Sentenza 22 marzo 2016
Massime • 1
In tema di reati tributari, per effetto della soppressione - operata dal D.Lgs. n. 158 del 2015 - del termine "annuali" riferito alle dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, integra il delitto previsto da tale disposizione l'utilizzo di documentazione fraudolenta in dichiarazioni infraannuali che non abbiano natura "meramente comunicativa" ma "propriamente dichiarativa" e che comportino, quindi, direttamente la determinazione di un'imposta da versare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2016, n. 18692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18692 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2016 |
Testo completo
18 6 9 2/ 1 6 $2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.९०५ Composta da Aldo Fiale - Presidente - PU - 22/03/2016 Angelo Matteo Socci R.G.N. 2443/2016 Andrea Gentili Antonella Di Stasi Alessio Scarcella Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: NO IN, n. 12/05/1957 a Varese avverso la sentenza della Corte d'Appello di MILANO in data 12/06/2015; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P. Filippi, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza quando al reato di cui al capo 4) per abolitio criminis, e rigettarsi il ricorso nel resto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12/06/2015, depositata in data 27/07/2015, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Busto Arsizio del 22/09/2014, appellata dal BI, dichiarava non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione in ordine al reato di cui al proc. 4080/11 r.g. quanto all'annualità 2006, al reato di cui al capo 1) per la medesima annualità nonché quanto al reato di cui al capo 3), rideterminando per l'effetto la pena in 1 anno di reclusione per i residui reati in continuazione, riducendo nella stessa misura le pene accessorie;
confermava, nel resto, l'impugnata sentenza che lo aveva ritenuto responsabile: a) dei reati di cui al proc. n. 4080/2011 r.g. trib. (per i quali, come detto, in relazione all'annualità 2006 è intervenuta in appello sentenza di n.d.p. per prescrizione); b) del reato di cui al capo 1), limitatamente alla dichiarazione dei redditi 2007/2008; c) del reato di cui al capo 3), limitatamente alle fatture 4/5/13/16 del 2006 (capo per cui è intervenuta in appello sentenza di n.d.p. per prescrizione); d) del reato di cui al capo 4), ossia l'art. 10bis, d. lgs. n. 74 del 2000, relativo all'anno 2008 per un importo di € 67623,95 (dunque, attualmente "sotto soglia" in relazione alle modifiche introdotte con il d. lgs. n. 158 del 2015). Con la stessa sentenza, il tribunale di Busto Arsizio aveva assolto il BI dai reati sub 2) e sub 3), relativamente alle residue fatture ivi indicate per insussistenza del fatto e dichiarato n.d.p. per prescrizione in ordine la reato sub 1) relativamente alla dichiarazione dei redditi 2006. 2. Ha proposto ricorso NO IN a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 2 cod. pen., stante l'illegittimità della sentenza a seguito dello "ius superveniens" dovendosi tener conto delle modifiche normative introdotte dal d. lgs. n. 158 del 2015. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, i fatti residui per i quali è stata confermata la sentenza di condanna dovrebbero essere rivisti alla luce dell'intervenuta modifica legislativa di cui al d. lgs. n. 158 del 2015, segnatamente per quanto concerne: a) l'art. 2, comma terzo, d. lgs. n. 74 del 2000 in relazione all'utilizzo della fattura n. 10 del 2007 2 denunciata nel mod. unico 2005 con indicazione di elementi passivi per € 18515,70 cui è conseguita un'indebita evasione di imposte sui redditi ed IVA per € 3703,14; b) per il capo 1), lett. b), ossia per aver indicato elementi passivi fittizi per € 37190,00; c) per il capo 2); d) per il capo 4), ossia per il reato di omesso versamento ritenute, atteso che alla luce della modificazione delle soglie di punibilità, la sentenza dev'essere annullata per non essere i fatti più previsti O dalla legge come reato.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett.e), cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa ed insufficiente o errata o contraddittoria motivazione. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, i giudici di appello avrebbero tratto la prova da deduzioni o presunzioni tributarie del tutto infondate ed errate, oltre che contrarie alle deposizioni ed alle risultanze fattuali;
