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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4573/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FERRARI LAURA e con domicilio eletto in Novara, via S. Bernardino da Siena, 2/E
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CAMPISI GIULIA ELENA e con domicilio eletto in Vigevano in Via Gorizia 36,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente:
“ Nel merito in principalità
1. Disporre che il signor versi alla signora a titolo di assegno di CP_1 Pt_1 divorzio e/o mantenimento, la somma mensile di €. 400,00 oltre ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, o la somma ritenuta di giustizia. 2. Accertare, ai sensi dell'art 12 bis, L. 898/1970 che la signora ha diritto ad Pt_1
incassare la quota del 40% del TFR maturato dal signor per il periodo in cui CP_1
l'attività lavorativa è coincisa con il matrimonio, che sarà versata non appena disponibile.
3. Porre a carico del signor di versare direttamente alla LI , come CP_1 Per_1
peraltro avvenuto sino a dicembre 2023, a titolo di contributo per il mantenimento della LI, la somma di €. 700,00 mensile, oltre ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, ad eccezione delle spese mediche, per le quali contribuirà per il 75%, e delle spese relative a eventuali master che la LI frequenterà, spese che saranno totalmente a suo carico, come concordato in sede di separazione e di modifica delle condizioni;
4. Disporre che, nel momento in cui la LI diventi autosufficiente economicamente, il versi alla moglie la somma di €. 800,00 mensile, oltre ISTAT, a titolo di CP_1
assegno di divorzio e/o mantenimento, o la somma ritenuta di giustizia;
5. Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire alle spese veterinarie, al CP_1
cibo, e quanto necessario per il barboncino di nome "Pepe", di proprietà del CP_1
ma rimasto presso la casa coniugale, nella misura del 50%, previa esibizione delle ricevute.
6. Disporre la perdita del cognome in capo alla signora CP_1 Pt_1
7. Disporre, a conferma di quanto già concordato in sede di separazione, che sia la signora che la LI, ogni anno per il periodo estivo, possano usufruire della Pt_1
casa sita in Porto San Giorgio, nel grattacielo viale Gramsci Nord. Nella specie ogni anno, entro la fine del mese di marzo, i coniugi potranno concordare l'esatto periodo di godimento dell'immobile, che sia di almeno un mese, ed in caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà la signora e negli anni dispari il signor CP_1
Nel merito in subordine
1. Porre a carico del signor di versare direttamente alla LI , come CP_1 Per_1
peraltro avvenuto sino a dicembre 2023, a titolo di contributo per il mantenimento della LI, la somma di €. 700,00 mensile, oltre ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, ad eccezione delle spese mediche, per le quali contribuirà per il 75%, e delle spese relative a eventuali master che la LI
Pag. 2 di 15 frequenterà, spese che saranno totalmente a suo carico, come concordato in sede di separazione e di modifica delle condizioni;
2. Disporre la perdita del cognome in capo alla signora CP_1 Pt_1
Parte resistente:
“1. Dato atto che il Tribunale di Pavia con sentenza parziale n.966 in data 7.6.2024 ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti Parte_1
e in data 10 settembre 2011 in Vigevano si assumono le
[...] CP_1
ulteriori conclusioni nel marito
2. Previa la conferma di revoca dell'assegno di mantenimento conferito in sede di separazione rigettare la domanda tutte della ricorrente in relazione alla corresponsione di un assegno di mantenimento in due fasi e non concedere alcun assegno divorzile alla sig. ra per i motivi tutti di cui in narrativa, per la mancanza dei Parte_1 presupposti e per l'evidente incapacità economica attuale del resistente ad adempiere oltre i limiti previsti per la sua personale sussistenza.
3. Revocare l'assegno di mantenimento per la LI disposto anche in Persona_2
sede di divorzio per tutti i motivi di cui in narrativa e sopravvenuti nelle more del giudizio, in via di mero subordine e se del caso riconvenzionale, ridurre detto assegno ad €. 300,00 mensili con una durata non superiore a mesi sei dalle presenti conclusioni in considerazione della laurea conseguita dalla LI dell'avvenuto compimento del master e della sua conclusione a dicembre 2024.
Anche nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale ritenesse di confermare
l'assegno d mantenimento di per l'importo richiesto nel ricorso dalla Persona_2 ricorrente in €. 700 e come tale confermato nell'ordinanza di questo Tribunale, voglia il Tribunale stesso precisare quale sia l'importo effettivamente dovuto dalla domanda di divorzio e quale sia stato e sia il titolo che vale per l'ottenimento di eventuali pagamenti diretti da terzi. Revocare ogni ulteriore contributo del padre per eventuali corsi post universitari della LI e limitare il contributo del resistente alle spese tutte per la LI, comprese le sanitarie al 50%, revocando la clausola relativa della separazione sulle spese sanitarie al 75% e sempre previo accordo scritto sulle stesse e
Pag. 3 di 15 per un periodo di corresponsione a carico del padre non superiore a sei mesi dalle presenti conclusioni
4. Dichiarare improcedibile, inammissibile e infondata la domanda di determinazione della quota del TFR per l'ex coniuge sia perché ci si oppone alla concessione di un assegno divorzile che ne sarebbe il presupposto, sia perché è stata fornita in atti la prova che il TFR del resistente è già stato fatto confluire in un fondo pensionistico
5. Confermare il revocare delle disposizioni al mantenimento del cane e all'utilizzo della casa di vacanza perché inammissibili per i motivi di cui in narrativa
6. Confermare il rigetto siccome inammissibile della domanda di revoca del cognome maritale atteso che è la stessa norma del divorzio a prevedere tale revoca e che la ex moglie non possa più utilizzare il cognome del marito, benché il sig, nulla CP_1
opponga di fatto a tale richiesta
7. In via istruttoria
a. Ammettere il resistente /convenuto a provare per interpello della ricorrente e testi le seguenti circostanze
1) “Vero che presso la mia società Centrufficio S.p.a. la sig.ra ha Parte_1
lavorato con contratto da dipendente sino al 2000 e successivamente ha ripreso a collaborare come consulente esterna con pagamenti fatturati sino all'anno 2021”.
Teste Dr. c/o Centrufficio s.p. a V.le Sondrio, n.8 Pioltello Testimone_1
2)) “Vero che la sig.ra mia ex moglie, ha collaborato con la mia Parte_1
Cont società e con altre di cui aveva anche quote di partecipazione come socia sino all'anno 2021 e dopo tale periodo ha lasciato spontaneamente il lavoro che consisteva nella progettazione di impianti e giochi per l'infanzia parchi e progetti legati all'ecologia “Interpello e teste sig. c/o Eco Via Brunelleschi,47 Testimone_2
Opera.”
