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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/12/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 423/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico IB Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice rel.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 423/2025 promosso da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBEN Parte_1 P.IVA_1
ROSSINI;
RICORRENTE nei confronti di on l'avv. Federico Erra;
Controparte_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
letto il ricorso proposto da per la dichiarazione di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
rilevato la società debitrice, costituendosi in giudizio, si è associata alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in via PIAZZA CAMOZZI GRUMELLO DEL MONTE (BG);
pagina1 di 3 valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di attraversamenti stradali, ferroviari, manutenzioni urbane ordinarie e straordinarie;
e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura entità del credito dell'istante e dalle dichiarazioni dello stesso debitore in sede di costituzione, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa, dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale, dalla pluralità di procedimenti di esecuzione forzata in corso;
ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa iscritto Persona_1 all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in VIA PIAZZA CAMOZZI
[...] P.IVA_2
GRUMELLO DEL MONTE – (BG), in persona del legale rappresentante (C.F. ); Controparte_2 C.F._1
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore la dott.ssa Persona_1
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
pagina2 di 3 stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 31/03/2026 ore 10:15;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 17/12/2025
Il giudice relatore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico IB
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Vincenzo Domenico IB Presidente dott. Luca Fuzio Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice rel.
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 423/2025 promosso da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBEN Parte_1 P.IVA_1
ROSSINI;
RICORRENTE nei confronti di on l'avv. Federico Erra;
Controparte_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
letto il ricorso proposto da per la dichiarazione di Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
rilevato la società debitrice, costituendosi in giudizio, si è associata alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in via PIAZZA CAMOZZI GRUMELLO DEL MONTE (BG);
pagina1 di 3 valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di attraversamenti stradali, ferroviari, manutenzioni urbane ordinarie e straordinarie;
e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura entità del credito dell'istante e dalle dichiarazioni dello stesso debitore in sede di costituzione, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa, dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale, dalla pluralità di procedimenti di esecuzione forzata in corso;
ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa iscritto Persona_1 all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
p.q.m.
visto l'art. 49 C.C.I.I.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in VIA PIAZZA CAMOZZI
[...] P.IVA_2
GRUMELLO DEL MONTE – (BG), in persona del legale rappresentante (C.F. ); Controparte_2 C.F._1
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina curatore la dott.ssa Persona_1
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
pagina2 di 3 stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 31/03/2026 ore 10:15;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 17/12/2025
Il giudice relatore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico IB
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