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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2867 DE Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi DEl'anno 2023, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Ladispoli (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Cantiello, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Orsomando, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento DE Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza DE 7 marzo 2025 con trattazione cartolare. I procuratori DEle parti depositavano le note conclusive nei termini assegnati dal Giudice DEegato e insistevano nell'accoglimento DEle rassegnate conclusioni.
Svolgimento DE processo
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, deduceva: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio il 12.06.2000 in Torre DE CO (NA) con registrato agli atti DElo Stato civile DE Comune all'anno 2000, n. 235, CP_1
P 2, S. A. Uff. 1;
- che dalla loro unione nascevano i figli (03.05.2002) e Per_1 Per_2
(12.07.2006);
- che la casa coniugale veniva fissata nell'abitazione sita in Ladispoli (RM) alla via DEla Fenice n. 7 ed intestata alla resistente;
- che per l'acquisto DEla casa aveva contratto un prestito bancario ed erano stati utilizzati i propri risparmi;
- che in data 07.11.2019 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
- che era un Carabiniere con il grado di Luogotenente presso il decimo reggimento Carabinieri Campania di Napoli e percepiva uno stipendio di circa
2.200,00 euro;
- che la resistente svolgeva l'attività professionale di parrucchiera in località
Ladispoli/Cerveteri ed occasionalmente presso set cinematografici e guadagnava circa 1.500,00 euro non dichiarati;
- che la fine DEla relazione era da ricondursi alla eccessiva ed ingiustificata gelosia DEla moglie;
- che aveva sempre provveduto al sostentamento economico DEla famiglia e dei figli ed aveva aiutato economicamente i genitori DEla resistente;
- che il figlio era affetto dalla sindrome di down e necessitava di Per_2 assistenza e cura particolari;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente senza una riconciliazione
2 tra le parti ed erano decorsi i termini di legge ai fini DEla proposizione DEla domanda di divorzio.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio e di dichiarazione di autosufficienza economica DEle parti, disponendo l'affidamento condiviso DE figlio minore ad Per_2 entrambi i genitori, il collocamento dei figli presso la madre nell'abitazione familiare, disciplina DE diritto di frequentazione paterna, l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di 400,00 euro al mese (200,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% DEle spese straordinarie, che l'indennità di accompagnamento per il figlio che confluisce sul conto corrente Per_2 cointestato venga utilizzato esclusivamente per le esigenze DE figlio disabile.
Il Giudice DEegato alla trattazione, letto il ricorso e la documentazione complessivamente acquisita, fissava udienza ai sensi DEl'art. 473 bis. 21 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica DE ricorso e DE decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva DE 29.01.2024 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che aveva subito per anni infeDEtà coniugale da parte DE marito, causa DEla fine DE rapporto coniugale;
- che nel corso DE matrimonio aveva assecondato le esigenze DE marito supportandolo DE proprio lavoro a discapito DEla propria situazione lavorativa;
- che aveva contribuito alla realizzazione DE patrimonio familiare e accudito la famiglia ed i figli;
- che nel 2008 il ricorrente era divenuto membro DEla Farfara dei Carabinieri
a cavallo per poi assumere dall'anno 2018 la qualifica di direttore di banda con il grado di luogotenente;
- che dopo la scoperta DEl'infeDEtà DE marito le parti avevano concordato la cessione in suo favore DEla restante quota DE 50% DEla casa coniugale;
- che il ricorrente era proprietario esclusivo di un immobile sito in Ladispoli alla via Palo Laziale, acquistato con denaro comune;
- che nel suddetto immobile vivevano i suoi genitori, i quali versavano al ricorrente un canone di locazione mensile;
- che nel 2022 gli accordi DEla separazione erano stati modificati su ricorso
3 congiunto DEle parti e convenuto, tra gli altri, a carico DE ricorrente un minore contributo economico e quindi un mantenimento mensile per la moglie di euro
100,00 (in luogo di 200,00) e per i figli di euro 600,00 (in luogo di 800,00);
- che il ricorrente percepiva il 100% DEl'assegno unico per i figli;
- che aveva sempre gestito con diligenza l'indennità di accompagnamento DE figlio e nell'aprile DE 2022 aveva versato euro 4.000,00 sul conto Per_2 cointestato tra le parti in accordo alla modifica DEle condizioni di separazione;
- che il ricorrente utilizzava per esigenze personali le somme accreditate per sul conto contestato;
Per_2
- che nel luglio 2023 la resistente aveva venduto la casa coniugale di sua esclusiva proprietà sita via DEla Fenice n. 7 Ladispoli (RM) per acquistarne una nuova più adatta alle esigenze DE figlio;
- che era gravata dal rateo DE mutuo trentennale acceso per l'acquisto DE suddetto immobile e pari a € 571,32 al mese;
- che il figlio , studente universitario, non voleva essere coinvolto nelle Per_1 questioni economiche dei genitori ed aveva manifestato il proprio rifiuto a percepire un mantenimento diretto da parte dal padre;
- che vi era un evidente squilibrio economico-patrimoniale tra le parti che giustificava la corresponsione di un assegno di mantenimento a suo favore.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio e di affidamento condiviso DE figlio minore e Per_2 chiedeva l'assegnazione DEla casa coniugale sita in Ladispoli (RM) Via Salvo
D'Acquisto n. 6/10 in cui viveva con i figli, disciplina DE diritto di visita DE padre alle condizioni indicate, la conferma degli importi disposti nel giudizio di modifica DEle condizioni di separazione DE 2022 di mantenimento per sé e per i figli, oltre al regime DEle spese straordinarie, la gestione diretta DEl'indennità di accompagnamento erogata a beneficio DE figlio il godimento DEle Per_2 agevolazioni fiscali legate alla disabilità DE figlio.
Il procuratore di parte resistente depositava il 16.02.2024 memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. con cui articolava le istanze istruttorie e allegava documentazione difensiva.
All'udienza presidenziale DE 28.02.2024 comparivano le parti personalmente ed il Giudice DEegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
4 adottava con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori e quindi, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, fissava udienza di rimessione e concedeva i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. onerando le parti ai sensi DEl'art. 210 c.p.c. al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
I procuratori DEle parti depositavano le memorie conclusive, reiteravano le loro difese e precisavano le conclusioni allegando la documentazione reddituale.
Il Giudice DEegato, disposta la trattazione cartolare DEl'udienza tenutasi il
7.03.2025, lette le note scritte con cui i procuratori DEle parti insistevano nell'accoglimento DEle rassegnate conclusioni, riservava al Collegio la decisione.
Motivi DEla decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto tra le parti il 12.06.2000 in Torre DE
Geco (NA), giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi sono comparse dinanzi al Presidente DE Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B DEla legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Sulle domande accessorie si osserva quanto segue.
Sull'affidamento condiviso e sul collocamento DEla prole
Nulla deve essere disposto con riferimento alle domande in materia di affidamento e collocamento DE figlio in quanto lo stesso, nato a [...] il Per_2
12.07.2006, è nelle more DE giudizio divenuto maggiorenne.
Deve tra l'altro rilevarsi che il figlio è stato sottoposto ad Per_2 amministrazione di sostegno con nomina da parte Giudice tutelare DE Tribunale di Civitavecchia con decreto n. 15093/2024 pubblicato il 29/10/2024 DEla madre quale amministratore di sostegno DE figlio, il quale è affetto dalla sindrome di down ed è impossibilitato a provvedere autonomamente ai propri interessi, personali e patrimoniali.
Nulla deve inoltre disporsi sul collocamento DEla prole e sulla disciplina di frequentazione paterna con i figli maggiorenni, i quali saranno pertanto liberi di vedere il padre quando vorranno secondo le loro esigenze.
5 Sull'assegnazione DEla casa coniugale
Nulla deve essere disposto con riferimento all'assegnazione DEla casa coniugale stante l'intervenuta vendita DEl'abitazione coniugale da parte DEla resistente e trasferimento nella casa successivamente acquistata il 18.07.2023, sita in Ladispoli (RM) alla Via Salvo d'Acquisto n. 10 dove la vi risiede con i figli, CP_1 maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Sulle statuizioni di natura economica
Dalla documentazione reddituale depositata emerge che il percepisce Pt_1 uno stipendio mensile di circa 2.400,00 euro per quattordici mensilità in qualità di militare in servizio presso l'Arma dei Carabinieri con il grado di Luogotenente, abita in un'abitazione di proprietà per cui corrisponde un mutuo con un piano di ammortamento sino al 2032 con rateo mensile di euro 824,32, sostiene costi strumentali all'attività lavorativa dovuti all'iscrizione al conservatorio di 1.600,00 euro annui, come indicato nell'atto notorio depositato e corrisponde regolarmente le somme stabilite in sede di modifica DEle condizioni DEla separazione per il mantenimento mensile DEla moglie e dei figli.
Dalla documentazione reddituale depositata risulta che il ricorrente ha dichiarato redditi lordi per l'anno 2023 di euro 45.103,00 per l'anno 2022 di euro
42.619,00 e di euro 36.575,00 per l'anno 2021 e dagli estratti conti depositati risultano confermate le dichiarazioni rese in sede di udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c.
La resistente ha dedotto di lavorare come parrucchiera a chiamata e sui set cinematografici e ha documentato di aver percepito nell'anno 2024 euro 9.894,81 quale reddito da lavoro ed euro 8.263,00 a titolo di indennità di disoccupazione, di essere gravata da costi fissi per euro 861,61 mensili, di cui euro 290,29 per il finanziamento DEl'autovettura ed euro 571,32 per i ratei DE mutuo trentennale contratto nell'anno 2023 per l'acquisto DEl'abitazione in cui vive con i figli e di gestire parte DEl'indennità di accompagnamento erogata in favore DE figlio con disabilità, per il quale sostiene spese ingenti per terapie. Inoltre, la resistente ha documentato di essere stata dichiarata caregiver DE figlio con decreto emesso in data 29.10.2024 con cui è stata aperta l'amministrazione di sostegno da parte DE
Giudice tutelare. Dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2022 sono stati dichiarati redditi lordi di euro 24.829,00 e redditi lordi per l'anno 2023 di euro 28.278,00.
6 Alla luce DEla documentazione in atti il Collegio ritiene quindi equo confermare le disposizioni DE Giudice DEegato per il mantenimento dei figli e adottate con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. emessa in data 04.03.2024, che richiamano peraltro le condizioni DE ricorso congiunto di modifica DEle condizioni DEla separazione concordate dalle parti non essendo state documentate modifiche significative DEla loro condizione reddituale e patrimoniale.
Le spese straordinarie per i figli, maggiorenni non autosufficienti, devono essere ripartite in eguale misura tra i genitori mentre quelle di carattere medico- specialistico per le terapie DE figlio devono essere sostenute con le Per_2 indennità percepite ed andranno ripartite in misure eguali tra i genitori esclusivamente laddove le stesse non siano sufficienti a farvi fronte.
Per quanto concerne poi la richiesta di attribuzione di un assegno divorzile, la domanda DEla resistente deve essere accolta.
L'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione DEl'assegno divorziale non può che svolgersi, ad avviso DE Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 DE 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione DEla comunità familiare determina un complessivo peggioramento DEle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità DElo squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale DEl'assegno qualora una sola DEle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento DEl'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato DEle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione DEle condizioni economico- patrimoniali DEle parti e qualora risultasse che il richiedente è privo di mezzi adeguati, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma DEla Legge n. 898/1970. All'esito di tali valutazioni dovrà quindi quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita
7 familiare, né all'autosufficienza economica DE richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione DE patrimonio comune, con eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata DE matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
Nella fattispecie risultano sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore DEla che il Tribunale reputa congruo fissare CP_1 nell'importo richiesto dalla resistente di euro 100,00 al mese dalla domanda giudiziale, in considerazione DEla sperequazione reddituale tra le parti come emersa dalla ricostruzione sopra riportata e dalla circostanza per cui mentre il ricorrente percepisce uno stipendio avendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, invece la resistente lavora in maniera saltuaria ed ha percepito anche indennità di disoccupazione dovendosi peraltro occupare DE figlio affetto da sindrome Per_2 di down, di cui è stata anche nominata amministratore di sostegno.
All'assegno divorzile in favore DEl'ex coniuge deve infatti attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione DE principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento DEl'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione DEla vita familiare (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
11/03/2022, n. 8057).
Sull'indennità di accompagnamento DE figlio Per_2
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale che le somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento DE figlio affetto dalla sindrome di down Per_2 vengano versate sul conto corrente cointestato ed utilizzato per la sua cura e per le terapie cui deve essere sottoposto. La resistente ha richiesto di potere usufruire DEle agevolazioni fiscali DEla disabilità, quale genitore collocatario DE figlio o, in subordine, che entrambi i genitori a periodi alterni tenuto conto DE Per_2 fatto che finora è stato solo il padre ad usufruirne
Ad avviso DE Collegio le richieste non possono essere accolte e vanno respinte in quanto devono essere osservate le disposizioni in merito alla possibilità di godere dei benefici connessi alla disabilità DE figlio e che, in merito alla gestione DEle
8 indennità di invalidità per il figlio devono trovare applicazione le Per_2 disposizioni specifiche DE Giudice Tutelare nell'ambito DEla procedura di amministratore di sostegno rese a tutela DE figlio DEla coppia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminato di bassa complessità ai valori minimi ed in ragione DEla durata DEla causa e DEle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2867/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto il 12.06.2000 in Torre DE Geco (NA) tra , nato a [...] il Parte_1
07.11.1973 e , nata a [...] il [...], CP_1 registrato agli atti DElo Stato civile DE Comune all'anno 2000, n. 235, P 2, S. A.
Uff. 1;
2) dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di affidamento e collocamento DE figlio divenuto maggiorenne nelle more DE Persona_3 giudizio;
3) dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione DEla casa coniugale per le ragioni esposte in parte motiva;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_1 figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti e Per_1 Per_2 residenti con la madre e di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno alla madre di complessivi euro 600,00 al mese (300,00 euro per ciascun figlio) con decorrenza dal mese di febbraio 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
5) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno Parte_1 divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, a beneficio di di euro CP_1
100,00 al mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
9 6) pone a carico di entrambi i genitori ed in eguale misura al 50% tra loro le spese straordinarie afferenti alla prole, nonché quelle relative alle cure assistenziali e terapeutiche DE figlio che siano eccedenti rispetto alle Per_2 indennità di disabilità percepite, secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
7) rigetta le ulteriori domande DEle parti per le ragioni esposte in parte motiva;
8) dispone a cura DEl'Ufficiale DElo stato civile DE Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
9) condanna il ricorrente alla refusione DEle spese di lite in favore Parte_1 di parte resistente che si liquidano in euro 5.200,00 oltre rimborso CP_1 forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 14 marzo 2025
Il Presidente relatore dott. Gianluca Gelso
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2867 DE Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi DEl'anno 2023, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Ladispoli (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Cantiello, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Orsomando, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento DE Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza DE 7 marzo 2025 con trattazione cartolare. I procuratori DEle parti depositavano le note conclusive nei termini assegnati dal Giudice DEegato e insistevano nell'accoglimento DEle rassegnate conclusioni.
Svolgimento DE processo
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, deduceva: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio il 12.06.2000 in Torre DE CO (NA) con registrato agli atti DElo Stato civile DE Comune all'anno 2000, n. 235, CP_1
P 2, S. A. Uff. 1;
- che dalla loro unione nascevano i figli (03.05.2002) e Per_1 Per_2
(12.07.2006);
- che la casa coniugale veniva fissata nell'abitazione sita in Ladispoli (RM) alla via DEla Fenice n. 7 ed intestata alla resistente;
- che per l'acquisto DEla casa aveva contratto un prestito bancario ed erano stati utilizzati i propri risparmi;
- che in data 07.11.2019 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
- che era un Carabiniere con il grado di Luogotenente presso il decimo reggimento Carabinieri Campania di Napoli e percepiva uno stipendio di circa
2.200,00 euro;
- che la resistente svolgeva l'attività professionale di parrucchiera in località
Ladispoli/Cerveteri ed occasionalmente presso set cinematografici e guadagnava circa 1.500,00 euro non dichiarati;
- che la fine DEla relazione era da ricondursi alla eccessiva ed ingiustificata gelosia DEla moglie;
- che aveva sempre provveduto al sostentamento economico DEla famiglia e dei figli ed aveva aiutato economicamente i genitori DEla resistente;
- che il figlio era affetto dalla sindrome di down e necessitava di Per_2 assistenza e cura particolari;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente senza una riconciliazione
2 tra le parti ed erano decorsi i termini di legge ai fini DEla proposizione DEla domanda di divorzio.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio e di dichiarazione di autosufficienza economica DEle parti, disponendo l'affidamento condiviso DE figlio minore ad Per_2 entrambi i genitori, il collocamento dei figli presso la madre nell'abitazione familiare, disciplina DE diritto di frequentazione paterna, l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di 400,00 euro al mese (200,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% DEle spese straordinarie, che l'indennità di accompagnamento per il figlio che confluisce sul conto corrente Per_2 cointestato venga utilizzato esclusivamente per le esigenze DE figlio disabile.
Il Giudice DEegato alla trattazione, letto il ricorso e la documentazione complessivamente acquisita, fissava udienza ai sensi DEl'art. 473 bis. 21 c.p.c., onerando la parte ricorrente alla notifica DE ricorso e DE decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva DE 29.01.2024 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che aveva subito per anni infeDEtà coniugale da parte DE marito, causa DEla fine DE rapporto coniugale;
- che nel corso DE matrimonio aveva assecondato le esigenze DE marito supportandolo DE proprio lavoro a discapito DEla propria situazione lavorativa;
- che aveva contribuito alla realizzazione DE patrimonio familiare e accudito la famiglia ed i figli;
- che nel 2008 il ricorrente era divenuto membro DEla Farfara dei Carabinieri
a cavallo per poi assumere dall'anno 2018 la qualifica di direttore di banda con il grado di luogotenente;
- che dopo la scoperta DEl'infeDEtà DE marito le parti avevano concordato la cessione in suo favore DEla restante quota DE 50% DEla casa coniugale;
- che il ricorrente era proprietario esclusivo di un immobile sito in Ladispoli alla via Palo Laziale, acquistato con denaro comune;
- che nel suddetto immobile vivevano i suoi genitori, i quali versavano al ricorrente un canone di locazione mensile;
- che nel 2022 gli accordi DEla separazione erano stati modificati su ricorso
3 congiunto DEle parti e convenuto, tra gli altri, a carico DE ricorrente un minore contributo economico e quindi un mantenimento mensile per la moglie di euro
100,00 (in luogo di 200,00) e per i figli di euro 600,00 (in luogo di 800,00);
- che il ricorrente percepiva il 100% DEl'assegno unico per i figli;
- che aveva sempre gestito con diligenza l'indennità di accompagnamento DE figlio e nell'aprile DE 2022 aveva versato euro 4.000,00 sul conto Per_2 cointestato tra le parti in accordo alla modifica DEle condizioni di separazione;
- che il ricorrente utilizzava per esigenze personali le somme accreditate per sul conto contestato;
Per_2
- che nel luglio 2023 la resistente aveva venduto la casa coniugale di sua esclusiva proprietà sita via DEla Fenice n. 7 Ladispoli (RM) per acquistarne una nuova più adatta alle esigenze DE figlio;
- che era gravata dal rateo DE mutuo trentennale acceso per l'acquisto DE suddetto immobile e pari a € 571,32 al mese;
- che il figlio , studente universitario, non voleva essere coinvolto nelle Per_1 questioni economiche dei genitori ed aveva manifestato il proprio rifiuto a percepire un mantenimento diretto da parte dal padre;
- che vi era un evidente squilibrio economico-patrimoniale tra le parti che giustificava la corresponsione di un assegno di mantenimento a suo favore.
Tanto dedotto, la resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio e di affidamento condiviso DE figlio minore e Per_2 chiedeva l'assegnazione DEla casa coniugale sita in Ladispoli (RM) Via Salvo
D'Acquisto n. 6/10 in cui viveva con i figli, disciplina DE diritto di visita DE padre alle condizioni indicate, la conferma degli importi disposti nel giudizio di modifica DEle condizioni di separazione DE 2022 di mantenimento per sé e per i figli, oltre al regime DEle spese straordinarie, la gestione diretta DEl'indennità di accompagnamento erogata a beneficio DE figlio il godimento DEle Per_2 agevolazioni fiscali legate alla disabilità DE figlio.
Il procuratore di parte resistente depositava il 16.02.2024 memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. con cui articolava le istanze istruttorie e allegava documentazione difensiva.
All'udienza presidenziale DE 28.02.2024 comparivano le parti personalmente ed il Giudice DEegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
4 adottava con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori e quindi, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, fissava udienza di rimessione e concedeva i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. onerando le parti ai sensi DEl'art. 210 c.p.c. al deposito di aggiornata documentazione reddituale.
I procuratori DEle parti depositavano le memorie conclusive, reiteravano le loro difese e precisavano le conclusioni allegando la documentazione reddituale.
Il Giudice DEegato, disposta la trattazione cartolare DEl'udienza tenutasi il
7.03.2025, lette le note scritte con cui i procuratori DEle parti insistevano nell'accoglimento DEle rassegnate conclusioni, riservava al Collegio la decisione.