3)“Vero che all'atto della separazione è stato sottoscritto un accordo per far risultare un assegno di mantenimento per la sig.ra di €.100 ai fini di una possibile Pt_1
Pag. 4 di 15 reversibilità pensionistica, ma che era stato stabilito dai coniugi che queste somme erano già rinunciate dalla moglie la quale, in effetti dopo la separazione si è sempre astenuta dal richiederle al sig. interpello e teste Via Trivulzio CP_1 Persona_2
59 Vigevano.”
4)“Vero che a seguito di installazione di un impianto fotovoltaico effettuato dal sig.
a sue spese e di una ristrutturazione con il bonus casa l'immobile che CP_1
abito di Vigevano, Via G. Trivulzio 59 ha riscaldamento e fonti di energia totalmente gratuiti” Interpello e Teste Giada Palombi, Vigevano, Via Trivulzio 59.”
Sempre in via istruttoria e potendosi comunque avvalere il Giudice dei più ampi poteri di ufficio si chiede ex art. 210 c.p.c. di ordinare
a) alla Banca BPER di Vigevano, C.do Repubblica,6 e alla Banca Credit Agricole di
Vigevano P.zza Ducale 43 ogni documentazione che risulti mancante e relativa ai conti correnti del sig. e all'esistenza o meno di conti titoli dello stesso, il tutto CP_1
per mero tuziorismo di difesa apparendo la capitò reddituale del resistente più che provata e trattandosi nella fattispecie di dipendente privo di beni immobili già ceduti alla LI.
b) disporre anche per i poteri di ufficio attribuiti dalla legge ogni accertamento attraverso la Guardia di finanza o la Polizia tributaria sulle effettive capacità reddituali della sig.ra con espresso riferimento a sue cointestazioni di Parte_1
conti correnti o deleghe conferitele e alla partecipazione della stessa a quote societarie.
Con specifica vittoria di competenze ex DM n.55 10 marzo 2014, spese 15% rifusione spese vive e accessori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, evidenziato che parte resistente, nelle conclusioni definitive rassegnate, ha riproposto istanze istruttorie già esaminate dal giudice delegato. Il
Collegio ritiene di fare proprie le decisioni del giudice delegato assunte con ordinanza del 1.04.2024 (da intendersi qui richiamate) e di non dover quindi rimettere la causa sul
Pag. 5 di 15 ruolo per l'espletamento di prove non ammesse, non necessitando, peraltro, la causa di un supplemento di istruttoria.
Infine, va precisato che con la sentenza non definitiva n. 966/2024 del 28.05.2024 è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti e dunque nulla deve essere nuovamente statuito al riguardo.
Sulla domanda di assegno divorzile della ricorrente
In ordine alla domanda finalizzata al riconoscimento di un assegno in favore della ricorrente va premesso che in sede di divorzio, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970, il Giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione di detto assegno, deve verificare che la parte richiedente non disponga di mezzi economici adeguati ovvero si trovi in una situazione di oggettiva impossibilità a procurarseli.
Occorre, a tal fine, effettuare una comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi al termine della vita matrimoniale e laddove dovesse sussistere uno squilibrio evidente tra le parti, tanto da far ritenere inadeguati i redditi del soggetto più debole, si dovrà riconoscere un assegno di divorzio in favore di quest'ultimo.
Si deve, altresì, considerare che le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno di divorzio non soltanto una funzione di tipo assistenziale, nel caso in cui il coniuge richiedente non abbia raggiunto un'indipendenza economica, ma anche una funzione compensativo-perequativa, per consentire al coniuge più debole ma autosufficiente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare e nella formazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge.
Il diritto a vedersi riconosciuto l'assegno divorzile, in definitiva, non dipende solo dalla non “autosufficienza economica” di chi lo richiede, ma sorge anche nel caso in cui debba porsi rimedio ad uno squilibrio economico-patrimoniale derivante da scelte adottate e condivise di conduzione familiare. (Cassazione civile, sentenza n.452, del 13 gennaio 2021)
Una volta verificata la sussistenza di questi prerequisiti l'assegno deve essere quantificato secondo specifici parametri;
in particolare, i criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nel contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge o di quello
Pag. 6 di 15 comune e, più in generale, alla conduzione della vita familiare, nonché nelle condizioni personali del richiedente (età, stato di salute, capacità lavorativa). Tali parametri dovranno, poi, essere valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio. (Cfr. Sez. U.
Cass. n. 18287/2018).
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, questo Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per riconoscere in favore della ricorrente un assegno di divorzio.
Invero, a fondamento della domanda di mantenimento per sé la ricorrente ha dedotto che nell'anno 1999, a seguito della nascita della LI era venuto meno il Per_1
rapporto di lavoro subordinato in essere con la Centroufficio Loreto spa, società con cui comunque aveva in seguito continuato a collaborare, e che, tuttavia, pochi anni dopo, aveva definitivamente smesso di lavorare su richiesta del marito il quale desiderava che si prendesse cura esclusivamente della casa, della LI e della suocera malata.
Tali affermazioni, tuttavia, oltre che prive di evidenza, sono state anche smentite dalla stessa ricorrente che, alla prima udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato, confermava di aver sempre svolto attività lavorativa presso la Centroufficio Loreto spa durante gli anni di matrimonio (dal 2011 al 2021), pur percependo compensi modesti e in regime libero professionale (v. mod. PF 2021 in cui si evidenzia un reddito netto pari a € 3.868,00), e di aver cessato di lavorare presso detta azienda solamente nel 2021, per occuparsi dei propri genitori trasferitisi presso di lei e necessitanti di assistenza continua in quanto invalidi (v. verbale di udienza del 5.3.2024).
Dalla documentazione agli atti, del resto, risulta che la ricorrente abbia comunque svolto attività di collaborazione con la Eso Recycling srl nell'anno 2022, (v. estratto doc CP_3
n. 15), e che sia stata incaricata di seguire un ulteriore progetto anche nel corso dell'anno 2024 (v. doc. n. 26).
Ebbene, appare evidente che la sig.ra pur non avendo attualmente Pt_1 un'occupazione stabile, ha lavorato in modo continuativo negli ultimi 20 anni dimostrando di poter svolgere attività lavorativa retribuita e di aver certamente
“acquisito valide competenze come progettista” (vd. dichiarazioni dalla stessa rese in udienza) spendibili nel mondo del lavoro.
Pag. 7 di 15 Del resto, la ricorrente non ha documentato la sussistenza di impedimenti da parte sua nel reperire un'occupazione stabile, considerato comunque che la stessa negli ultimi tre anni ha prestato attività di consulenza ed, al contempo, ha potuto assistere i propri genitori con lei conviventi, scelta che certamente non può ricadere sull'ex coniuge.
Va, poi, considerato che questi ultimi risultano essere precettori di una pensione mensile di invalidità pari a complessivi 1060,00 euro e che il padre della ricorrente percepisce, altresì, 1.230,00 euro mensili a titolo di pensione da lavoro (v. dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza), pertanto appare ragionevole presupporre che gli stessi, al netto dei costi da sostenere per la loro cura ed assistenza – considerato anche che la ricorrente ha riferito che le prestazioni dell'equipe che li assiste sono “offerte dalla regione e dal
Comune”-, contribuiscano alle spese quotidiane del nucleo familiare, come, del resto, si evince dagli estratti del conto corrente a loro intestato che riportano, oltre a numerose spese alimentari certamente eccedenti il fabbisogno di due anziani, causali di pagamento quali “Wash dog Vigevano” e “Parcheggi Malpensa Ferno” ( v. doc.n.14).
