo in adeguata considerazione la tutela dell'affidamento del percipiente, nonché l'evidente buona fede dello stesso (non potendo ravvisarsi alcuna forma di dolo nella sua domanda amministrativa relativa all'indennità di mobilità né alcuna responsabilità sull'erogazione contra legem della prestazione), tuttavia deve concludersi per l'inesistenza in radice del diritto alla prestazione al momento della presentazione della domanda, che veniva concessa ed erogata, non in misura superiore al dovuto ma in carenza di qualsivoglia diritto, essendo la Vigilant Team S.c.a.r.l.. azienda non assoggettata al contributo specifico per l'accesso alla mobilità.
Invero, l'avvio della procedura di mobilità non determina automaticamente il diritto alla prestazione economica e l'indennità di mobilità viene concessa previa verifica dei requisiti da parte dell' e, in primis, il versamento all'ente previdenziale da parte CP_1 dell'impresa di un contributo calcolato in proporzione all'indennità mensile di mobilità spettante al lavoratore.
E d'altronde su tale presupposto è intervenuta la Corte d'Appello di Palermo che con
Sentenza n. 385/2020 del 16/06/2020 ha riformato la decisione del giudice di prime cure che aveva riconosciuto in capo al il diritto a percepire l'indennità di mobilità in deroga Pt_1
per il periodo dal 24.03.2014 al 31.12.2014.
E tale, decisione, pur in pendenza di ricorso per cassazione, è immediatamente esecutiva in quanto, avendo deciso la Corte nel merito, il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza di secondo grado.
Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso va respinto.
Per quanto attiene, invece alla domanda relativa pagamento della mobilità in deroga per il periodo dall'1.1.2015 al 31.1.2015, in virtù della quale il rivendica l'importo Pt_1
di euro 1.795,86, anche questa va respinta.
Al di là dell'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 (in ordine alla quale sussiste contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità alla domanda di indennità di mobilità), in ogni caso nel merito, vanno riproposte le considerazioni sopra esposte (e oltretutto, sul punto nessuna prova è stata fornita dal ricorrente in ordine al versamento dei contributi da parte della società datrice di lavoro).
Conseguentemente, va rigettata anche la domanda finalizzata alla corresponsione degli ANF spettanti sul trattamento di mobilità in deroga dal 24 marzo 2014 al 31 gennaio
2015 sotto un duplice profilo.
Anzitutto parte ricorrente non ha neppure depositato la relativa domanda e, com'è ben noto, nessuna prestazione previdenziale o assistenziale può essere concessa senza la previa presentazione di una richiesta in via amministrativa all'ente previdenziale che è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria. In ogni caso, nel merito, stante il mancato riconoscimento della prestazione principale (indennità di mobilità in deroga), gli assegni al nucleo familiare, in quanto prestazione accessoria, non possono essere riconosciuti.
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione nel merito, il ricorso va respinto.
In ragione dell'esito finale del giudizio, del comportamento delle parti e della particolarità della questione affrontata, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 24 gennaio 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile