Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2026REG.PROV.COLL.
N. 00112/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Palermo - Area Pianificazione del Territorio - Settore Edilizia Privata - Ufficio Edilizia Privata - U.O. 15, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 01845/2023, resa tra le parti, e del conseguente annullamento:
- del provvedimento n. -OMISSIS- del 16 dicembre 2013, emesso dal Comune di Palermo - Area pianificazione del territorio - Settore Edilizia Privata - Ufficio Edilizia Privata - U.O. 15, notificato al Sig. -OMISSIS- in data 19 maggio 2014, avente ad oggetto il diniego della domanda di concessione in sanatoria ex legge n. 326 del 2003 inoltrata il 10 dicembre 2004, prot. n. 51394;
- di ogni ulteriore atto o comportamento precedente, susseguente o comunque richiamato o connesso, nonché adottato in esecuzione del provvedimento sopra menzionato, anche se allo stato ignoti negli estremi e nell'esatto contenuto;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. ST Di TT e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. -OMISSIS-, unitamente alla coniuge, risulta comproprietario di un manufatto edilizio sito nel territorio del Comune di Palermo, in contrada -OMISSIS- (strada -OMISSIS-), composto da un piano cantinato destinato a magazzino e da due elevazioni fuori terra destinate a civile abitazione, realizzato in assenza di titolo abilitativo.
Rappresenta l’interessato che l’immobile insisterebbe su terreni riconducibili alla sfera proprietaria della coniuge e sarebbe funzionalmente connesso allo svolgimento di attività agricola.
Assumendo che l’intervento fosse stato ultimato entro il mese di marzo 2003, in data 10 dicembre 2004, l’interessato presentava istanza di rilascio di titolo edilizio in sanatoria ai sensi della l. n. 326/2003 (c.d. “terzo condono”), protocollata al n. -OMISSIS-.
Con provvedimento di diniego n. -OMISSIS- del 16 dicembre 2013, notificato il 19 maggio 2014, il Comune di Palermo respingeva la domanda di sanatoria. Il diniego veniva motivato, in sintesi, sulla base di due concorrenti ordini di ragioni: da un lato, la ricaduta dell’immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico; dall’altro, la contestazione circa l’epoca di realizzazione della seconda elevazione fuori terra, che – secondo l’Amministrazione – non sarebbe risultata visibile nella documentazione aerofotogrammetrica del 2003.
2. Avverso tale diniego il sig. -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, iscritto al n. 2276/2014 R.G., deducendo, per quanto qui rileva: la violazione e falsa applicazione della disciplina del terzo condono, sostenendo la sua praticabilità in Sicilia anche in presenza di vincoli paesaggistici c.d. “relativi”; nonché l’erroneità dei presupposti fattuali posti a base della contestazione comunale sulla datazione della seconda elevazione fuori terra.
Nel giudizio di primo grado il Comune si costituiva; successivamente, con decreto presidenziale n. 1759 del 12 dicembre 2022, il processo veniva dichiarato interrotto in ragione della sopravvenuta cancellazione dall’albo del difensore dell’ente, e parte ricorrente riassumeva il giudizio con atto del 9 gennaio 2023. Dopo la riassunzione, l’Amministrazione non si ricostituiva. In prossimità dell’udienza, parte ricorrente depositava documenti (27 marzo 2023) e memoria (7 aprile 2023), mentre altra documentazione depositata il 5 maggio 2023 veniva dichiarata tardiva dal Collegio.
3. Con sentenza n. 1845/2023, pronunciata l’8 maggio 2023 e depositata il 6 giugno 2023, il T.A.R. Sicilia rigettava il ricorso, ritenendo assorbente l’ostatività del vincolo paesaggistico alla sanatoria ex l. n. 326/2003, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022, e reputando, conseguentemente, irrilevante anche la contestazione relativa alla datazione della seconda elevazione fuori terra.