Si aggiunga, infine, che la ricorrente non è onerata dal pagamento di un canone di locazione, atteso che in forza degli accordi recepiti dal Tribunale nel giudizio instaurato dalle parti ex art. 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni di separazione, il resistente, con rogito del 24.07.2023, ha trasferito alla LI la nuda proprietà Per_1 dell'immobile costituente ex casa familiare sito in Vigevano (oltre che del box e della cantina pertinenziali)- mantenendo fermo l'obbligo a suo esclusivo carico, già assunto in sede di separazione, del pagamento delle rate mensili del mutuo gravante su detto immobile, pari a circa 500,00€ - con contestuale riconoscimento alla ricorrente e alla LI anche del diritto di usufrutto vitalizio sull'abitazione. (v. doc. n. 4 e 5).
Il resistente, del resto, lavora presso la Centroufficio Loreto spa e percepisce una retribuzione netta mensile variabile tra i 2.700,00 euro e i 3.000,00 euro ( vd. 730/2024 in cui si evidenzia un reddito netto per il 2022 di 33.060,00 euro); lo stesso, inoltre, è comproprietario, insieme ai fratelli, di un immobile adibito a casa di vacanza ed è titolare di due assicurazioni sulla vita, del valore di 39.000,00 euro.
Tuttavia, il sig. risulta essere gravato dal pagamento, oltre che della rata del CP_1 mutuo dell'immobile costituente ex casa familiare, anche del canone mensile di €400,00 per l'immobile condotto in locazione presso il quale risiede (v. doc 12).
Pag. 8 di 15 Inoltre, lo stesso, a seguito della procedura esecutiva avviata dalla ricorrente nei suoi confronti per l'inadempimento agli obblighi di mantenimento verso la LI (per cui è stato riconosciuto debitore di 24.180,79, v. doc 15), subisce il pignoramento dello stipendio disponendo, di fatto, di somme mensili inferiori, variabili tra 1060,00 ed i
1600,00 € mensili netti, come risulta dalle buste paga prodotte. (v. busta paga di agosto e settembre 2024).
Il sig. ha, altresì, dedotto di avere ulteriori oneri a proprio carico rispetto CP_1 all'epoca della separazione, derivanti dalla nascita del figlio (nato il Per_3
17.07.2023) avuto con la sua attuale compagna, ma si suppone che tali spese vengano suddivise con quest'ultima, cosi come quelle relative all'immobile condotto in locazione: sebbene, infatti, il resistente all'udienza del 5.03.2024 abbia riferito che la compagna, insieme al loro figlio neonato, risiedeva a Milano e si recava presso di lui solamente durante i fine settimana, appare ragionevole ritenere che allo stato il nuovo nucleo familiare risieda stabilmente presso l'abitazione del sig. sita in CP_1
Vigevano, considerato che il piccolo dal mese di ottobre 2024 risulta essere Per_3 iscritto all'asilo nido della stessa città (v. doc. n. 41).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che non possa riconoscersi in capo alla ricorrente il diritto a percepire un assegno divorzile né sotto il profilo assistenziale, atteso che la stessa ha piena capacità lavorativa e beneficia, del resto, del godimento della ex casa coniugale non sopportando costi abitativi né, del pari, sotto quello perequativo - compensativo, non avendo fornito evidenza del contributo dato alla realizzazione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale del coniuge o ancora di aver sacrificato, sulla base di una scelta condivisa con l'altro, le proprie aspettative professionali e reddituali a vantaggio del nucleo familiare (vd. Cass. Sez. Unite
18287/2018).
Va, del resto, rilevato che nel presente giudizio non assume rilevo l'accordo stipulato tra i coniugi in sede di separazione con cui veniva previsto in favore della ricorrente un contributo per il suo mantenimento pari a €100,00 mensili -somma che peraltro pacificamente non era mai stata versata né richiesta dalla ricorrente al coniuge - potendo le parti, di comune accordo, determinare liberamente l'assetto economico della separazione, ciò a prescindere dall'effettiva sussistenza dei presupposti ritenuti
Pag. 9 di 15 giuridicamente necessari per il riconoscimento di un assegno di mantenimento che, in ogni caso, nel giudizio di divorzio presuppone l'accertamento dell'esistenza di requisiti differenti.
La domanda della ricorrente di previsione di un contributo al proprio mantenimento va, pertanto, rigettata e, di conseguenza, anche quella di attribuzione del TFR dell'ex coniuge, che ha come presupposto proprio il riconoscimento dell'assegno divorzile ex art.12 bis l. div,
Sul mantenimento in favore della LI
In ordine al mantenimento in favore della LI (nata il [...]), maggiorenne Per_1
ma pacificamente non ancora economicamente autosufficiente, la ricorrente ha chiesto la conferma dell'obbligo in capo al resistente di corrispondere un assegno pari a 700,00
€ mensili, oltre al rimborso 50% delle spese extra assegno, del 75% delle spese mediche e di farsi carico integralmente delle spese universitarie e post universitarie, come concordato in sede di separazione e non espressamente modificato nell'ambito del giudizio ex art. 473 bis 51 c.p.c. promosso congiuntamente dalle parti nell'anno 2023.
Di contro, il resistente ha domandato la revoca di detto obbligo o la riduzione del contributo a suo carico nella misura di 300,00€ mensili “con una durata non superiore a mesi sei dalle presenti conclusioni” sul presupposto per cui la LI, avendo conseguito la laurea, avrebbe ben potuto reperire un'occupazione lavorativa anziché iscriversi ad un master, rispetto alla cui frequentazione, tra l'altro, ha riferito – ma non provato- di non aver prestato il suo consenso perché ritenuto eccessivamente oneroso, pur provvedendo poi a sostenerne i costi.
A fondamento della domanda il resistente ha, inoltre, dedotto di non godere più della stessa disponibilità economica che aveva all'epoca della separazione, ciò a causa del pignoramento del proprio stipendio ma anche in ragione della nascita del figlio
, avuto dalla relazione con la sua nuova compagna. Per_3
Ebbene, va premesso che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo gli artt. 147 e 148 c.c., non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma permane fino a che i figli maggiorenni non abbiano raggiunto l'indipendenza economica ovvero fino a che il genitore interessato alla revoca
Pag. 10 di 15 dell'assegno di mantenimento non dia la prova che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa da parte del figlio dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso.
La Cassazione ha diffusamente affrontato il tema in oggetto ed ha statuito che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 5088 del 5 marzo 2018).
Occorre, inoltre, richiamare i principi del nostro ordinamento in forza dei quali ambedue i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Dunque, se da un lato i figli devono impegnarsi negli studi per rendersi economicamente indipendenti, dall'altro è compito dei genitori assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni e le aspirazioni degli stessi, consentendo loro di orientare la propria formazione a seconda dei propri interessi, anche fornendo il sostegno economico a tal fine necessario.