Motivi DEla decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto tra le parti il 12.06.2000 in Torre DE
Geco (NA), giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi sono comparse dinanzi al Presidente DE Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B DEla legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Sulle domande accessorie si osserva quanto segue.
Sull'affidamento condiviso e sul collocamento DEla prole
Nulla deve essere disposto con riferimento alle domande in materia di affidamento e collocamento DE figlio in quanto lo stesso, nato a [...] il Per_2
12.07.2006, è nelle more DE giudizio divenuto maggiorenne.
Deve tra l'altro rilevarsi che il figlio è stato sottoposto ad Per_2 amministrazione di sostegno con nomina da parte Giudice tutelare DE Tribunale di Civitavecchia con decreto n. 15093/2024 pubblicato il 29/10/2024 DEla madre quale amministratore di sostegno DE figlio, il quale è affetto dalla sindrome di down ed è impossibilitato a provvedere autonomamente ai propri interessi, personali e patrimoniali.
Nulla deve inoltre disporsi sul collocamento DEla prole e sulla disciplina di frequentazione paterna con i figli maggiorenni, i quali saranno pertanto liberi di vedere il padre quando vorranno secondo le loro esigenze.
5 Sull'assegnazione DEla casa coniugale
Nulla deve essere disposto con riferimento all'assegnazione DEla casa coniugale stante l'intervenuta vendita DEl'abitazione coniugale da parte DEla resistente e trasferimento nella casa successivamente acquistata il 18.07.2023, sita in Ladispoli (RM) alla Via Salvo d'Acquisto n. 10 dove la vi risiede con i figli, CP_1 maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Sulle statuizioni di natura economica
Dalla documentazione reddituale depositata emerge che il percepisce Pt_1 uno stipendio mensile di circa 2.400,00 euro per quattordici mensilità in qualità di militare in servizio presso l'Arma dei Carabinieri con il grado di Luogotenente, abita in un'abitazione di proprietà per cui corrisponde un mutuo con un piano di ammortamento sino al 2032 con rateo mensile di euro 824,32, sostiene costi strumentali all'attività lavorativa dovuti all'iscrizione al conservatorio di 1.600,00 euro annui, come indicato nell'atto notorio depositato e corrisponde regolarmente le somme stabilite in sede di modifica DEle condizioni DEla separazione per il mantenimento mensile DEla moglie e dei figli.
Dalla documentazione reddituale depositata risulta che il ricorrente ha dichiarato redditi lordi per l'anno 2023 di euro 45.103,00 per l'anno 2022 di euro
42.619,00 e di euro 36.575,00 per l'anno 2021 e dagli estratti conti depositati risultano confermate le dichiarazioni rese in sede di udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c.
La resistente ha dedotto di lavorare come parrucchiera a chiamata e sui set cinematografici e ha documentato di aver percepito nell'anno 2024 euro 9.894,81 quale reddito da lavoro ed euro 8.263,00 a titolo di indennità di disoccupazione, di essere gravata da costi fissi per euro 861,61 mensili, di cui euro 290,29 per il finanziamento DEl'autovettura ed euro 571,32 per i ratei DE mutuo trentennale contratto nell'anno 2023 per l'acquisto DEl'abitazione in cui vive con i figli e di gestire parte DEl'indennità di accompagnamento erogata in favore DE figlio con disabilità, per il quale sostiene spese ingenti per terapie. Inoltre, la resistente ha documentato di essere stata dichiarata caregiver DE figlio con decreto emesso in data 29.10.2024 con cui è stata aperta l'amministrazione di sostegno da parte DE
Giudice tutelare. Dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2022 sono stati dichiarati redditi lordi di euro 24.829,00 e redditi lordi per l'anno 2023 di euro 28.278,00.
6 Alla luce DEla documentazione in atti il Collegio ritiene quindi equo confermare le disposizioni DE Giudice DEegato per il mantenimento dei figli e adottate con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. emessa in data 04.03.2024, che richiamano peraltro le condizioni DE ricorso congiunto di modifica DEle condizioni DEla separazione concordate dalle parti non essendo state documentate modifiche significative DEla loro condizione reddituale e patrimoniale.