4. Il sig. -OMISSIS- proponeva quindi appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e, per l’effetto, l’annullamento del diniego n. -OMISSIS- del 16 dicembre 2013. L’appellante censura, in particolare, la statuizione di tardività della documentazione depositata il 5 maggio 2023; insiste sulla prospettata praticabilità del condono in Sicilia per i vincoli “relativi”; ribadisce le doglianze sulla datazione dell’opera entro il marzo 2003; e valorizza, quale elemento sopravvenuto, la nota della Soprintendenza prot. n. 0024583 del 22 dicembre 2023, nella quale si afferma l’accoglibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità (con prescrizioni progettuali e sanzione), ritenendola significativa anche in relazione al tema del vincolo paesaggistico.
Nel giudizio di appello si costituiva il Comune di Palermo, depositando memoria di costituzione e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, richiamando – tra l’altro – la portata della pronuncia della Corte costituzionale n. 252/2022.
5. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto tardiva la documentazione depositata il 5 maggio 2023 e ha dichiarato di non poterne tenere conto. Egli sostiene che tale produzione riguarderebbe un documento formatosi successivamente alla scadenza dei termini ordinari (richiamando la data del 18 aprile 2023) e che, pertanto, l’acquisizione avrebbe dovuto essere consentita; aggiunge che l’omessa considerazione del deposito avrebbe inciso in modo determinante sull’esito del giudizio.
Il Collegio reputa necessario affrontare la doglianza con particolare ampiezza, anche per evitare che l’esito del presente giudizio possa essere rappresentato come effetto di una mera preclusione processuale. Per tale ragione, la questione viene esaminata prescindendo, per quanto possibile, dal solo profilo della tempestività, e verificando invece se la documentazione invocata presenti effettiva decisività rispetto al fondamento sostanziale della sentenza impugnata.
Occorre premettere, in questa prospettiva, che l’appellante invoca la sanatoria straordinaria di cui alla l. n. 326/2003 e, in particolare, il requisito temporale dell’ultimazione delle opere entro il 31 marzo 2003, deducendo che l’intervento sarebbe stato completato entro il mese di marzo 2003; ed è altresì dato pacifico che l’istanza di condono sia stata presentata in data 10 dicembre 2004, prot. n. -OMISSIS-. Tali coordinate cronologiche, tuttavia, non sono state ritenute decisive dal primo giudice, poiché la sentenza impugnata ha fondato il rigetto su una ragione assunta come assorbente: la non praticabilità della sanatoria edilizia richiesta ai sensi della l. n. 326/2003 in presenza del vincolo paesaggistico, nel senso ricostruito alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022. Il giudice di prime cure ha considerato recessive le ulteriori questioni fattuali dedotte – inclusa quella relativa alla datazione della seconda elevazione fuori terra – ritenendole comunque incapaci di mutare l’esito una volta affermata l’ostatività del vincolo ai fini del terzo condono.
Ne consegue che l’eventuale acquisizione della produzione del 5 maggio 2023 potrebbe assumere rilievo demolitorio soltanto se introducesse un elemento realmente idoneo a incidere sul presupposto assorbente appena ricordato, e dunque sulla sussistenza o operatività del vincolo nella fattispecie concreta, ovvero sulla conclusione giuridica circa la preclusione della sanatoria condonistica ex l. n. 326/2003 in area vincolata come ricostruita alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale. Tuttavia, dalla stessa impostazione dell’appellante si ricava che la produzione del 5 maggio 2023 è riferita a iniziative di interlocuzione e acquisizione documentale presso l’Amministrazione preposta alla tutela paesaggistica e, per come descritta, non presenta un contenuto tale da incidere direttamente sul perno giuridico che sorregge la decisione impugnata.
In questa prospettiva, e poiché l’appellante attribuisce alla sopravvenienza un valore sostanzialmente “risolutivo”, il Collegio reputa doveroso soffermarsi espressamente sulla nota della Soprintendenza prot. n. 0024583 del 22 dicembre 2023, evocata quale elemento sopravvenuto idoneo a rimettere in discussione l’impianto decisorio della sentenza impugnata. La lettura dell’atto, condotta con rigorosa aderenza al suo tenore letterale, non consente tuttavia di attribuirgli il significato che l’appellante intende desumerne.