Nel caso di specie, dagli atti di causa, emerge che la LI di 24 anni, ha Per_1
conseguito la laurea in Filosofia presso l'Università degli studi San Raffaele di Milano ed ha, in seguito, frequentato un Master e stage non retribuiti, volti a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;
pertanto, tenuto conto della giovane età della ragazza e dell'impegno profuso negli studi, ancora legittimamente in corso di svolgimento, appare giustificato il diritto della stessa a continuare a beneficiare del mantenimento dei genitori, in quanto non ancora economicamente autosufficiente.
Del resto, l'inadempimento del resistente ai suoi obblighi di mantenimento verso la prole ed il conseguente pignoramento dello stipendio non possono giustificare la richiesta di revoca o riduzione del mantenimento in favore della LI.
Rispetto, invece, alla nascita del figlio , avvenuta in data 17.07.2023, oltre al Per_3
fatto che il sig. era già al corrente dello stato di gravidanza della compagna al CP_1
momento della sottoscrizione degli accordi di modifica delle condizioni di separazione
Pag. 11 di 15 depositati il 15.05.2023, deve considerarsi che lo stesso non ha prodotto alcuna evidenza dei maggiori costi sostenuti per il mantenimento del neonato, né tantomeno ha dimostrato che tali oneri pregiudicano in modo significativo la possibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento verso l'altra LI.
Sul punto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è consolidato il principio per cui la nascita di un nuovo figlio non comporta un'automatica riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, ma è previamente necessario verificare se queste sopravvenute circostanze abbiano determinato “un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore obbligato, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti
[…] ” (v. Cass. 21818/2021, Cass. 6289/2014).
In base a tale orientamento, dunque, la parte obbligata deve fornire elementi probatori che dimostrino come la nuova nascita abbia inciso significativamente sulla propria situazione economica, dal momento che la mera rappresentazione di un aumento dei carichi familiari, senza un'analisi dettagliata e un riscontro oggettivo delle spese effettive e delle modifiche del reddito, si rivela insufficiente a determinare la modifica dell'entità dell' assegno di mantenimento.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, non ha documentato la presenza di significativi esborsi derivanti dalla nascita del figlio, se non la retta dell'iscrizione presso un asilo nido pari €750,00 annui, elemento che certamente non incide in modo rilevante sulla sua situazione economico-patrimoniale considerato, tra l'altro, che si tratta di costi certamente ripartiti, così come le altre spese inerenti al figlio, con la compagna, madre del minore, regolarmente impiegata.
Pertanto, tenuto conto degli aspetti sopra evidenziati, del fatto che la LI Per_1
pacificamente non è ancora economicamente indipendente, e considerata la condizione economico-reddituale del resistente, valutata, altresì, la disparità economico-reddituale delle parti ma considerato anche il beneficio per la ricorrente rappresentato dal godimento della ex casa coniugale, per la quale il resistente è gravato dal pagamento della rata di mutuo, il Collegio ritiene corretto confermare l'importo mensile di €
700,00 a carico del padre per il mantenimento della LI, oltre all'obbligo di rimborsare alla madre il 50% delle spese extra assegno;
a tale ultimo riguardo, difatti,
Pag. 12 di 15 non si reputa di confermare la previsione, contenuta nelle condizioni della separazione omologate e non specificamente modificate nel successivo giudizio di modifica instaurato su ricorso congiunto delle parti, in cui era previsto l'obbligo a carico del sig. di rimborsare il 75% delle spese mediche sostenute per la LI e di farsi carico CP_1 integralmente delle spese universitarie e dell'eventuale master dalla stessa frequentato.
Invero, vanno considerati gli oneri a carico del resistente, anche in questa sede stabiliti, ma anche il fatto che lo stesso, per effetto dell'accordo recepito dal Tribunale di Pavia a seguito del ricorso congiunto di modifica proposto dalle parti, ha ceduto la nuda proprietà dell'immobile costituente ex casa familiare (unitamente al box e alla cantina pertinenziale) alla LI trasferendo, altresì, a quest'ultima e alla ricorrente il diritto di usufrutto congiuntivo e con accrescimento reciproco a vita sugli stessi immobili (v. doc.
n. 4), ferma restando la previsione dell'obbligo di pagamento della rata di mutuo, non espressamente modificata, elementi che di per sé già rappresentano una forma di compartecipazione al mantenimento della prole. Va, inoltre, considerato che la LI ha conseguito la laurea in filosofia nell'ottobre del 2023 e ha, altresì, partecipato ad un master terminato nel dicembre del 2024, per cui è verosimile ritenere che la stessa a breve farà ingresso nel mondo del lavoro e che, in ogni caso, il padre abbia sufficientemente provveduto alla sua formazione professionale.
Non va, invece, accolta la domanda del resistente volta a prevedere una sua compartecipazione al mantenimento della LI “per un periodo (…) non superiore a sei mesi dalle presenti conclusioni”, dovendo, invece, il relativo onere gravare sullo stesso sino all'effettivo raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa.
Visto l'accordo, va comunque previsto che l'assegno continui ad essere versato dal padre direttamente alla LI.
Sulle ulteriori domande
Si ribadisce l'inammissibilità della domanda della ricorrente volta ad ottenere dalla controparte il rimborso delle spese sostenute per l'animale domestico, così come di quella volta ad assicurare alla stessa e alla LI il godimento della casa al mare sita in
Porto San Giorgio, trattandosi di istanze che esulano dall'oggetto del presente giudizio e non legate a vincoli di connessione qualificata con la domanda principale di divorzio.
Pag. 13 di 15 Infine, si rileva che nulla va statuito in merito alla domanda della ricorrente di perdita del cognome del marito, trattandosi di effetto che la legge ricollega in via automatica allo scioglimento del vincolo coniugale.
Le spese di lite
Tenuto conto della soccombenza reciproca - posto che la ricorrente ha riproposto domande già dichiarate inammissibili nel corso del giudizio ma è soccombente anche in merito alla domanda di mantenimento per sé e di riconoscimento di quota del TFR dell'ex coniuge nonché rispetto alle modalità di ripartizione delle spese extra assegno da sostenere per la LI e, di contro, non viene accolta la domanda del resistente di revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della stessa e viene, altresì, rigettata anche la sua domanda di limitazione temporale del suo obbligo di mantenimento ad un periodo di 6 mesi, si reputa corretto compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza n. 966/2024 del 7.6.2024 con cui è stato pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
- rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento dell'assegno divorzile e di quota del TFR dell'ex coniuge;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere direttamente alla LI Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal deposito del ricorso (salvo quanto già versato) un assegno di mantenimento pari a €700,00, oltre all'obbligo di rimborsare il 50% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale;
- rigetta la domanda della ricorrente di previsione di una diversa ripartizione delle spese extra assegno sostenute per la LI;
- rigetta la domanda del resistente volta a limitare temporalmente l'obbligo di mantenimento della LI;
- rileva l'inammissibilità delle ulteriori domande della ricorrente, secondo quanto indicato in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite.
