Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 2
È ammissibile la proposizione per la prima volta in appello della domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cod. proc. civ. con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio. (Poiché nella specie la parte contro cui la domanda era stata proposta si era costituita solo in appello, la S.C. ha rilevato che la domanda ex art. 96 non poteva riferirsi che al giudizio d'appello).
In caso di proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di società incorporata da un altra società, posteriormente alla iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, l'inesistenza del soggetto indicato nell'atto comporta l'assoluta incertezza circa l'identità della parte, e quindi una nullità dell'atto inerente alla costituzione del contraddittorio, inquadrabile nell'ambito del combinato disposto, applicabile per analogia, degli artt. 163, n. 2, e 164 cod. proc. civ. Tale nullità è sanabile per effetto dell'instaurazione del contraddittorio mediante la notificazione del controricorso della società incorporante entro il termine utile per l'impugnazione, e al riguardo rileva anche la proroga del relativo termine annuale (art. 327) di cui al disposto dell'art. 328, terzo comma, configurabile se l'estinzione del soggetto incorporato si sia verificata dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (purché prima della scadenza del termine annuale).
Commentario • 1
- 1. Danno da dequalificazione professionale va valutato in via equitativaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 giugno 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1999, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR GE, MA CA, elettivamente domiciliati ROMA PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INTERCONTINENTALE ASSIC SPA, NT RO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 08889/97 proposto da:
WINTERTHUR ASSIC SPA NQ incorporante per fusione della SPA INTERCONTINENTALE ASS.NI, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI ANTONELLI 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO PACE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MA CA, RR GE, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n. 07477/97 proposto da:
NT RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato LEVATO BIAGIO FRANCESCO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INTERCONTINENTALE ASSIC SPA, RR GE, MA CA;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n. 08890/97 proposto da:
WINTERTHUR ASSIC SPA NQ incorporante per fusione la SPA INTERCONTINENTALE ASS.NI, con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI ANTONELLI 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO PACE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NT RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72. presso lo studio dell'avvocato LEVATO BIAGIO FRANCESCO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1970/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 10/05/96 e depositata il 23/05/96 (R.G.3594/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/98 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Biagio Francesco LEVATO (per delega Avv. F. BIASIOTTI MOGLIAZZA);
udito l'Avvocato Ferdinando PACE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il ricorso RR+1:
accoglimento; per il ricorso incidentale WINTERTHUR: il rigetto dei primi due motivi e l'assorbimento degli altri;
per il ricorso NT: accoglimento dei primi due motivi, il rigetto del terzo e l'assorbimento del 4^ e 5^; per il ricorso incidentale WINTERTHUR: il rigetto dei primi due motivi e l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 12.1.1973 AN ER e LO MA riportarono lesioni a seguito dello scontro dell'autovettura sulla quale viaggiavano come passeggeri, condotta dal proprietario TR PI, con l'autoveicolo condotto da LI TI.
Con sentenza n. 12423 del 18.9.1993 il tribunale di Roma, decidendo sulle domande proposte dal ER e dal MA nei confronti del PI e su quella di manleva proposta dal PI nei confronti della contumace s.p.a. CO Assicurazioni, presso la quale era volontariamente assicurato anche per la responsabilità civile verso i trasportati con un massimale di L. 15.000.000 per ogni persona, ha ritenuto il PI esclusivamente responsabile del sinistro e lo ha condannato, in solido con l'assicuratore, al pagamento di L. 75.044.000 in favore del MA e di L. 17.930.000 in favore del ER, oltre agli interessi ed alle spese.
Nella esposizione del fatto il tribunale ha ricordato che con sentenza del 22.12.1980, passata in giudicato, il tribunale di Roma aveva rigettato la domanda proposta dai due trasportati nei confronti del TI, conducente dell'altro autoveicolo, e, ravvisata la esclusiva responsabilità del chiamato in causa PI, lo aveva condannato al risarcimento dei danni riportati dallo stesso TI;
e che, ancora, con sentenza n. 11477 del 1988, decidendo sulla domanda proposta dal PI nei confronti del proprio assicuratore volta alla declaratoria dell'obbligo dell'CO di tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie del TI, aveva accolto la domanda ai sensi dell'art. 1917 c.c. previo rigetto dell'eccezione di prescrizione della CO stessa.
