Art. 4.
E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi istituiti in via provvisoriali presso l'Universita' di Cagliari nell'anno accademico 1950-51, e relativi agli insegnamenti della sezione di ingegneria civile (sottosezione edile).
E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi istituiti in via provvisoriali presso l'Universita' di Cagliari nell'anno accademico 1950-51, e relativi agli insegnamenti della sezione di ingegneria civile (sottosezione edile).