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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 952/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, CE
GI NG, CE
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2740/2021 depositato il 10/05/2021
proposto da
Ag.entrate - NE - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 Procuratore Speciale - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 981/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 22/03/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017978700000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia NE IC Spa per l'annullamento della cartella di pagamento n.29520180017978700000 relativa a tasse auto anno 2014. Al riguardo eccepiva la nullità per inesistenza della notifica tramite pec;
nullità per difetto di motivazione;
nullità per omessa sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento;
nullità per essere la relata in bianco.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva il concessionario NE IC che contestava punto per i motivi di motivi di ricorso in quanto inammissibili e comunque infondati in fatto e in diritto.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n.981/2021 depositata in data 22.03.2021 la CTP di
Messina ha accolto il ricorso sul presupposto della mancanza di prova sulla dovutezza del tributo. Avverso detta sentenza, NE IC ha proposto appello chiedendo la sua riforma in base ai seguenti motivi: nullità della sentenza per errore in procedendo nonché di errore in judicando sotto il profilo del travisamento dei fatti. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito l'appellato che ha contestato i motivi di appello. Inoltre nel riportarsi ai motivi di primo grado ha disconosciuto la documentazione prodotta da parte appellante oltre che ha insistito per la nullità della notifica avvenuta a mezzo pec. Ha insistito per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di appello, formulati dall'appellante, la Corte osserva.
Il collegio nel confermare la sentenza di primo grado, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio può sostituirne la motivazione che ritenga più corretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del “devolutum” quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato. D'altronde, sono gli articoli 353 e 354 cod. proc. civ. a delineare i vizi della sentenza di primo grado giustificanti la regressione della causa, per il resto il giudice d'appello avendo quindi il potere/dovere di decisione sul
“devolutum”, e logicamente ciò include anche l'integrazione della motivazione o il suo inserimento qualora non sia stata fornita. Nel caso in esame, il ricorso doveva essere accolto per avvenuta prescrizione del credito, atteso che parte appellante non ha fornito la prova della notifica di atti interruttivi avvenuti nel triennio tra il sorto il tributo anno 2014 e la notifica dell'atto impugnato avvenuto in data 10.1.2019, atteso che nessuna rilevanza esterna ha la richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore ovvero del concessionario, potendo intervenire la parte non chiamata in giudizio volontariamente o per istanza diretta senza alcuna autorizzazione. Infatti, nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile in litisconsorzio necessario, non imponendo al CE Tributario l'integrazione del contraddittorio. L'onere di chiamata in giudizio dell'ente impositore, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 112/99, incombe al concessionario se non vuole rispondere delle conseguenze della lite senza che la Corte debba o possa ordinare l'integrazione del contraddittorio. Cass. SS.UU. 7514/2022 . Se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre non avviene in senso contrario. Pertanto aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda. (Cass.14991/2020); Cass. 21220/2012). Sostanzialmente nel processo tributario, il giudicato formatosi tra contribuente e il concessionario spiega effetti in ogni caso anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla denuntiatio litis all'ente impositore la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dal concessionario, senza che costituisca requisito per l'opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario (Cass.
14566/2021.) In conclusione, l'appello merita di essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Per
i temi trattati appare opportuno la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IC sez.2 cosi dispone: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, CE
GI NG, CE
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2740/2021 depositato il 10/05/2021
proposto da
Ag.entrate - NE - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 Procuratore Speciale - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 981/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 22/03/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180017978700000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia NE IC Spa per l'annullamento della cartella di pagamento n.29520180017978700000 relativa a tasse auto anno 2014. Al riguardo eccepiva la nullità per inesistenza della notifica tramite pec;
nullità per difetto di motivazione;
nullità per omessa sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento;
nullità per essere la relata in bianco.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva il concessionario NE IC che contestava punto per i motivi di motivi di ricorso in quanto inammissibili e comunque infondati in fatto e in diritto.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n.981/2021 depositata in data 22.03.2021 la CTP di
Messina ha accolto il ricorso sul presupposto della mancanza di prova sulla dovutezza del tributo. Avverso detta sentenza, NE IC ha proposto appello chiedendo la sua riforma in base ai seguenti motivi: nullità della sentenza per errore in procedendo nonché di errore in judicando sotto il profilo del travisamento dei fatti. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito l'appellato che ha contestato i motivi di appello. Inoltre nel riportarsi ai motivi di primo grado ha disconosciuto la documentazione prodotta da parte appellante oltre che ha insistito per la nullità della notifica avvenuta a mezzo pec. Ha insistito per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di appello, formulati dall'appellante, la Corte osserva.
Il collegio nel confermare la sentenza di primo grado, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio può sostituirne la motivazione che ritenga più corretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del “devolutum” quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato. D'altronde, sono gli articoli 353 e 354 cod. proc. civ. a delineare i vizi della sentenza di primo grado giustificanti la regressione della causa, per il resto il giudice d'appello avendo quindi il potere/dovere di decisione sul
“devolutum”, e logicamente ciò include anche l'integrazione della motivazione o il suo inserimento qualora non sia stata fornita. Nel caso in esame, il ricorso doveva essere accolto per avvenuta prescrizione del credito, atteso che parte appellante non ha fornito la prova della notifica di atti interruttivi avvenuti nel triennio tra il sorto il tributo anno 2014 e la notifica dell'atto impugnato avvenuto in data 10.1.2019, atteso che nessuna rilevanza esterna ha la richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore ovvero del concessionario, potendo intervenire la parte non chiamata in giudizio volontariamente o per istanza diretta senza alcuna autorizzazione. Infatti, nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile in litisconsorzio necessario, non imponendo al CE Tributario l'integrazione del contraddittorio. L'onere di chiamata in giudizio dell'ente impositore, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 112/99, incombe al concessionario se non vuole rispondere delle conseguenze della lite senza che la Corte debba o possa ordinare l'integrazione del contraddittorio. Cass. SS.UU. 7514/2022 . Se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre non avviene in senso contrario. Pertanto aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda. (Cass.14991/2020); Cass. 21220/2012). Sostanzialmente nel processo tributario, il giudicato formatosi tra contribuente e il concessionario spiega effetti in ogni caso anche nei confronti dell'ente impositore, indipendentemente dalla denuntiatio litis all'ente impositore la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dal concessionario, senza che costituisca requisito per l'opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario (Cass.
14566/2021.) In conclusione, l'appello merita di essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Per
i temi trattati appare opportuno la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IC sez.2 cosi dispone: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est.