2. La menzionata sentenza n. 12423 del 1993 fu appellata dalla società CO Assicurazioni e, in via incidentale, dal ER e dal MA, nonché dal PI.
Con sentenza n. 1970 del 23.5.1996 la corte d'appello di Roma ha rigettato il primo motivo dell'appello principale ed accolto il secondo escludendo, quanto al primo motivo, che il MA ed il ER avessero rinunciato alla solidarietà nei confronti del PI (e, di conseguenza, nei confronti della società assicuratrice) ed affermando, quanto al secondo, che il credito del MA e del ER era prescritto nei confronti dell'assicuratore in quanto il riconoscimento del debito da parte del PI del 27.3.1987 non poteva spiegare effetto nei confronti del condebitore solidale ai sensi dell'art. 1309 c.c.. Ha inoltre accolto l'appello incidentale del MA e del ER in ordine alla rivalutazione monetaria degli importi e rigettato quello del PI in punto di condanna dell'assicuratore per mala gestio e per danni da responsabilità processuale aggravata, conclusivamente condannando il solo PI al risarcimento dei danni subiti dai due trasportati e tutti e tre alla rifusione delle spese processuali del doppio grado a favore della CO.
3. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione AN ER e LO MA sulla base di due motivi, cui resiste la s.p.a. WI Assicurazioni, incorporante per fusione della s.p.a. CO Assicurazioni, che propone anche ricorso incidentale condizionato, fondato su quattro motivi, cui resistono con controricorso il ER ed il MA.
Ricorre anche, autonomamente, TR PI, articolando cinque motivi di censura, cui resiste la s.p.a. WI Assicurazioni, che propone anche ricorso incidentale affidato a quattro motivi, ai quali il PI resiste con controricorso.
Sia il PI che la società WI hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Va preliminarmente esaminata la questione, prospettata dalla controricorrente WI, di inammissibilità dei ricorsi proposti dal ER e dal MA e dal PI in quanto notificati alla s.p.a. CO Assicurazioni alle date del 30.5.1997 e del 4.6.1997, quando tale società non era più esistente per essere stata incorporata dalla s.p.a. WI Assicurazioni con atto annotato nel registro delle imprese sin dal 23.4.1997, secondo quanto risultava dalla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6.5.1997. L'eccipiente nega che la propria costituzione abbia sanato il vizio, trattandosi di erronea identificazione del soggetto nei cui confronti era stata proposta l'impugnazione.
2.1. La questione è infondata.
I ricorsi risultano effettivamente proposti nei confronti di soggetto inesistente, essendosi la società incorporata estinta, con la successione della società incorporante nei rapporti che ad essa facevano capo, a decorrere dalla iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese (artt. 2504 e 2504 bis c.c.), intervenuto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in epoca anteriore alla notificazione del ricorso per cassazione presso il procuratore costituito. L'errata identificazione del soggetto evocato in giudizio ha dunque comportato la nullità del ricorso. Si tratta di nullità derivante dall'assoluta incertezza circa l'identità della parte, inerente dunque non alla notificazione dell'atto ma alla costituzione del contraddittorio, come tale inquadrabile nell'ambito del combinato disposto, applicabile per analogia, degli artt. 163, n. 2, e 164 c.p.c.. Tale nullità è stata tuttavia sanata dalla instaurazione del contraddittorio con la società succeduta alla prima (che ha notificato il controricorso il 7.7.1997 e lo ha depositato il 16.7.1997) entro il termine utile per impugnare rispetto alla data della pubblicazione (23.5.1996) della non notificata sentenza della corte d'appello, che non era pertanto passata in giudicato. In virtù del disposto di cui all'art. 328, terzo comma, c.p.c., infatti, il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. è prorogato di sei mesi dal giorno di uno degli eventi di cui all'art. 299 c.p.c. (fra i quali rientra l'estinzione della società) se l'evento si verifica entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza. Nella specie l'estinzione della società incorporata s'è verificata con effetto dal 23.4.1997, entro l'anno ma dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata, risalente al 23.5.1996, con la conseguenza che il termine per impugnare veniva a scadere il 23.10.1997, pur senza computare il periodo di sospensione feriale. La costituzione della parte destinataria del ricorso prima della formazione del giudicato ha dunque sanato il vizio di cui s'è detto (Cass. n. 7045/92, 10372/93, 3762/95, in motivazione).