Le spese straordinarie per i figli, maggiorenni non autosufficienti, devono essere ripartite in eguale misura tra i genitori mentre quelle di carattere medico- specialistico per le terapie DE figlio devono essere sostenute con le Per_2 indennità percepite ed andranno ripartite in misure eguali tra i genitori esclusivamente laddove le stesse non siano sufficienti a farvi fronte.
Per quanto concerne poi la richiesta di attribuzione di un assegno divorzile, la domanda DEla resistente deve essere accolta.
L'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione DEl'assegno divorziale non può che svolgersi, ad avviso DE Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 DE 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione DEla comunità familiare determina un complessivo peggioramento DEle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità DElo squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale DEl'assegno qualora una sola DEle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento DEl'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato DEle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione DEle condizioni economico- patrimoniali DEle parti e qualora risultasse che il richiedente è privo di mezzi adeguati, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma DEla Legge n. 898/1970. All'esito di tali valutazioni dovrà quindi quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita
7 familiare, né all'autosufficienza economica DE richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione DE patrimonio comune, con eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata DE matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
Nella fattispecie risultano sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore DEla che il Tribunale reputa congruo fissare CP_1 nell'importo richiesto dalla resistente di euro 100,00 al mese dalla domanda giudiziale, in considerazione DEla sperequazione reddituale tra le parti come emersa dalla ricostruzione sopra riportata e dalla circostanza per cui mentre il ricorrente percepisce uno stipendio avendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, invece la resistente lavora in maniera saltuaria ed ha percepito anche indennità di disoccupazione dovendosi peraltro occupare DE figlio affetto da sindrome Per_2 di down, di cui è stata anche nominata amministratore di sostegno.
All'assegno divorzile in favore DEl'ex coniuge deve infatti attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione DE principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento DEl'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione DEla vita familiare (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
11/03/2022, n. 8057).
Sull'indennità di accompagnamento DE figlio Per_2
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale che le somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento DE figlio affetto dalla sindrome di down Per_2 vengano versate sul conto corrente cointestato ed utilizzato per la sua cura e per le terapie cui deve essere sottoposto. La resistente ha richiesto di potere usufruire DEle agevolazioni fiscali DEla disabilità, quale genitore collocatario DE figlio o, in subordine, che entrambi i genitori a periodi alterni tenuto conto DE Per_2 fatto che finora è stato solo il padre ad usufruirne
Ad avviso DE Collegio le richieste non possono essere accolte e vanno respinte in quanto devono essere osservate le disposizioni in merito alla possibilità di godere dei benefici connessi alla disabilità DE figlio e che, in merito alla gestione DEle
8 indennità di invalidità per il figlio devono trovare applicazione le Per_2 disposizioni specifiche DE Giudice Tutelare nell'ambito DEla procedura di amministratore di sostegno rese a tutela DE figlio DEla coppia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminato di bassa complessità ai valori minimi ed in ragione DEla durata DEla causa e DEle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2867/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto il 12.06.2000 in Torre DE Geco (NA) tra , nato a [...] il Parte_1
07.11.1973 e , nata a [...] il [...], CP_1 registrato agli atti DElo Stato civile DE Comune all'anno 2000, n. 235, P 2, S. A.
Uff. 1;
2) dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di affidamento e collocamento DE figlio divenuto maggiorenne nelle more DE Persona_3 giudizio;
3) dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione DEla casa coniugale per le ragioni esposte in parte motiva;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_1 figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti e Per_1 Per_2 residenti con la madre e di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno alla madre di complessivi euro 600,00 al mese (300,00 euro per ciascun figlio) con decorrenza dal mese di febbraio 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
5) dispone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno Parte_1 divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, a beneficio di di euro CP_1
100,00 al mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
9 6) pone a carico di entrambi i genitori ed in eguale misura al 50% tra loro le spese straordinarie afferenti alla prole, nonché quelle relative alle cure assistenziali e terapeutiche DE figlio che siano eccedenti rispetto alle Per_2 indennità di disabilità percepite, secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
7) rigetta le ulteriori domande DEle parti per le ragioni esposte in parte motiva;
8) dispone a cura DEl'Ufficiale DElo stato civile DE Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
9) condanna il ricorrente alla refusione DEle spese di lite in favore Parte_1 di parte resistente che si liquidano in euro 5.200,00 oltre rimborso CP_1 forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 14 marzo 2025
Il Presidente relatore dott. Gianluca Gelso
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