anche gli stessi militari della GdF si sarebbero limitati ad una ricostruzione documentale che sarebbe stata smentita dai testi escussi, i quali avrebbero confermato che la società OCB s.r.l. non era una "cartiera" o società fantasma, ma aveva svolto effettivamente attività produttiva, sebbene con limitata clientela ed aveva alle dipendenze del personale, poi ridottosi a 6/7 unità, oltre che disporre di materiali ed attrezzature destinate al processo produttivo;
diversamente, i militari sarebbero partiti dall'inesistenza dell'attività e che si trattasse di società fantasma, venendo invece smentiti dalle deposizioni dei testi indicati a pag. 11 del ricorso;
vi sarebbe stato quindi un totale travisamento probatorio delle deposizioni . testimoniali da parte dei giudici di merito;
analogamente, quanto alla pretesa evasioni e/o deduzioni fiscali e/o omessi versamenti e/o ritenute fiscali, difetterebbe agli atti qualsiasi accertamento probatorio.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 40, 42 e 43 cod. pen. e correlato vizio di omessa e/o contraddittoria motivazione. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, difetterebbe la prova dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'ascrivibilità al ricorrente e, tantomeno, sarebbe indicato quale poteva essere il nesso di causalità tra i fatti e la posizione del ricorrente.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 131 - bis cod. pen. 3 In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, i fatti per i quali è intervenuta condanna ben avrebbero potuto giustificare l'applicazione della predetta causa di non punibilità.
2.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 62 bis e dell'art. 163 cod. pen. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, erroneamente sarebbe stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, laddove lo stato di incensuratezza ed il positivo comportamento del ricorrente le avrebbero giustificate;
analoga censura investe la sentenza per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ravvisandosi condanne ostative al riconoscimento di tale beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è parzialmente fondato.
4. Seguendo l'ordine sistematico suggerito dalla struttura dell'impugnazione proposta in questa sede può procedersi anzitutto nell'esame del primo motivo. Sul punto, al fine di evidenziarne la parziale fondatezza, è necessario qui evidenziare che, alla luce delle decisioni di primo grado e di appello residuano i giudizi di responsabilità relativi ai seguenti reati: a) art. 2, comma 3, d. lgs. n. 74 del 200, relativamente al mod. unico 2008 in relazione al periodo di imposta 2007 quanto alla fattura 10/2007 utilizzata con indicazione di elementi passivi fittizi di € 18515,70 ed evasione IRPEF sul medesimo imponibile ed indebita detrazione d'IVA pari ad € 3703,14 (fatto contestato nel proc. n. 4080/11 r.g.; data commesso reato 26/09/2008); b) art. 2, comma terzo, d. lgs. n. 74 del 2000, in relazione al mod. unico 2008, relativamente al periodo di imposta 2007, quanto alle due fatture 6/2005 e 10/2005 a seguito dell'imputazione della quota di ammortamento per € 37190,00 con indicazione nella dichiarazione annuale relativa (data del commesso reato: 26/09/2008); c) capo 4), ossia violazione dell'art. 10 bis, d. lgs. n. 74 del 2000, in relazione all'omesso versamento ritenute relativo all'annualità 2008 per € 67623,95). Tanto premesso, osserva il Collegio che l'incidenza del d. lgs. n. 158 del 2015 invocato dal ricorrente è limitata esclusivamente al reato di cui al capo 4), essendo infatti prevista attualmente una soglia di € 150.000,00, soglia 4 evidentemente non superata nel caos in esame essendosi attestato l'omesso versamento di ritenute certificate ad un importo pari ad € 67623,95. Limitatamente a tale delitto, dunque, l'impugnata sentenza