3. Il ricorrente PI prospetta, dal canto suo, l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale della WI per non essere stata indicata "la qualità ed il titolo che abilita il mandatario a conferire la procura alle liti al difensore".
3.1. Anche tale questione è priva di fondamento poiché la procura è stata rilasciata dal dott. Vittorio Lusvarghi, qualificato sia nel corpo della procura che nell'intestazione del controricorso "dirigente e legale rappresentante" della s.p.a. WI Assicurazioni.
L'indicazione nominativa della persona fisica che si dichiari investita dei poteri rappresentativi della parte rappresentata (nella specie società per azioni) contiene tutti gli elementi sufficienti al controllo della effettiva sussistenza di tali poteri, con la conseguenza che la procura rilasciata dalla medesima persona al difensore deve ritenersi del tutto regolare, quand'anche difetti dell'ulteriore indicazione delle specifiche funzioni cui i poteri rappresentativi sono collegati.
A) I RICORSI PROPOSTI DAL RR E DAL MA E DAL NT.
4. I due motivi del ricorso del ER e del MA sono identici ai primi due motivi del ricorso del PI, sicché le osservazioni che seguono vanno riferite ai rispettivi motivi di ciascun ricorso.
4.1. Col primo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e, per quanto occorra, dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte di merito condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore della s.p.a. CO Assicurazioni benché a tale giudizio essa non avesse partecipato.
4.2. La contumacia della società CO nel giudizio di primo grado rende palese la fondatezza della censura, essendo stata la condanna al rimborso delle spese processuali pronunciata in difetto del suo stesso presupposto.
5.1. Col secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1917, 1292, 1309, 1310, 2944 e 2947 c.c., in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Premettono i ricorrenti che con atto pubblico del 27.3.1987 il PI aveva riconosciuto il buon diritto del ER e del MA ad essere risarciti e l'intervenuta, regolare interruzione della prescrizione nei suoi confronti.
Osservano poi che all'epoca del fatto dannoso non era ancora stato emanato il d.l. n. 855 del 1976, convertito in legge 26.2.1997, n.39, sicché la responsabilità civile verso i trasportati era estranea all'ambito applicativo della l. n. 990 del 1969, ma trovava la sua disciplina esclusivamente nell'art. 1917 c.c. in quanto avesse costituito oggetto - come nella specie - di una copertura assicurativa ulteriore rispetto a quella obbligatoria per legge. Rilevano dunque che, in siffatto contesto, la corte di merito aveva erroneamente fatto applicazione delle norme dettate in materia di obbligazioni solidali ad un'obbligazione che solidale non era, posto che l'unico obbligato nei confronti dei danneggiati era l'assicurato danneggiante e che la condanna dell'assicuratore al pagamento diretto ai terzi danneggiati era stata pronunciata dal tribunale in applicazione dell'art. 1917, comma 2, c.c.. 5.2. La censura è fondata.