La Soprintendenza afferma che l’istanza di “N.O. in sanatoria” “risulta accoglibile” soltanto a condizione che venga ripresentato un progetto di completamento conforme a prescrizioni puntuali (eliminazione della scala curvilinea e previsione di scala retta in aderenza al prospetto; sostituzione dei ballatoi con balconi limitati alle zone in corrispondenza delle porte-finestre). Ma, soprattutto, la medesima nota precisa che le opere sono state realizzate “senza la preventiva autorizzazione” paesaggistica e che, per tale ragione, “sono abusive”; aggiunge che il loro mantenimento è subordinato al pagamento delle sanzioni quantificate in euro 74.504,79; e conclude che il “provvedimento definitivo verrà rilasciato in data successiva” soltanto “una volta attestato l’avvenuto pagamento” e all’adempimento delle prescrizioni progettuali. Ne discende che l’atto sopravvenuto, lungi dal descrivere una regolarizzazione già compiuta, prospetta un percorso eventuale e condizionato e, al tempo stesso, ribadisce testualmente l’abusività delle opere sul piano paesaggistico, delimitando con chiarezza la propria portata.
È poi decisivo mantenere ferma la distinzione tra il segmento paesaggistico e quello del condono edilizio. La nota della Soprintendenza, per oggetto e contenuto, si colloca nell’alveo della compatibilità paesaggistica e della correlata disciplina sanzionatoria; il diniego impugnato e la sentenza del Tar Sicilia, invece, riguardano la sanatoria edilizia condonistica ex l. n. 326/2003, che il primo giudice ha ritenuto preclusa in ragione del vincolo alla luce della Corte costituzionale n. 252 del 2022. Anche attribuendo all’atto il massimo rilievo quale documento sopravvenuto e anche valutandolo espressamente, esso non appare idoneo, allo stato, a incidere sulla ratio assorbente del rigetto: da un lato, perché presuppone esso stesso la ricaduta dell’intervento in zona vincolata; dall’altro, perché qualifica le opere come abusive e subordina il relativo mantenimento a un percorso condizionato e non ancora definito.
Peraltro, la sopravvenienza invocata dall’appellante non appare idonea a mutare l’esito del giudizio anche sotto un profilo cronologico-funzionale. L’atto del 22 dicembre 2023 interviene infatti a distanza di anni rispetto alla presentazione dell’istanza di condono (10 dicembre 2004) e rispetto alla conclusione negativa del relativo procedimento comunale; inoltre, esso non si presenta come provvedimento paesaggistico definitivo, ma come comunicazione condizionata, che differisce espressamente il rilascio del “provvedimento definitivo” all’attestazione del pagamento della sanzione e all’adempimento delle prescrizioni progettuali. In tale quadro, anche a voler ritenere che l’assenso paesaggistico possa assumere, in astratto, rilevanza nel procedimento edilizio, la sua acquisizione sopravvenuta e condizionata non potrebbe, comunque, essere intesa come atto idoneo a “riattivare” o ampliare ex post il perimetro del condono edilizio, che resta governato dai suoi presupposti e limiti legali, quali ricostruiti – per la Regione Siciliana – alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022 e recepiti dal primo giudice nella sentenza impugnata.
In definitiva il primo motivo deve essere respinto.
II. Con il secondo motivo l’appellante, pur muovendo dalle coordinate temporali proprie del c.d. terzo condono, mira in sostanza a scardinare l’impianto della sentenza impugnata sostenendo che, una volta dimostrata l’ultimazione dell’intervento entro il 31 marzo 2003 e considerata la presentazione dell’istanza di sanatoria in data 10 dicembre 2004 (prot. n. -OMISSIS-), la domanda di condono dovrebbe essere comunque scrutinata in senso favorevole, nonostante la ricaduta dell’intervento in area vincolata.
