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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Francesca Cosentino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 8287/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 13/07/1977 (c.f. Parte_1
) e residente a [...]C.F._1
PALOMBINI 24, rappresentato e difeso dall'avv. BUONOCUNTO
GIANFRANCO, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nata a [...] Controparte_1
THAILANDIA il 26/08/2003 (c.f. ) e residente a C.F._2
ROMA VIA RAFFAELE PIRIA 31
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM presso il Tribunale 2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di adozione, ai Parte_1 sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di nata a Controparte_1
Phra Nakhon Si Ayutthaya THAILANDIA il 26/08/2003, avendo instaurato con la stessa un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda è figlia della propria attuale compagna, sig.ra , Parte_2 nata dalla precedente unione con il sig. ; Persona_1 acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso della madre dell'adottanda, sig.ra , mentre il padre biologico, Parte_2
a cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, non è comparso e non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito all'istanza di adozione;
rilevato che le parti congiuntamente hanno chiesto che il cognome dell'adottande sia aggiunto a quello dell'adottando, in deroga all'art. 299 c.c.; rilevato che, come da ultimo ribadito dalla Consulta, se entrambe le parti, nel manifestare il consenso all'adozione, si esprimono nel senso di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, è ammissibile una deroga all'art. 299 c.c. in virtù di una interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata del citato articolo, che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra
Costituzione sia come individuo (diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (Corte Cost. sent. 4 luglio 2023 n. 135); 3
rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, in deroga all'art. 299 c.c., che il cognome dell'adottante sia aggiunto a quello dell'adottato, per le ragioni di cui in parte motiva, così diventando “KHOTRAKAEW PIRTI”.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 04/09/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Francesca Cosentino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 8287/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 13/07/1977 (c.f. Parte_1
) e residente a [...]C.F._1
PALOMBINI 24, rappresentato e difeso dall'avv. BUONOCUNTO
GIANFRANCO, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nata a [...] Controparte_1
THAILANDIA il 26/08/2003 (c.f. ) e residente a C.F._2
ROMA VIA RAFFAELE PIRIA 31
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM presso il Tribunale 2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di adozione, ai Parte_1 sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di nata a Controparte_1
Phra Nakhon Si Ayutthaya THAILANDIA il 26/08/2003, avendo instaurato con la stessa un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda è figlia della propria attuale compagna, sig.ra , Parte_2 nata dalla precedente unione con il sig. ; Persona_1 acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso della madre dell'adottanda, sig.ra , mentre il padre biologico, Parte_2
a cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, non è comparso e non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito all'istanza di adozione;
rilevato che le parti congiuntamente hanno chiesto che il cognome dell'adottande sia aggiunto a quello dell'adottando, in deroga all'art. 299 c.c.; rilevato che, come da ultimo ribadito dalla Consulta, se entrambe le parti, nel manifestare il consenso all'adozione, si esprimono nel senso di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, è ammissibile una deroga all'art. 299 c.c. in virtù di una interpretazione non rigida ma costituzionalmente orientata del citato articolo, che tenga in considerazione la nuova funzione assolta dall'istituto e che sia rispettosa dei diritti inviolabili della persona, intesa dalla nostra
Costituzione sia come individuo (diritto al nome), sia nelle formazioni sociali (Corte Cost. sent. 4 luglio 2023 n. 135); 3
rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, in deroga all'art. 299 c.c., che il cognome dell'adottante sia aggiunto a quello dell'adottato, per le ragioni di cui in parte motiva, così diventando “KHOTRAKAEW PIRTI”.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 04/09/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)