La corte di merito ha apoditticamente ed erroneamente presupposto che si vertesse in fattispecie di obbligazione solidale laddove ha affermato che "l'avvenuto riconoscimento del debito da parte del PI non può spiegare effetti, ai sensi degli artt. 2944, 1309 e 1310 c.c. nei confronti della condebitrice solidale CO, in ordine alla quale la pretesa vantata dal MA e dal ER si era ormai prescritta. La dichiarazione del PI ha pertanto come conseguenza l'accollo del debito nel confronti dei trasportati a suo solo carico senza la possibilità di rivalsa verso la società assicuratrice" (pagina 4 della gravata sentenza). Il debito non era infatti solidale giacché il rapporto era inequivocamente regolato dall'art. 1917, primo comma, c.c., a mente del quale nell'assicurazione della responsabilità civile unico obbligato nei confronti del terzo danneggiato è l'assicurato, che l'assicuratore è obbligato a tenere indenne di quanto questi deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. L'obbligazione dell'assicuratore, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo all'assicurato, costituisce debito di valuta e trova la sua fonte nel contratto d'assicurazione; mentre quella dell'assicurato nei confronti del terzo è debito di valore ed ha origine dal fatto illecito produttivo del danno. Il danneggiato non può dunque vantare alcun diritto nei confronti dell'assicuratore (con esclusione dei casi di cui alla legge n. 990 del 1969, inapplicabile nella specie) in quanto del tutto estraneo al rapporto giuridico che sorge per effetto del contratto di assicurazione della responsabilità civile, non inquadrabile nello schema del contratto a favore di terzo.
La facoltà dell'assicuratore di pagare direttamente al terzo l'indennità dovuta o l'obbligo di farlo se l'assicurato lo richieda (art. 1917, secondo comma, c.c.) non alterano in alcun modo la radicale diversità della posizione dell'assicurato e del terzo nei confronti dell'assicuratore che, pagando al terzo entro il limite del massimale (maggiorato di svalutazione ed interessi in caso di cosiddetta mala gestio), adempie comunque il debito di indennizzo derivante dal contratto d'assicurazione nei confronti dell'assicurato, pur se con effetto estintivo totale o parziale (in caso di insufficienza del massimale) dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato. Nel caso in esame, dunque, non esisteva un'obbligazione solidale tra assicurato ed assicuratore all'atto in cui, nel 1987, il PI, riconobbe il proprio debito risarcitorio nei confronti dei danneggiati ER e MA. Nè, evidentemente, può in alcun modo incidere su tali conclusioni la condanna "solidale" del PI e dell'CO pronunciata dal Tribunale nel 1993, oltre sei anni dopo, a seguito della richiesta formulata dal PI in un giudizio iniziato nel 1990.
6. Restano assorbiti il terzo ed il quarto motivo del ricorso del PI, con i quali vengono denunciate, agli stessi effetti caducatori, violazione e falsa applicazione, rispettivamente, dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 1310 c.c.. 7. Con il quinto ed ultimo motivo il PI censura la sentenza per "violazione dell'art. 345 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 96 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c." per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che la domanda, formulata in appello, di condanna dell'CO "ex art. 96 c.p.c. per mala fede processuale" fosse stata (inammissibilmente) proposta per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c.. La censura è limitata a tale aspetto e non investe la pronuncia della corte di merito in riferimento alla ravvisata inammissibilità della domanda di condanna della società assicuratrice per mala gestio "indipendentemente dal massimale di polizza, ancorché il massimale fosse stato rivalutato dal giudice di primo grado".
7.1. La censura è fondata nel senso che segue.
La condanna per responsabilità processuale aggravata, formulata per la prima volta in appello senza alcun riferimento - come nella specie - al grado di giudizio in relazione al quale il richiedente assume che l'altra parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, è inammissibile in riferimento al giudizio di primo grado ma non anche al grado di giudizio nel quale sia formulata. Nella specie, essendo la società CO rimasta contumace in primo grado, era di tutta evidenza che la richiesta di condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non poteva che riferirsi al giudizio di appello. E sul punto la corte di merito avrebbe dovuto senz'altro pronunciarsi, non essendo neppure ipotizzabile che la domanda potesse essere formulata, in riferimento al grado di appello, nel corso del giudizio di primo grado.
B) I RICORSI INCIDENTALI DELLA S.P.A. WINTERTHUR ASSICURAZIONI.