Il motivo non può essere condiviso.
È vero che l’istituto invocato dall’appellante è strutturato anche intorno a coordinate cronologiche: la disciplina del terzo condono presuppone che l’abuso rientri nel perimetro temporale normativamente definito, ed è per questo che l’appellante insiste sull’ultimazione entro il 31 marzo 2003 e richiama la data di presentazione dell’istanza. Tuttavia, proprio tale impostazione mostra il limite della censura, perché tende a trasformare un presupposto necessario in un criterio di per sé sufficiente. Il condono straordinario non opera, però, come un automatismo che si attiva al solo ricorrere di una data: l’eccezionalità dell’istituto è delimitata non solo da un perimetro cronologico, ma anche da limiti sostanziali di ammissibilità, che circoscrivono rigidamente l’area del condonabile.
È precisamente su tale piano che si colloca la ratio decidendi della sentenza impugnata, che il motivo non riesce a scalfire. Il giudice di prime cure ha ritenuto assorbente l’operatività del vincolo paesaggistico, reputandolo ostativo alla sanatoria ex l. n. 326/2003 nel senso ricostruito alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022. Tale pronuncia, come risulta dagli atti di causa, chiarisce che, in Sicilia, il rinvio regionale al regime del terzo condono deve intendersi come recepimento integrale della disciplina statale, e dunque anche dei limiti che ne delimitano l’applicazione; tra tali limiti viene in rilievo quello che attribuisce efficacia preclusiva alla presenza del vincolo, senza che tale preclusione venga meno per il solo fatto che non si versi in ipotesi di inedificabilità assoluta. Ne discende che la riconducibilità dell’intervento al perimetro temporale del condono non è in grado, da sola, di superare il limite legale che opera in presenza del vincolo e che il primo giudice ha correttamente ritenuto decisivo.
Sotto questo profilo, la censura dell’appellante finisce per sovrapporre un presupposto a una garanzia che l’ordinamento non contempla. Il requisito temporale dell’ultimazione e la presentazione dell’istanza sono condizioni di accesso al procedimento di sanatoria; ma non neutralizzano i limiti sostanziali alla condonabilità, i quali continuano a operare come barriere legali all’accoglimento della domanda.
In tale cornice, la valorizzazione della sopravvenuta nota della Soprintendenza del 22 dicembre 2023 non muta i termini del problema, ma, se mai, rende ancora più evidente la fragilità della prospettazione attorea. Anche a voler riconoscere al documento il massimo rilievo quale sopravvenienza, esso si colloca nel distinto segmento della compatibilità paesaggistica e della correlata disciplina sanzionatoria, qualificando le opere come abusive per mancanza della preventiva autorizzazione e subordinandone l’eventuale mantenimento a prescrizioni progettuali e al pagamento di una sanzione, con differimento del “provvedimento definitivo” alla previa attestazione dell’avvenuto pagamento. In nessun punto, dunque, l’atto sopravvenuto assume la funzione di titolo edilizio in sanatoria, né reca una statuizione idonea a incidere, sul piano del condono edilizio, sul limite legale operante alla luce della Corte costituzionale n. 252 del 2022.
Ma vi è, in aggiunta, un profilo che merita di essere esplicitato, perché illumina la reale portata dell’argomento dell’appellante. L’impostazione attorea, se portata alle sue conseguenze, condurrebbe a un risultato sistematicamente insostenibile: valorizzando una sopravvenuta interlocuzione dell’Autorità paesaggistica come elemento idoneo, di per sé, a riaprire la via del condono, l’appellante finisce per postulare che l’accesso alla sanatoria straordinaria non sarebbe governato da termini e presupposti rigidamente delimitati, ma potrebbe essere “riattivato” in qualsiasi momento mediante la mera acquisizione di un atto endoprocedimentale, per di più condizionato e non definitivo, con effetto di sostanziale rimessione in bonis del richiedente.
