Articolo 1 della Legge 3 marzo 1960, n. 185
Articolo 2
Versione
23 marzo 1960
Art. 1.
Con effetto dal 1 luglio 1959, il terzo comma dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e' sostituito con il seguente:
"L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente primo comma:
a) e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
b) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile, ne' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento;
c) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
d) non e' dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13 , o da disposizioni analoghe".
Con effetto dal 1 luglio 1959, il quarto comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e' sostituito con il seguente:
"L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo:
a) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
b) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
c) non compete per le pensioni pagabili all'estero".
Entrata in vigore il 23 marzo 1960
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