dev'essere annullata per insussistenza del fatto. Trova infatti applicazione il principio, già espresso da questa stessa Sezione a proposito del reato di omesso versamento di IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, ma con argomenti giuridici valevoli anche per il delitto di cui all'art. 10 bis, d. lgs. n. 74 del 2000, secondo cui il superamento della soglia di punibilità fissata in 150.000 euro, in seguito alle modifiche apportate dal - D.Lgs. n. 158 del 2015 - non configura una condizione oggettiva di punibilità, bensì un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che la sua mancata integrazione comporta l'assoluzione con la formula "il fatto non sussiste", atteso che l'integrazione della soglia non dipende, infatti, da un evento futuro ed incerto ma dallo stesso comportamento dell'agente che, con una condotta omissiva, contribuisce alla realizzazione del fatto tipico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015 dep. 25/01/2016, Vanni, Rv. 265938). Quanto alla residue imputazioni ancora sub iudice, non essendo per esse prevista una soglia di punibilità, nessuna incidenza in senso favorevole per il contribuente imputato ha avuto il d. lgs. n. 158 del 2015 rispetto ai fatti commessi in data ante decente alle modifiche normative. Ed invero, all'art. 2 del DLgs. 74/2000, relativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, viene soppressa la parola "annuali" riferita alle dichiarazioni "correlate" all'utilizzo della documentazione fraudolenta. Di conseguenza, risulta ampliato il novero delle dichiarazioni rilevanti ai fini della configurabilità del reato. In tale contesto, in particolare, l'elemento discriminante andrà ricercato nella natura propriamente "dichiarativa" ovvero meramente "comunicativa": ricadrebbero in area "penale" solo quelle dichiarazioni, anche non annuali, che comportano direttamente la determinazione di un'imposta da versare (come, ad esempio, i modelli "INTRA 12"). Trattasi, quindi, di modifiche normative che non incidono sui residui fatti oggetto di contestazione per i quali ancora si procede, rispetto ai quali pertanto nessun effetto abrogativo né favorevole per il ricorrente è ravvisabile, con conseguente rigetto del motivo di ricorso per tali delitti.
5. Totalmente generico è invece il secondo motivo di ricorso,, avendo infatti la presunzioni tributarie ma su analitica attività di accertamento della GdF - della fu Corte d'appello dettagliatamente descritto le ragioni non fondate solo su 50 natura di società "cartiera" della Sicomet e della Metallifera s.r.l. nonché della inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate i cui documenti fiscali sono stati utilizzati nelle dichiarazioni fiscali della OCB s.r.l. riferibile alla persona del ricorrente (in particolare: verifica della documentazione contabile;
individuazione di elementi oggettivi della natura di società "fantasma" delle due società emittenti le fatture, poi utilizzate dalla OCB s.r.l.; esame quale teste "assistito" dell'amministratore della Sicomet s.r.l.; giustificazione dell'irrilevanza delle dichiarazioni ER, moglie di quest'ultimo; dichiarazioni dei dipendenti della OCB s.r.l. quanto al presunto impiego in azienda dei macchinari di cui alle fatture emesse dalla Metallifera s.r.l.; assenza di una linea di produzione riferibile a tali macchinari accertata dal verbalizzante all'epoca dell'accesso). Trattasi, all'evidenza, di un motivo che sviluppa censure puramente contestative, oltre che generico in quanto non si confronta criticamente con le puntuali argomentazioni svolte dalla sentenza d'appello, trovando quindi applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Analogamente, anche il dedotto travisamento probatorio è solo enunciato dal ricorrente, senza peraltro specificare i passaggi argomentativi censurati né quali siano le discrasie inconciliabili tra quanto dichiarato e quanto invece riportato in sentenza. Deve, quindi, ribadirsi che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (v., tra le tante: Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014 - dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774).