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 7.02.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4573/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FERRARI LAURA e con domicilio eletto in Novara, via S. Bernardino da Siena, 2/E
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CAMPISI GIULIA ELENA e con domicilio eletto in Vigevano in Via Gorizia 36,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente:
“ Nel merito in principalità
1. Disporre che il signor versi alla signora a titolo di assegno di CP_1 Pt_1 divorzio e/o mantenimento, la somma mensile di €. 400,00 oltre ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, o la somma ritenuta di giustizia. 2. Accertare, ai sensi dell'art 12 bis, L. 898/1970 che la signora ha diritto ad Pt_1
incassare la quota del 40% del TFR maturato dal signor per il periodo in cui CP_1
l'attività lavorativa è coincisa con il matrimonio, che sarà versata non appena disponibile.
3. Porre a carico del signor di versare direttamente alla LI , come CP_1 Per_1
peraltro avvenuto sino a dicembre 2023, a titolo di contributo per il mantenimento della LI, la somma di €. 700,00 mensile, oltre ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, ad eccezione delle spese mediche, per le quali contribuirà per il 75%, e delle spese relative a eventuali master che la LI frequenterà, spese che saranno totalmente a suo carico, come concordato in sede di separazione e di modifica delle condizioni;
4. Disporre che, nel momento in cui la LI diventi autosufficiente economicamente, il versi alla moglie la somma di €. 800,00 mensile, oltre ISTAT, a titolo di CP_1
assegno di divorzio e/o mantenimento, o la somma ritenuta di giustizia;
5. Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire alle spese veterinarie, al CP_1
cibo, e quanto necessario per il barboncino di nome "Pepe", di proprietà del CP_1
ma rimasto presso la casa coniugale, nella misura del 50%, previa esibizione delle ricevute.
6. Disporre la perdita del cognome in capo alla signora CP_1 Pt_1
7. Disporre, a conferma di quanto già concordato in sede di separazione, che sia la signora che la LI, ogni anno per il periodo estivo, possano usufruire della Pt_1
casa sita in Porto San Giorgio, nel grattacielo viale Gramsci Nord. Nella specie ogni anno, entro la fine del mese di marzo, i coniugi potranno concordare l'esatto periodo di godimento dell'immobile, che sia di almeno un mese, ed in caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà la signora e negli anni dispari il signor CP_1
Nel merito in subordine
1. Porre a carico del signor di versare direttamente alla LI , come CP_1 Per_1
peraltro avvenuto sino a dicembre 2023, a titolo di contributo per il mantenimento della LI, la somma di €. 700,00 mensile, oltre ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, ad eccezione delle spese mediche, per le quali contribuirà per il 75%, e delle spese relative a eventuali master che la LI
Pag. 2 di 15 frequenterà, spese che saranno totalmente a suo carico, come concordato in sede di separazione e di modifica delle condizioni;
2. Disporre la perdita del cognome in capo alla signora CP_1 Pt_1
Parte resistente:
“1. Dato atto che il Tribunale di Pavia con sentenza parziale n.966 in data 7.6.2024 ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti Parte_1
e in data 10 settembre 2011 in Vigevano si assumono le
[...] CP_1
ulteriori conclusioni nel marito
2. Previa la conferma di revoca dell'assegno di mantenimento conferito in sede di separazione rigettare la domanda tutte della ricorrente in relazione alla corresponsione di un assegno di mantenimento in due fasi e non concedere alcun assegno divorzile alla sig. ra per i motivi tutti di cui in narrativa, per la mancanza dei Parte_1 presupposti e per l'evidente incapacità economica attuale del resistente ad adempiere oltre i limiti previsti per la sua personale sussistenza.
3. Revocare l'assegno di mantenimento per la LI disposto anche in Persona_2
sede di divorzio per tutti i motivi di cui in narrativa e sopravvenuti nelle more del giudizio, in via di mero subordine e se del caso riconvenzionale, ridurre detto assegno ad €. 300,00 mensili con una durata non superiore a mesi sei dalle presenti conclusioni in considerazione della laurea conseguita dalla LI dell'avvenuto compimento del master e della sua conclusione a dicembre 2024.
Anche nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale ritenesse di confermare
l'assegno d mantenimento di per l'importo richiesto nel ricorso dalla Persona_2 ricorrente in €. 700 e come tale confermato nell'ordinanza di questo Tribunale, voglia il Tribunale stesso precisare quale sia l'importo effettivamente dovuto dalla domanda di divorzio e quale sia stato e sia il titolo che vale per l'ottenimento di eventuali pagamenti diretti da terzi. Revocare ogni ulteriore contributo del padre per eventuali corsi post universitari della LI e limitare il contributo del resistente alle spese tutte per la LI, comprese le sanitarie al 50%, revocando la clausola relativa della separazione sulle spese sanitarie al 75% e sempre previo accordo scritto sulle stesse e
Pag. 3 di 15 per un periodo di corresponsione a carico del padre non superiore a sei mesi dalle presenti conclusioni
4. Dichiarare improcedibile, inammissibile e infondata la domanda di determinazione della quota del TFR per l'ex coniuge sia perché ci si oppone alla concessione di un assegno divorzile che ne sarebbe il presupposto, sia perché è stata fornita in atti la prova che il TFR del resistente è già stato fatto confluire in un fondo pensionistico
5. Confermare il revocare delle disposizioni al mantenimento del cane e all'utilizzo della casa di vacanza perché inammissibili per i motivi di cui in narrativa
6. Confermare il rigetto siccome inammissibile della domanda di revoca del cognome maritale atteso che è la stessa norma del divorzio a prevedere tale revoca e che la ex moglie non possa più utilizzare il cognome del marito, benché il sig, nulla CP_1
opponga di fatto a tale richiesta
7. In via istruttoria
a. Ammettere il resistente /convenuto a provare per interpello della ricorrente e testi le seguenti circostanze
1) “Vero che presso la mia società Centrufficio S.p.a. la sig.ra ha Parte_1
lavorato con contratto da dipendente sino al 2000 e successivamente ha ripreso a collaborare come consulente esterna con pagamenti fatturati sino all'anno 2021”.
Teste Dr. c/o Centrufficio s.p. a V.le Sondrio, n.8 Pioltello Testimone_1
2)) “Vero che la sig.ra mia ex moglie, ha collaborato con la mia Parte_1
Cont società e con altre di cui aveva anche quote di partecipazione come socia sino all'anno 2021 e dopo tale periodo ha lasciato spontaneamente il lavoro che consisteva nella progettazione di impianti e giochi per l'infanzia parchi e progetti legati all'ecologia “Interpello e teste sig. c/o Eco Via Brunelleschi,47 Testimone_2
Opera.”
