Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 326
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto fondata la contestazione relativa all'attribuzione ai beni tassati di un valore non corrispondente a quello effettivo, basandosi sul principio della ragione più liquida e sull'analisi del motivo di impugnazione relativo all'inesistenza del presupposto impositivo.

  • Accolto
    Omessa considerazione vincoli urbanistici e PAI

    La Corte ha riconosciuto che, pur rimanendo la destinazione urbanistica edificabile, i vincoli (come quelli idrogeologici) incidono sulla determinazione della base imponibile riducendone il valore venale. Ha applicato un criterio di riduzione del 5% del valore, in linea con precedenti pronunce e con la prassi del Comune stesso per terreni con vincoli PAI.

  • Accolto
    Incongruità del valore determinato dal Comune

    La Corte ha ritenuto fondata la contestazione sull'incongruità del valore, applicando una riduzione del 5% del valore venale a causa del vincolo PAI, ottenendo un valore molto vicino a quello della perizia giurata del ricorrente. Ha anche considerato la percentuale di possesso del ricorrente (25%).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 326
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 326
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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