Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha disatteso le censure difensive in ordine all'eccessivo rilievo conferito, dalla sentenza impugnata, al rinvio a giudizio per fatti analoghi, data l'incensuratezza dell'imputato).
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esito positivo dell'alcotest non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, la circostanza che gli effetti dell'ingestione dell'alcool siano risultati prolungati nel tempo in ragione dell'assunzione di farmaci contro il diabete, in quanto l'obbligo del conducente di mettersi alla guida in stato di efficienza psico fisica include quello di tener conto degli effetti dei farmaci assunti e della loro interazione con l'assunzione di sostanze alcoliche (Cassazione penale , sez. IV , 05/12/2019 , n. 2868). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2015, n. 37670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37670 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
37 67 0/ 1 5 W REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE T UDIENZA PUBBLICA DEL 18/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1366 Dott. FRANCO FIANDANESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALBERTO MACCHIA N. 8540/2015 - Consigliere - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente . : SENTENZA sul ricorso proposto da: SS DE N. IL 08/07/1964 avverso la sentenza n. 4428/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 17/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Pell Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monte che ha concluso per l'i ntère del ricous Udito, per la parte civile, l'Avv Luca, Rawanai che chieste de conferme delle secvente of soprads e defeste conclusione note festрен Udit i difensor Avv. TAGUali M orallo che mose fer ра l'accogli To del ricorso шеп RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di appello di Firenze confermava la condanna di OR EO alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di appropriazione indebita. Si contestava al OR di essersi appropriato, in qualità di direttore di banca, della somma di euro 30.000 appartenente al correntista Migliori, contraffacendo la sottoscrizione dello stesso sulla richiesta di rilascio di alcuni assegni circolari, nonché la sottoscrizione di girata degli stessi.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato che deduceva:
2.1. vizio di motivazione. Si deduceva l'illogicità e la carenza di motivazione nella valutazione del compendio probatorio che, nella prospettiva difensiva, era inidoneo a dimostrare la responsabilità del OR. Segnatamente si deduceva che non era stata disposta la perizia grafica volta a verificare la genuinità delle firme apposte sugli assegni;
inoltre non sarebbe stata adeguatamente valutata la testimonianza del cassiere Beconcini che non ricordava chi gli aveva chiesto di emettere gli assegni circolari sul conto della persona offesa Migliori;
si contestava inoltre la rilevanza assegnata al fatto che l'imputato fosse stato rinviato a giudizio per fatti analoghi.
2.2. Violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen.; vizio di motivazione. Con riguardo alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si deduceva l'illegittimità della mancata valorizzazione della incensuratezza dell'imputato e l'eccessivo rilievo assegnato alla richiesta di rinvio a giudizio per fatti analoghi, non dimostrativa di alcuna responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il ricorrête nel dedurre il vizio di motivazione censura la valutazione offerta dal giudice di merito in relazione all'intero compendio probatorio, offrendo una lettura alternativa delle emergenze processuali centrata sulla assenza di prove idonee a dimostrare la falsificazione delle firme apposte sui titoli oggetto di appropriazione. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. 2 ་ རྟ E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta dalla corte di appello in contrasto palese con le indicate linee interpretative. Quanto al fulcro delle doglianze ovvero alla mancata effettuazione della perizia grafologica la Corte territoriale rilevava la «palese difformità della firma del Migliori rispetto a quelle in atti»; tale valutazione unitamente al giudizio di attendibilità relative alla testimonianza dell'offeso, che disconosceva le firme, ed alla circostanza che il cassiere Beconcini aveva affermato di avere eseguito le operazioni su disposizione del OR compone un compendio motivazionale che non presenta fratture logiche e, pertanto, non risulta censurabile in sede di legittimità. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (v. Cass. SU 13.12.1995 n. 930; Cass. Sez. 6, 5.11.1996 n. 10751; Cass. Sez. 1, 6.6.1997 n. 7113; Cass. 10.2.1998 n. 803; Cass. Sez. 1, 17.12.1998 n. 1507; Cass. Sez. 6, 10.3.1999 n. 863).
1.2. In tema di sospensione condizionale della pena, il collegio condivide l'orientamento secondo cui il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Cass. sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534) Cass. sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Cass. sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 3 260136). Non si ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell'imputato, il giudice deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 c.p., con riguardo alla personalità dell'imputato (Cass. sez. 3, n. 38678 del 03/06/2014, Rv. 260660; Cass. sez. 1^, n. 2171 del 15/05/1992, Florio, Rv. 191457).Si ritiene tuttavia di non condividere tale posizione interpretativa dato che la prognosi sulla futura commissione di reati può essere ragionevolmente tratto anche dall'analisi di alcuni dei parametri indicati dall'art. 133 c.p., che si presentino tuttavia ostativi, per la intensità della indicazione negativa che da essi promana, alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il giudizio prognostico richiede infatti una valutazione sul futuro comportamento dell'imputato che può essere tratto da dati connotati da tale pregnanza da configurarsi come ostativi rispetto ad ogni possibile sviluppo positivo. Si condivide, inoltre, lo specifico orientamento secondo cui costituisce precedente giudiziario ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena, sotto il profilo di una prognosi sfavorevole all'imputato, il suo rinvio a giudizio per identico titolo di reato, ancorché disposto prima della commissione dei fatti oggetto della condanna. (Cass. sez. 6, n.. 3074 del 06/07/1989, dep. 1990, Rv. 183549) 3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte civile Unicredit s.p.a. che liquida in euro 3500 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge Così deciso in Roma, il giorno 18 giugno 2014 L'estensore Il Presidente Sandra Recchione Franco Fiandanese Javes of andlaney DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 SET. 2015 IL CANCELLIERY DI CA Claudia Pianell