3)“Vero che all'atto della separazione è stato sottoscritto un accordo per far risultare un assegno di mantenimento per la sig.ra di €.100 ai fini di una possibile Pt_1
Pag. 4 di 15 reversibilità pensionistica, ma che era stato stabilito dai coniugi che queste somme erano già rinunciate dalla moglie la quale, in effetti dopo la separazione si è sempre astenuta dal richiederle al sig. interpello e teste Via Trivulzio CP_1 Persona_2
59 Vigevano.”
4)“Vero che a seguito di installazione di un impianto fotovoltaico effettuato dal sig.
a sue spese e di una ristrutturazione con il bonus casa l'immobile che CP_1
abito di Vigevano, Via G. Trivulzio 59 ha riscaldamento e fonti di energia totalmente gratuiti” Interpello e Teste Giada Palombi, Vigevano, Via Trivulzio 59.”
Sempre in via istruttoria e potendosi comunque avvalere il Giudice dei più ampi poteri di ufficio si chiede ex art. 210 c.p.c. di ordinare
a) alla Banca BPER di Vigevano, C.do Repubblica,6 e alla Banca Credit Agricole di
Vigevano P.zza Ducale 43 ogni documentazione che risulti mancante e relativa ai conti correnti del sig. e all'esistenza o meno di conti titoli dello stesso, il tutto CP_1
per mero tuziorismo di difesa apparendo la capitò reddituale del resistente più che provata e trattandosi nella fattispecie di dipendente privo di beni immobili già ceduti alla LI.
b) disporre anche per i poteri di ufficio attribuiti dalla legge ogni accertamento attraverso la Guardia di finanza o la Polizia tributaria sulle effettive capacità reddituali della sig.ra con espresso riferimento a sue cointestazioni di Parte_1
conti correnti o deleghe conferitele e alla partecipazione della stessa a quote societarie.
Con specifica vittoria di competenze ex DM n.55 10 marzo 2014, spese 15% rifusione spese vive e accessori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, evidenziato che parte resistente, nelle conclusioni definitive rassegnate, ha riproposto istanze istruttorie già esaminate dal giudice delegato. Il
Collegio ritiene di fare proprie le decisioni del giudice delegato assunte con ordinanza del 1.04.2024 (da intendersi qui richiamate) e di non dover quindi rimettere la causa sul
Pag. 5 di 15 ruolo per l'espletamento di prove non ammesse, non necessitando, peraltro, la causa di un supplemento di istruttoria.
Infine, va precisato che con la sentenza non definitiva n. 966/2024 del 28.05.2024 è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti e dunque nulla deve essere nuovamente statuito al riguardo.
Sulla domanda di assegno divorzile della ricorrente
In ordine alla domanda finalizzata al riconoscimento di un assegno in favore della ricorrente va premesso che in sede di divorzio, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.
898/1970, il Giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione di detto assegno, deve verificare che la parte richiedente non disponga di mezzi economici adeguati ovvero si trovi in una situazione di oggettiva impossibilità a procurarseli.
Occorre, a tal fine, effettuare una comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi al termine della vita matrimoniale e laddove dovesse sussistere uno squilibrio evidente tra le parti, tanto da far ritenere inadeguati i redditi del soggetto più debole, si dovrà riconoscere un assegno di divorzio in favore di quest'ultimo.
Si deve, altresì, considerare che le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno di divorzio non soltanto una funzione di tipo assistenziale, nel caso in cui il coniuge richiedente non abbia raggiunto un'indipendenza economica, ma anche una funzione compensativo-perequativa, per consentire al coniuge più debole ma autosufficiente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare e nella formazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge.
Il diritto a vedersi riconosciuto l'assegno divorzile, in definitiva, non dipende solo dalla non “autosufficienza economica” di chi lo richiede, ma sorge anche nel caso in cui debba porsi rimedio ad uno squilibrio economico-patrimoniale derivante da scelte adottate e condivise di conduzione familiare. (Cassazione civile, sentenza n.452, del 13 gennaio 2021)
Una volta verificata la sussistenza di questi prerequisiti l'assegno deve essere quantificato secondo specifici parametri;
in particolare, i criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nel contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge o di quello
Pag. 6 di 15 comune e, più in generale, alla conduzione della vita familiare, nonché nelle condizioni personali del richiedente (età, stato di salute, capacità lavorativa). Tali parametri dovranno, poi, essere valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio. (Cfr. Sez. U.
Cass. n. 18287/2018).
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, questo Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per riconoscere in favore della ricorrente un assegno di divorzio.
Invero, a fondamento della domanda di mantenimento per sé la ricorrente ha dedotto che nell'anno 1999, a seguito della nascita della LI era venuto meno il Per_1
rapporto di lavoro subordinato in essere con la Centroufficio Loreto spa, società con cui comunque aveva in seguito continuato a collaborare, e che, tuttavia, pochi anni dopo, aveva definitivamente smesso di lavorare su richiesta del marito il quale desiderava che si prendesse cura esclusivamente della casa, della LI e della suocera malata.
Tali affermazioni, tuttavia, oltre che prive di evidenza, sono state anche smentite dalla stessa ricorrente che, alla prima udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato, confermava di aver sempre svolto attività lavorativa presso la Centroufficio Loreto spa durante gli anni di matrimonio (dal 2011 al 2021), pur percependo compensi modesti e in regime libero professionale (v. mod. PF 2021 in cui si evidenzia un reddito netto pari a € 3.868,00), e di aver cessato di lavorare presso detta azienda solamente nel 2021, per occuparsi dei propri genitori trasferitisi presso di lei e necessitanti di assistenza continua in quanto invalidi (v. verbale di udienza del 5.3.2024).
Dalla documentazione agli atti, del resto, risulta che la ricorrente abbia comunque svolto attività di collaborazione con la Eso Recycling srl nell'anno 2022, (v. estratto doc CP_3
n. 15), e che sia stata incaricata di seguire un ulteriore progetto anche nel corso dell'anno 2024 (v. doc. n. 26).
Ebbene, appare evidente che la sig.ra pur non avendo attualmente Pt_1 un'occupazione stabile, ha lavorato in modo continuativo negli ultimi 20 anni dimostrando di poter svolgere attività lavorativa retribuita e di aver certamente
“acquisito valide competenze come progettista” (vd. dichiarazioni dalla stessa rese in udienza) spendibili nel mondo del lavoro.
Pag. 7 di 15 Del resto, la ricorrente non ha documentato la sussistenza di impedimenti da parte sua nel reperire un'occupazione stabile, considerato comunque che la stessa negli ultimi tre anni ha prestato attività di consulenza ed, al contempo, ha potuto assistere i propri genitori con lei conviventi, scelta che certamente non può ricadere sull'ex coniuge.
Va, poi, considerato che questi ultimi risultano essere precettori di una pensione mensile di invalidità pari a complessivi 1060,00 euro e che il padre della ricorrente percepisce, altresì, 1.230,00 euro mensili a titolo di pensione da lavoro (v. dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza), pertanto appare ragionevole presupporre che gli stessi, al netto dei costi da sostenere per la loro cura ed assistenza – considerato anche che la ricorrente ha riferito che le prestazioni dell'equipe che li assiste sono “offerte dalla regione e dal
Comune”-, contribuiscano alle spese quotidiane del nucleo familiare, come, del resto, si evince dagli estratti del conto corrente a loro intestato che riportano, oltre a numerose spese alimentari certamente eccedenti il fabbisogno di due anziani, causali di pagamento quali “Wash dog Vigevano” e “Parcheggi Malpensa Ferno” ( v. doc.n.14).
