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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/06/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. DO RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1244 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ULDERICO CAPOCASALE;
- Attore - contro nata a [...] il [...]); CP_1
C.F. ); CP_2 C.F._2
(C.F. CP_3 C.F._3
(C.F. ; CP_4 C.F._4
- Convenuti, contumaci -
OGGETTO: Usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha chiesto di dichiarare l'intervenuto acquisto da parte sua, per Parte_1 usucapione, del diritto di livellario del terreno in Comune di Frascati, distinto al catasto terreni con il foglio 1, particella 407 e particella 420, esponendo di aver acquistato per atto pubblico dell'8 settembre 2020 un terreno con sovrastanti immobili confinante con le particelle oggetto di causa;
che sin dal 1994 queste sono state unite al terreno da lui acquistato, in quanto la sua dante causa le aveva recintate CP_5 unitamente a questo e le aveva possedute in modo pubblico e pacifico;
che egli era quindi succeduto alla stessa nel possesso anche delle particelle in oggetto, CP_5 intestate a e TE OF in qualità di livellari. Parte_2
I convenuti sono rimasti contumaci.
Dai documenti prodotti risulta che sono stati convenuti in giudizio tutti gli eredi degli originari intestatari del diritto di livello sull'immobile.
- 1 - Dalle dichiarazioni dei testimoni risulta poi che ha effettivamente CP_5 posseduto le particelle di terreno oggetto del presente procedimento per oltre venti anni in modo pubblico, continuato, pacifico ed esclusivo, avendole unite alla sua confinante proprietà e avendovi regolarmente effettuato, nel corso degli anni, la pulizia del terreno, il taglio dell'erba, la potatura delle piante, manutenendo il casale che sorge sul terreno;
il tutto senza mai opposizione o ingerenza alcuna da parte di terzi. Lo stesso attore, poi, ha proseguito tali attività, provvedendo inoltre al completo rifacimento della recinzione del lotto comprendente le particelle per cui è causa.
La domanda deve pertanto essere accolta, avendo l'attore unito il proprio possesso a quello della sua dante causa ai sensi dell'art. 1146, secondo comma, c.c.
La natura della causa e il comportamento processuale dei convenuti giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1) dichiara che ha acquistato per usucapione il diritto di livellario del Parte_1 terreno in comune di Frascati distinto in Catasto Terreni al Foglio 1, particelle 407 e
420;
2) ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alle relative trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) compensa le spese.
Così deciso in Velletri, il 12/06/2025
Il Giudice
DO RA
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. DO RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1244 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ULDERICO CAPOCASALE;
- Attore - contro nata a [...] il [...]); CP_1
C.F. ); CP_2 C.F._2
(C.F. CP_3 C.F._3
(C.F. ; CP_4 C.F._4
- Convenuti, contumaci -
OGGETTO: Usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha chiesto di dichiarare l'intervenuto acquisto da parte sua, per Parte_1 usucapione, del diritto di livellario del terreno in Comune di Frascati, distinto al catasto terreni con il foglio 1, particella 407 e particella 420, esponendo di aver acquistato per atto pubblico dell'8 settembre 2020 un terreno con sovrastanti immobili confinante con le particelle oggetto di causa;
che sin dal 1994 queste sono state unite al terreno da lui acquistato, in quanto la sua dante causa le aveva recintate CP_5 unitamente a questo e le aveva possedute in modo pubblico e pacifico;
che egli era quindi succeduto alla stessa nel possesso anche delle particelle in oggetto, CP_5 intestate a e TE OF in qualità di livellari. Parte_2
I convenuti sono rimasti contumaci.
Dai documenti prodotti risulta che sono stati convenuti in giudizio tutti gli eredi degli originari intestatari del diritto di livello sull'immobile.
- 1 - Dalle dichiarazioni dei testimoni risulta poi che ha effettivamente CP_5 posseduto le particelle di terreno oggetto del presente procedimento per oltre venti anni in modo pubblico, continuato, pacifico ed esclusivo, avendole unite alla sua confinante proprietà e avendovi regolarmente effettuato, nel corso degli anni, la pulizia del terreno, il taglio dell'erba, la potatura delle piante, manutenendo il casale che sorge sul terreno;
il tutto senza mai opposizione o ingerenza alcuna da parte di terzi. Lo stesso attore, poi, ha proseguito tali attività, provvedendo inoltre al completo rifacimento della recinzione del lotto comprendente le particelle per cui è causa.
La domanda deve pertanto essere accolta, avendo l'attore unito il proprio possesso a quello della sua dante causa ai sensi dell'art. 1146, secondo comma, c.c.
La natura della causa e il comportamento processuale dei convenuti giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1) dichiara che ha acquistato per usucapione il diritto di livellario del Parte_1 terreno in comune di Frascati distinto in Catasto Terreni al Foglio 1, particelle 407 e
420;
2) ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di provvedere alle relative trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) compensa le spese.
Così deciso in Velletri, il 12/06/2025
Il Giudice
DO RA
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