6. Analogamente è a dirsi quanto al terzo motivo relativo alla pretesa insussistenza dell'elemento psicologico, trattandosi di censura anche in questo caso puramente contestativa e generica, in quanto il ricorso non si confronta con le puntuali argomentazioni della Corte territoriale che ha, invece, dato conto con 6 motivazione immune da vizi logici delle ragioni (v. pag. 4 della motivazione dell'impugnata sentenza, alla cui lettura integralmente si rinvia per ragioni di economia motivazionale e non essendo del resto richiesto né imposto a questa Corte di ripercorrere le argomentazioni giustificative dei giudici di merito che costringerebbero la Corte di legittimità ad una ricognizione degli elementi di fatto oggetto di apprezzamento da parte del giudice di merito, conosciuti dal ricorrente, ciò che fuoriesce dall'ambito cognitivo del giudice di legittimità), per le quali fosse ravvisabile il dolo specifico normativamente richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art. 2, d. lgs. n. 74 del 2000, in relazione ad entrambi i fatti per cui ancora si procede.
7. Quanto al quarto motivo, si osserva, la reiterazione per più periodi di imposta delle condotte di frode fiscale, unita al consistente importo dell'imposta evasa, escludono in radice ed in base alla valutazione astratta che questa Corte è chiamata a svolgere sul punto, che sia ravvisabile la causa di non punibilità del fatto di particolate tenuità ex art. 131 bis cod. pen. Ed invero, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, e giudicati nel medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato una ipotesi di "comportamento abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015 - dep. 13/07/2015, Gau, Rv. 264034). corretta è la motivazione della Corte8. Infine, quanto al quinto motivo, territoriale nonché l'applicazione delle relative regole di diritto sia quanto al diniego delle attenuanti generiche (per il cui disconoscimento, com'è noto, non è richiesta la valutazione da parte del giudice di merito di tutti i fattori attenuanti essendo sufficiente la sola indicazione di quelli prevalenti: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768), sia quanto al diniego dei doppi benefici di legge, essendo stato quest'ultimo giustificato dalla Corte d'appello richiamando sia i precedenti penali che il complesso delle condotte poste in essere dal reo. Pacifico è infatti che legittimamente il beneficio della sospensione condizionale della pena è negato dal giudice in base a prognosi sfavorevole nella quale rientrano, oltre le sentenze di condanna riportate dall'imputato, anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen.. Il giudizio prognostico ex art. 164, comma primo, cod. pen., per altro, è del tutto indipendente dai limiti relativi alla misura della pena fissati 7 dall'art. 163 cod. pen. che determinano la concedibilità in astratto del beneficio ma non certo il contenuto favorevole della prognosi (v., tra le tante: Sez. 4, n. 4073 del 23/02/1996 - dep. 19/04/1996, Avena, Rv. 205188), né essendovi per il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 18/02/2010, Miranda, Rv. 246184, che ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015 - dep. 17/09/2015, Cortopassi, Rv. 264802).
9. Il ricorso dev'essere, conclusivamente, accolto nei limiti predetti. All'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla violazione dell'art. 10 bis citato, segue la rideterminazione della pena sia principale che di quelle accessorie che può essere disposta da questo Giudice di legittimità nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 620, cod. proc. pen., individuate le stesse in quella di mesi 10 di reclusione, tenuto conto del criterio di calcolo operato dal giudice di appello (p.b., per il reato di cui all'art. 2, comma terzo, d. lgs. n. 74 del 2000: 8 mesi di reclusione, aumentata per la continuazione di 2 mesi di reclusione per l'ulteriore violazione di cui all'art. 2 citato).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 10 bis, D. Lgs. n. 74/2000 perché il fatto non sussiste. Rigetta il ricorso nel resto e ridetermina la pena principale in mesi 10 di reclusione e quelle accessorie temporanee in misura corrispondente. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 22 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessio Scarsella Aldo Fiale Gero Pale DEPOSITATA IN CANCELLERIA ело 5 MAC 2016 IL CANCELLIERE Luana Marani