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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3724 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Vittoria 16, rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa TRIVELLA
contro
, nato a [...] il [...], ultima Controparte_1
residenza nota in Torri di Quartesolo, Viale della Vittoria 16, contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente:
Chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio delle parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 10.9.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in Torri di Quartesolo il 7.5.2001; che Controparte_1
dall'unione non erano nati figli;
che con sentenza n. 397/2019 il Tribunale di Vicenza
aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, né Controparte_1
compariva all'udienza del 17.1.2025 avanti il Giudice Relatore, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza compariva invece la ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
Senza alcuna attività istruttoria la causa era discussa oralmente dal procuratore attoreo e rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da è Parte_1
meritevole di accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data dell'udienza presidenziale nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 397/2019 (irrevocabile il 20.9.2019) e la data di deposito del ricorso.
2 I certificati allegati al ricorso e le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente all'udienza del
17.1.2025 dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi .
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Torri di Quartesolo il 7.5.2001; Controparte_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, parte I, anno 2001;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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