Una simile conclusione, tuttavia, non trova alcun appiglio nella disciplina invocata. Il condono straordinario è istituto eccezionale, strutturalmente ancorato a un perimetro cronologico e a limiti sostanziali di ammissibilità; esso non tollera, per sua natura, meccanismi di “reviviscenza” indefinita, né consente di trasformare un atto sopravvenuto – e per giunta collocato nel distinto segmento paesaggistico – in un fattore capace di dilatare ex post il perimetro della sanatoria o di neutralizzarne i limiti legali. In altri termini, la legge non prevede – e la logica stessa dell’istituto esclude – che la successiva acquisizione di atti istruttori o interlocutori possa operare come rimessione in termini permanente, elidendo la rigidità dei presupposti del condono e, segnatamente, il limite connesso alla ricaduta dell’abuso in area vincolata.
In definitiva, il secondo motivo non coglie nel segno perché, pur insistendo sul rispetto dei termini temporali del condono, non si confronta utilmente con il limite sostanziale ritenuto dirimente dal primo giudice.
III. Con il terzo motivo l’appellante torna a misurare la causa col metro della prova: sostiene che il Comune avrebbe errato nel negare l’ultimazione dell’intervento entro il 31 marzo 2003 e invoca, a sostegno, le risultanze della documentazione tecnica – in particolare aerofotogrammetrica – dalle quali vorrebbe desumere che la seconda elevazione fuori terra fosse già presente.
Il motivo non persuade.
La sentenza impugnata non ha posto a fondamento del rigetto una carenza dimostrativa sull’ultimazione, ma ha individuato un limite di ordine sostanziale, ritenuto assorbente: l’ostatività del vincolo paesaggistico rispetto alla sanatoria ex l. n. 326/2003, nel senso ricostruito alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2022. In presenza di tale limite, la controversia non si risolve stabilendo se una sagoma si colga o no in un’immagine, o se una quota possa essere ricostruita con maggiore o minore attendibilità: si risolve perché, anche a voler ammettere l’ultimazione entro la data utile, resterebbe comunque preclusa la via della sanatoria.
Ne consegue che la censura dell’appellante, pur accurata sul piano tecnico, non incide sul fondamento della decisione impugnata e non ha, pertanto, attitudine a determinarne la riforma.
IV. Con il quarto motivo l’appellante censura la statuizione sulle spese di lite del primo grado, chiedendone la riforma sia in ragione dell’invocata riforma della sentenza, sia, in ogni caso, sotto il profilo del quantum , sul rilievo che il Comune non si sarebbe costituito dopo la riassunzione del giudizio e che la liquidazione sarebbe sproporzionata.
Il motivo non è fondato.
In primo luogo, venendo il presente appello respinto, viene meno in radice il presupposto principale su cui l’appellante innesta la domanda di revisione della regolamentazione delle spese del primo grado, atteso che la soccombenza resta ferma e la relativa regola trova naturale applicazione.
In secondo luogo, la censura sul quantum non persuade. La sentenza impugnata liquida le spese in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, importo che, per la natura e la durata del giudizio (n.g.r. 2276/2014) e per l’attività processuale complessivamente sviluppata in causa, non appare manifestamente eccedente né irragionevole; né la mancata rinnovazione della costituzione dopo la riassunzione, pur risultando dalla sentenza, è di per sé sufficiente a rendere incongrua la liquidazione, trattandosi di controversia nella quale il Comune risulta comunque parte evocata e interessata e nella quale la regolazione delle spese è stata operata dal primo giudice secondo la regola della soccombenza, con una quantificazione contenuta.
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell’appello, non essendo emersi profili idonei a scalfire la ratio assorbente posta a fondamento della sentenza impugnata, né risultando decisivi, in senso tecnico, i profili documentali e fattuali riproposti dall’appellante.
La peculiarità delle questioni di diritto esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.g.r. 112 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT GI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
ST Di TT, Consigliere, Estensore
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST Di TT | RT GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.