Si aggiunga, infine, che la ricorrente non è onerata dal pagamento di un canone di locazione, atteso che in forza degli accordi recepiti dal Tribunale nel giudizio instaurato dalle parti ex art. 473 bis 51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni di separazione, il resistente, con rogito del 24.07.2023, ha trasferito alla LI la nuda proprietà Per_1 dell'immobile costituente ex casa familiare sito in Vigevano (oltre che del box e della cantina pertinenziali)- mantenendo fermo l'obbligo a suo esclusivo carico, già assunto in sede di separazione, del pagamento delle rate mensili del mutuo gravante su detto immobile, pari a circa 500,00€ - con contestuale riconoscimento alla ricorrente e alla LI anche del diritto di usufrutto vitalizio sull'abitazione. (v. doc. n. 4 e 5).
Il resistente, del resto, lavora presso la Centroufficio Loreto spa e percepisce una retribuzione netta mensile variabile tra i 2.700,00 euro e i 3.000,00 euro ( vd. 730/2024 in cui si evidenzia un reddito netto per il 2022 di 33.060,00 euro); lo stesso, inoltre, è comproprietario, insieme ai fratelli, di un immobile adibito a casa di vacanza ed è titolare di due assicurazioni sulla vita, del valore di 39.000,00 euro.
Tuttavia, il sig. risulta essere gravato dal pagamento, oltre che della rata del CP_1 mutuo dell'immobile costituente ex casa familiare, anche del canone mensile di €400,00 per l'immobile condotto in locazione presso il quale risiede (v. doc 12).
Pag. 8 di 15 Inoltre, lo stesso, a seguito della procedura esecutiva avviata dalla ricorrente nei suoi confronti per l'inadempimento agli obblighi di mantenimento verso la LI (per cui è stato riconosciuto debitore di 24.180,79, v. doc 15), subisce il pignoramento dello stipendio disponendo, di fatto, di somme mensili inferiori, variabili tra 1060,00 ed i
1600,00 € mensili netti, come risulta dalle buste paga prodotte. (v. busta paga di agosto e settembre 2024).
Il sig. ha, altresì, dedotto di avere ulteriori oneri a proprio carico rispetto CP_1 all'epoca della separazione, derivanti dalla nascita del figlio (nato il Per_3
17.07.2023) avuto con la sua attuale compagna, ma si suppone che tali spese vengano suddivise con quest'ultima, cosi come quelle relative all'immobile condotto in locazione: sebbene, infatti, il resistente all'udienza del 5.03.2024 abbia riferito che la compagna, insieme al loro figlio neonato, risiedeva a Milano e si recava presso di lui solamente durante i fine settimana, appare ragionevole ritenere che allo stato il nuovo nucleo familiare risieda stabilmente presso l'abitazione del sig. sita in CP_1
Vigevano, considerato che il piccolo dal mese di ottobre 2024 risulta essere Per_3 iscritto all'asilo nido della stessa città (v. doc. n. 41).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che non possa riconoscersi in capo alla ricorrente il diritto a percepire un assegno divorzile né sotto il profilo assistenziale, atteso che la stessa ha piena capacità lavorativa e beneficia, del resto, del godimento della ex casa coniugale non sopportando costi abitativi né, del pari, sotto quello perequativo - compensativo, non avendo fornito evidenza del contributo dato alla realizzazione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale del coniuge o ancora di aver sacrificato, sulla base di una scelta condivisa con l'altro, le proprie aspettative professionali e reddituali a vantaggio del nucleo familiare (vd. Cass. Sez. Unite
18287/2018).
Va, del resto, rilevato che nel presente giudizio non assume rilevo l'accordo stipulato tra i coniugi in sede di separazione con cui veniva previsto in favore della ricorrente un contributo per il suo mantenimento pari a €100,00 mensili -somma che peraltro pacificamente non era mai stata versata né richiesta dalla ricorrente al coniuge - potendo le parti, di comune accordo, determinare liberamente l'assetto economico della separazione, ciò a prescindere dall'effettiva sussistenza dei presupposti ritenuti
Pag. 9 di 15 giuridicamente necessari per il riconoscimento di un assegno di mantenimento che, in ogni caso, nel giudizio di divorzio presuppone l'accertamento dell'esistenza di requisiti differenti.
La domanda della ricorrente di previsione di un contributo al proprio mantenimento va, pertanto, rigettata e, di conseguenza, anche quella di attribuzione del TFR dell'ex coniuge, che ha come presupposto proprio il riconoscimento dell'assegno divorzile ex art.12 bis l. div,
Sul mantenimento in favore della LI
In ordine al mantenimento in favore della LI (nata il [...]), maggiorenne Per_1
ma pacificamente non ancora economicamente autosufficiente, la ricorrente ha chiesto la conferma dell'obbligo in capo al resistente di corrispondere un assegno pari a 700,00
€ mensili, oltre al rimborso 50% delle spese extra assegno, del 75% delle spese mediche e di farsi carico integralmente delle spese universitarie e post universitarie, come concordato in sede di separazione e non espressamente modificato nell'ambito del giudizio ex art. 473 bis 51 c.p.c. promosso congiuntamente dalle parti nell'anno 2023.
Di contro, il resistente ha domandato la revoca di detto obbligo o la riduzione del contributo a suo carico nella misura di 300,00€ mensili “con una durata non superiore a mesi sei dalle presenti conclusioni” sul presupposto per cui la LI, avendo conseguito la laurea, avrebbe ben potuto reperire un'occupazione lavorativa anziché iscriversi ad un master, rispetto alla cui frequentazione, tra l'altro, ha riferito – ma non provato- di non aver prestato il suo consenso perché ritenuto eccessivamente oneroso, pur provvedendo poi a sostenerne i costi.
A fondamento della domanda il resistente ha, inoltre, dedotto di non godere più della stessa disponibilità economica che aveva all'epoca della separazione, ciò a causa del pignoramento del proprio stipendio ma anche in ragione della nascita del figlio
, avuto dalla relazione con la sua nuova compagna. Per_3
Ebbene, va premesso che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo gli artt. 147 e 148 c.c., non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma permane fino a che i figli maggiorenni non abbiano raggiunto l'indipendenza economica ovvero fino a che il genitore interessato alla revoca
Pag. 10 di 15 dell'assegno di mantenimento non dia la prova che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa da parte del figlio dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso.
La Cassazione ha diffusamente affrontato il tema in oggetto ed ha statuito che: “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su di un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 5088 del 5 marzo 2018).
Occorre, inoltre, richiamare i principi del nostro ordinamento in forza dei quali ambedue i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Dunque, se da un lato i figli devono impegnarsi negli studi per rendersi economicamente indipendenti, dall'altro è compito dei genitori assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni e le aspirazioni degli stessi, consentendo loro di orientare la propria formazione a seconda dei propri interessi, anche fornendo il sostegno economico a tal fine necessario.
