Sentenza 22 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2002, n. 14920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14920 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Aula B REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 149 20/02 Composta dagli Illmi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.12059/00 + CICIRETTIDott. Stefano 15700/00 Dott. Michele DE LUCA Consigliere MIANI CANEVARI Consigliere Cron. 34835 Dott. Fabrizio Cons. Rel. Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Ud. 09/07/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale di Previdenza per iI.N.P.D.A.P. Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - gestione ex INADEL, in persona del Presidente dr. Rocco Familiari, elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 11, presso l'avv. Dino Valenza, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 3375 OLIVIERI SA ved. RR, EN BR e EN ES
- intimati -
nonché sul ricorso n. 15700/00 proposto da: 1 EN OL, elettivamente domiciliato in Messina, via Pippo Romeo n. 4, presso l'avv. Fabrizio Mobilia, e rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Di Cristina, giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale - -
contro
I.N.P.D.A.P. - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica - gestione ex INADEL - intimato avverso la sentenza n. 271 del Tribunale di Messina depositata il 1° settembre 1999 (R.G. nn. 137/91 e 492/91). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. OL Pacifici per delega avv. Dino Valenza;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Messina, decidendo sugli 2 appelli proposti da OL RR e dall'INADEL avverso la sentenza n. 831 del 16 febbraio 1991 con la quale il Pretore della stessa sede aveva parzialmente la domanda proposta dal accolto RR nei confronti del predetto ente, per il risarcimento del danno conseguente al ritardato pagamento dell'indennità premio di servizio, dovuta per il pregresso rapporto di lavoro presso l'amministrazione comunale di Messina con settembre 1999, pronuncia depositata il 1° rigettava l'appello incidentale dell'INADEL e condannava l'istituto al pagamento in favore del RR delle somme per la rivalutazione monetaria dell'indennità premio di fine servizio versata in ritardo, oltre interessi legali e spese. La sentenza veniva notificata all'INPDAP presso l'avv. Luigi Trapani, con studio in Messina via XX Settembre n. 116, individuato nella relata di notificazione come procuratore dell'istituto, il 31 marzo 2000 ad istanza di IE SA ved. RR, RR LE e RR ES, indicati nella medesima relata quali eredi di RR OL. Nei confronti di costoro l'INPDAP ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi, cui 3 ha resistito OL RR con controricorso incidentale, affidato ad contenente ricorso un motivo. Il RR ha pure depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente devono essere riuniti i due ricorsi, principale e incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Con il primo motivo 1'INPDAP denuncia violazione ° falsa applicazione dell'art. 2948, primo comma n. 5, cod. civ. e vizio di motivazione. Deduce l'errore in cui è incorso il Tribunale per avere ritenuto la tardività della formulazione dell'eccezione di prescrizione. Con il secondo motivo l'istituto denuncia la nullità della sentenza per ultrapetizione, "avendo accolta una censura non dedotta dalle parti", senza però fornire alcuna specificazione al riguardo. L'unico motivo del ricorso incidentale violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 24 794, nonché del della legge 13 giugno 1942 n. Decreto ministeriale 5 ottobre 1994 n. 585 di 4 approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, nonché vizio di motivazione. Si deduce l'illegittima decurtazione della nota delle spese di lite, liquidate in misura inferiore ai minimi, globalmente e senza specificare le voci non dovute. Prima dei suesposti motivi, deve essere esaminata la questione di inammissibilità di entrambi i ricorsi sollevata dal Procuratore Generale. L'eccezione è fondata. In relazione al ricorso dell'INPDAP vi sono più ragioni di inammissibilità. Anzitutto rispetto alla data di notificazione della sentenza eseguita il 22 marzo 2000, secondo la specifica indicazione dall'istitutofatta ricorrente nella intestazione del ricorso, risultano oltre il termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., entrambe le notificazioni del ricorso per cassazione, essendo la prima eseguita il 29 maggio 2000 (v. relata) ai tre intimati IE SA ved. RR, LE RR e ES RR, quali eredi di RR OL, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Mobilia, sebbene all'atto della notificazione della sentenza di appello, effettuata su loro istanza, non fosse 5 stata indicata alcuna elezione di domicilio;
ed essendo la seconda notificazione del ricorso per cassazione, eseguita il 30 maggio 2000 "agli eredi di RR OL impersonalmente (n.d.r. ancorché singolarmente indicati nell'intestazione del ricorso e nella relata) presso l'ultimo domicilio del de cuius in Messina contrada Caruso n. 12 S.Lucia Sopra Contessa". Né la decorrenza del termine può essere fissata alla data della seconda notificazione della sentenza impugnata, cioè il 31 marzo 2000, presso lo studio dell'avv. Luigi Trapani, in considerazione della specifica ammissione di una notificazione anteriore della sentenza (all'avv. Antonio Giuffrida, difensore dell'istituto nel giudizio di secondo grado), per la quale il ricorrente non ha mai contestato la validità, neppure nel corso della discussione. ilAltra ragione di inammissibilità sussiste per mancato adempimento all'onere a cui l'istituto il quale aveva avuto notizia del decesso della la notificazione della controparte attraverso sentenza di appello era tenuto, di provare cioè - la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione era stata notificata, non essendo stata tale legittimazione riconosciuta 6 dagli interessati (Cass. 30 gennaio 1998 n. 944, Cass. 12 maggio 1995 n. 5219), ché anzi in luogo degli eredi di OL RR, ai quali è stato notificato il ricorso per cassazione, si è costituito OL RR. Passando al ricorso incidentale, esso risulta notificato a mezzo posta in data 8 luglio 2000, oltre il termine breve calcolato dalle date di cui innanzi in cui era stata eseguita la notificazione della sentenza impugnata, la cui validità il RR non mette in discussione, sostenendo (v. pagg. 11 e 12 del controricorso) che, "per effeto di un involontario errore e di un caso di omonimia, con nota del 17/3 u.s. ed all'atto stesso della notifica della sentenza impugnata venne comunicato all'istituto ricorrente il decesso dell'odierno intimato RR OL ...". E l'inammissibilità del ricorso principale determina l'inammissibilità ricorso incidentale proposto anche del tardivamente, rispetto al termine breve d'impugnazione della sentenza, avendo esso assunto (in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale) natura e funzione di ricorso principale ed essendo quindi divenuto privo di rilievo il 370 e 371 termine proprio (ai sensi degli artt. 7 cod. proc. civ.) del ricorso incidentale (cfr. Cass. 1° febbraio 1996 n. 881). Va perciò dichiarata la inammissibilità di entrambi i ricorsi. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce e li dichiara inammissibili;
compensa per intero fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Ј Autour Ангошо Синода Rosselle more IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 222011.2002 IL CANCELLIERE more I D , O L A L S 0 O S 1 B 3 A . I T 3 T , D 5 R A . A A S ' E T L N S P L S O O I 3 P B -7 N M G I -8 D O A 1 N E A 1 D S D E E L A T , A G N O E G O R S E T T E L IT IS R G I A E D L R L O E D 8