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Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 29/01/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00779/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00819/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 819 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Antonio Stasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in sostituzione dell'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto prot. n. -OMISSIS- dell’U.S.R. per la Campania con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso, indetto con D.D. del -OMISSIS-, ovvero la procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 per la classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” per la Regione Campania, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante nella parte in cui non considera la quota di riserva ex lege 68/99;
- del Decreto prot. n. -OMISSIS- dell’U.S.R. per la Campania con il quale vengono disposte le assunzioni a tempo determinato personale docente scuola secondaria di I e II grado dalle graduatorie di merito regionali della procedura concorsuale ex art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106;
- del Decreto prot. n. -OMISSIS- con il quale viene disposta la pubblicazione degli esiti fase 1 – assegnazione provincia – e fase 2 – procedura informatizzata dal 14 al 18 dicembre 2022 – scelta della sede dei vincitori;
- dell’Esito individuazione fase 1 allegato all’avviso del 13 dicembre 2022 con il quale vengono elencati i candidati individuati nella fase 1;
- nonché di ogni atto connesso, consequenziale ovvero non conosciuto da parte ricorrente.
Per la declaratoria
di illegittimità della procedura concorsuale straordinaria ex art. 59, comma 9bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 come elaborata dall’U.S.R. per la Campania nella parte in cui non veniva considerata la quota di posti da destinare ai riservisti ex legge 68/99 come lamentato dall’odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La presente decisione possa essere redatta in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., poiché l’unica questione giuridica controversa riguarda l’applicazione alla procedura selettiva in esame della riserva ex lege prevista a favore delle persone con disabilità di cui all’art. 3 della l. 68/99. Tale questione è già stata esaminata da precedenti della Sezione e, da ultimo, è stata esaminata anche dal giudice di appello, con sentenza Cons. Stato, Sez. VII, 21 gennaio 2025, n. 423 che si richiama in questa sede anche ai sensi dell’art5. 88 comma 2 lett. d) c.p.a. (in tal senso, anche Cons. Stato, Sez. VII, sentenza 13 novembre 2024, n. 9126).
2.Va premesso, in particolare, che la ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva della procedura di selezione indetta ex art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, nella parte in cui non le ha riconosciuto il titolo di riserva ex lege n. 68/99, espressamente indicato nella domanda.
La ricorrente ha allegato, con il documento depositato in data 6 maggio 2024 “ esito concorso ” di aver ricevuto dalla commissione il punteggio di 8.5 per i titoli e 40 per le prove orali, per la classe di concorso di interesse A027 Matematica e fisica, e tale circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione.
3.L’amministrazione ha invece eccepito l’inapplicabilità della riserva ex lege alla procedura in controversia, riportandosi integralmente alla nota ministeriale n. -OMISSIS-, (depositata in giudizio in data 13 aprile 2023; la posizione è stata ribadita anche con nota depositata in data 15 febbraio 2024), secondo cui “ sebbene il bando di concorso (D.M. -OMISSIS-) all’art. 4, comma 5, tra le dichiarazioni che il candidato deve rendere nella domanda di partecipazione, contempla, alla lett. N, quella attinente a “l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa”, il Decreto ministeriale n. 108/2022, all’art. 9 comma 3, espressamente statuisce che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale (…) Pertanto, relativamente alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le graduatorie predisposte comprendono un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale ed i candidati che risultano vincitori hanno diritto in ogni caso ad accedere alla fase di scelta della sede, a prescindere dal possesso di un titolo di riserva ex legge 68/1999 ”.
Per quanto non esposta in tali note con chiarezza, la tesi di parte resistente è nel senso che, poiché non vi sarebbe nella procedura una graduatoria di idonei, ma unicamente un elenco di vincitori in numero equivalente ai posti oggetto di concorso, non potrebbe applicarsi alla selezione in esame la riserva riconosciuta dal legislatore a favore delle persone con disabilità.
4. Tale tesi non trova però conforto nella giurisprudenza, anche di questa Sezione, come anticipato.
Da ultimo, con la sentenza citata in premessa, il Consiglio di Stato, proprio in una fattispecie analoga concernente la medesima classe di concorso A027 – matematica e scienze - ha statuito quanto segue:
a) “ il comma 9 bis dell’art. 59 del d.l. n.73 del 2021 prevede espressamente che «le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito»: ciò dimostra che le graduatorie erano contemplate anche da questa procedura straordinaria ”;
b) “ la conferma di tale assunto è ravvisabile nel dato che il ridetto comma 9 bis è stato modificato dall’art. 5, comma 11 quater, del d. l. n. 198 del 2022 e oggi prevede lo scorrimento dei rinunciatari presenti nella graduatoria di merito, nei limiti dei posti attribuiti alla procedura concorsuale: previsione che, evidentemente, non avrebbe senso se, anche in questo caso, come per tutti gli altri concorsi, la norma non prevedesse per l’appunto una graduatoria, oltre ai soggetti che, collocatisi in posizione utile, hanno immediatamente diritto all’assunzione”;
c) in ogni caso , “l’art. 16 della legge n. 68 del 1999, con una previsione generale di ampia portata, dalla quale il d.l. n. 73 del 2011 non ha espressamente previsto di derogare, in tema di partecipazione delle persone con disabilità ai concorsi per il pubblico impiego, prevede che costoro, qualora «abbiano conseguito le idoneità nei relativi concorsi possono essere assunti ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso»”;
d) “ l’attribuzione di un punteggio al candidato (…)vale implicitamente quale giudizio equivalente al superamento della soglia di idoneità, laddove si intenda, correttamente, il significato di questo termine quale validazione dell’astratta capacità del candidato a svolgere le mansioni corrispondenti al posto messo a concorso ”;
e) ulteriore conferma della piena applicazione della riserva ex lege anche alla procedura in controversia, si rinviene nel bando, decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione n. -OMISSIS- del 6 maggio 2022, il cui art. 4 lett. n, prevedeva proprio la dichiarazione da parte dei partecipanti circa “ l’eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa ”.
5. In conclusione, non emergendo ulteriori motivi ostativi al riconoscimento della riserva prevista dal legislatore a favore delle categorie di persone con disabilità, il ricorso deve essere accolto, poiché “ ogni tipologia di concorso per il pubblico impiego deve rispettare le quote di riserva a tutela delle persone con disabilità ”, ivi compreso quello in controversia, come peraltro già era stato sottolineato dalla Sezione con la sentenza 28 febbraio 2024, n. 1351 (confermata in sede di appello con la sentenza sopra riportata).
6. La regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo, non emergendo neanche un contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la graduatoria impugnata nella parte in cui non riconosce alla ricorrente il diritto alla riserva.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite e compensi professionali in favore del ricorrente nella misura di euro 2000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.