Nel caso di specie, dagli atti di causa, emerge che la LI di 24 anni, ha Per_1
conseguito la laurea in Filosofia presso l'Università degli studi San Raffaele di Milano ed ha, in seguito, frequentato un Master e stage non retribuiti, volti a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;
pertanto, tenuto conto della giovane età della ragazza e dell'impegno profuso negli studi, ancora legittimamente in corso di svolgimento, appare giustificato il diritto della stessa a continuare a beneficiare del mantenimento dei genitori, in quanto non ancora economicamente autosufficiente.
Del resto, l'inadempimento del resistente ai suoi obblighi di mantenimento verso la prole ed il conseguente pignoramento dello stipendio non possono giustificare la richiesta di revoca o riduzione del mantenimento in favore della LI.
Rispetto, invece, alla nascita del figlio , avvenuta in data 17.07.2023, oltre al Per_3
fatto che il sig. era già al corrente dello stato di gravidanza della compagna al CP_1
momento della sottoscrizione degli accordi di modifica delle condizioni di separazione
Pag. 11 di 15 depositati il 15.05.2023, deve considerarsi che lo stesso non ha prodotto alcuna evidenza dei maggiori costi sostenuti per il mantenimento del neonato, né tantomeno ha dimostrato che tali oneri pregiudicano in modo significativo la possibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento verso l'altra LI.
Sul punto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è consolidato il principio per cui la nascita di un nuovo figlio non comporta un'automatica riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, ma è previamente necessario verificare se queste sopravvenute circostanze abbiano determinato “un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore obbligato, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti
[…] ” (v. Cass. 21818/2021, Cass. 6289/2014).
In base a tale orientamento, dunque, la parte obbligata deve fornire elementi probatori che dimostrino come la nuova nascita abbia inciso significativamente sulla propria situazione economica, dal momento che la mera rappresentazione di un aumento dei carichi familiari, senza un'analisi dettagliata e un riscontro oggettivo delle spese effettive e delle modifiche del reddito, si rivela insufficiente a determinare la modifica dell'entità dell' assegno di mantenimento.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, non ha documentato la presenza di significativi esborsi derivanti dalla nascita del figlio, se non la retta dell'iscrizione presso un asilo nido pari €750,00 annui, elemento che certamente non incide in modo rilevante sulla sua situazione economico-patrimoniale considerato, tra l'altro, che si tratta di costi certamente ripartiti, così come le altre spese inerenti al figlio, con la compagna, madre del minore, regolarmente impiegata.
Pertanto, tenuto conto degli aspetti sopra evidenziati, del fatto che la LI Per_1
pacificamente non è ancora economicamente indipendente, e considerata la condizione economico-reddituale del resistente, valutata, altresì, la disparità economico-reddituale delle parti ma considerato anche il beneficio per la ricorrente rappresentato dal godimento della ex casa coniugale, per la quale il resistente è gravato dal pagamento della rata di mutuo, il Collegio ritiene corretto confermare l'importo mensile di €
700,00 a carico del padre per il mantenimento della LI, oltre all'obbligo di rimborsare alla madre il 50% delle spese extra assegno;
a tale ultimo riguardo, difatti,
Pag. 12 di 15 non si reputa di confermare la previsione, contenuta nelle condizioni della separazione omologate e non specificamente modificate nel successivo giudizio di modifica instaurato su ricorso congiunto delle parti, in cui era previsto l'obbligo a carico del sig. di rimborsare il 75% delle spese mediche sostenute per la LI e di farsi carico CP_1 integralmente delle spese universitarie e dell'eventuale master dalla stessa frequentato.
Invero, vanno considerati gli oneri a carico del resistente, anche in questa sede stabiliti, ma anche il fatto che lo stesso, per effetto dell'accordo recepito dal Tribunale di Pavia a seguito del ricorso congiunto di modifica proposto dalle parti, ha ceduto la nuda proprietà dell'immobile costituente ex casa familiare (unitamente al box e alla cantina pertinenziale) alla LI trasferendo, altresì, a quest'ultima e alla ricorrente il diritto di usufrutto congiuntivo e con accrescimento reciproco a vita sugli stessi immobili (v. doc.
n. 4), ferma restando la previsione dell'obbligo di pagamento della rata di mutuo, non espressamente modificata, elementi che di per sé già rappresentano una forma di compartecipazione al mantenimento della prole. Va, inoltre, considerato che la LI ha conseguito la laurea in filosofia nell'ottobre del 2023 e ha, altresì, partecipato ad un master terminato nel dicembre del 2024, per cui è verosimile ritenere che la stessa a breve farà ingresso nel mondo del lavoro e che, in ogni caso, il padre abbia sufficientemente provveduto alla sua formazione professionale.
Non va, invece, accolta la domanda del resistente volta a prevedere una sua compartecipazione al mantenimento della LI “per un periodo (…) non superiore a sei mesi dalle presenti conclusioni”, dovendo, invece, il relativo onere gravare sullo stesso sino all'effettivo raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della stessa.
Visto l'accordo, va comunque previsto che l'assegno continui ad essere versato dal padre direttamente alla LI.
Sulle ulteriori domande
Si ribadisce l'inammissibilità della domanda della ricorrente volta ad ottenere dalla controparte il rimborso delle spese sostenute per l'animale domestico, così come di quella volta ad assicurare alla stessa e alla LI il godimento della casa al mare sita in
Porto San Giorgio, trattandosi di istanze che esulano dall'oggetto del presente giudizio e non legate a vincoli di connessione qualificata con la domanda principale di divorzio.
Pag. 13 di 15 Infine, si rileva che nulla va statuito in merito alla domanda della ricorrente di perdita del cognome del marito, trattandosi di effetto che la legge ricollega in via automatica allo scioglimento del vincolo coniugale.
Le spese di lite
Tenuto conto della soccombenza reciproca - posto che la ricorrente ha riproposto domande già dichiarate inammissibili nel corso del giudizio ma è soccombente anche in merito alla domanda di mantenimento per sé e di riconoscimento di quota del TFR dell'ex coniuge nonché rispetto alle modalità di ripartizione delle spese extra assegno da sostenere per la LI e, di contro, non viene accolta la domanda del resistente di revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della stessa e viene, altresì, rigettata anche la sua domanda di limitazione temporale del suo obbligo di mantenimento ad un periodo di 6 mesi, si reputa corretto compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza n. 966/2024 del 7.6.2024 con cui è stato pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
- rigetta la domanda della ricorrente di riconoscimento dell'assegno divorzile e di quota del TFR dell'ex coniuge;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere direttamente alla LI Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal deposito del ricorso (salvo quanto già versato) un assegno di mantenimento pari a €700,00, oltre all'obbligo di rimborsare il 50% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale;
- rigetta la domanda della ricorrente di previsione di una diversa ripartizione delle spese extra assegno sostenute per la LI;
- rigetta la domanda del resistente volta a limitare temporalmente l'obbligo di mantenimento della LI;
- rileva l'inammissibilità delle ulteriori domande della ricorrente, secondo quanto indicato in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite.
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 7.02.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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