8. Con i due ricorsi incidentali la s.p.a. WI Assicurazioni s.p.a. (succeduta alla CO Assicurazioni s.p.a.) articola quattro identici motivi di censura.
8.1. Col primo si duole - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 22, l. 24.12.1969, n. 990, e 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. - che la corte territoriale non abbia ritenuto improponibile la domanda proposta dal ER e dal MA contro l'assicurato PI per omessa richiesta del risarcimento all'assicuratore nelle forme di cui all'art. 22 citato, che i danneggiati erano tenuti ad osservare per il solo fatto che sussisteva una copertura assicurativa, essendo ininfluente che non disponessero dell'azione diretta verso l'assicuratore.
8.2. La censura è priva di pregio poiché l'onere della preventiva richiesta all'assicuratore ai sensi dell'art. 22, l. n. 990 del 1969 concerne solo l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti per i quali l'assicurazione sia obbligatoria, com'è reso evidente dalla lettera della menzionata disposizione e da ragioni di logica sistematica.
Nella specie, essendo stata l'obbligatorietà dell'assicurazione per i danni subiti dai trasportati introdotta in epoca successiva a quella del fatto, le speciali regole poste dalla legge n. 990 del 1969 non potevano trovare applicazione.
9. Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1301 e 1311, secondo comma, c.c., nonché per insufficienza e contraddittorietà della motivazione per avere la corte d'appello escluso che il MA ed il ER avessero - agendo in altra causa nei confronti del conducente dell'altra autovettura - rinunciato alla solidarietà nei confronti del PI, nell'erroneo assunto che essi avessero agito pro quota, mentre in realtà avevano chiesto l'intero risarcimento al TI.
9.1. La censura è destituita di ogni fondamento in quanto la corte d'appello ha affermato l'esatto contrario, laddove ha sostenuto che non ricorrevano "i presupposti della richiamata normativa (art. 1311, secondo comma, n. 2, c.c.) secondo la quale la presunzione di rinuncia si verifica se il creditore ha agito giudizialmente pro quota con l'adesione del debitore convenuto".
La corte ha dunque ritenuto che al TI fosse stato chiesto l'intero risarcimento, come sostengono anche i ricorrenti, che tuttavia proprio a questo pretendono di collegare l'effetto della rinunzia alla solidarietà in totale antinomia col disposto della norma richiamata, la quale invece stabilisce che "rinunzia alla solidarietà il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui" (come non era avvenuto), e non anche il creditore che abbia agito per l'intero (come era pacificamente accaduto).
10. Col terzo motivo viene denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta inoperatività della garanzia ex art. 1915 c.c., ritenuta dalla corte assorbita dalla ravvisata prescrizione di diritti dell'assicurato.
10.1. La censura è infondata in quanto la questione era appunto assorbita dalla ravvisata prescrizione del diritto dell'assicurato, sicché non sussiste il vizio di omessa pronuncia.
La cassazione della sentenza in punto di prescrizione a seguito dell'accoglimento del secondo motivo dei ricorsi proposti dal ER e dal MA e dal PI renderà invece attuale la questione nel giudizio di rinvio (salva, ovviamente, la valutazione dello stesso giudice del rinvio in ordine all'ammissibilità dell'eccezione). 11. Col quarto ed ultimo motivo dei ricorsi incidentali viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt.1223, 1224 e 1283 c.c., in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. ed omessa pronunzia in relazione al n. 5 dello stesso art. 360 c.p.c., per avere "il tribunale" liquidato "gli interessi compensativi dal fatto sul massimale rivalutato", sicché - afferma la ricorrente società assicuratrice - la "censura viene riproposta in ipotesi di rinvio". 11.1. La censura inammissibilmente si appunta avverso la sentenza del tribunale e non contro quella della corte di merito.
C) CONCLUSIONI
12. Vanno conclusivamente accolti il ricorso del MA e del ER nonché il primo, secondo e quinto motivo del ricorso del PI, assorbiti gli altri due motivi.
Vanno rigettati i ricorsi incidentali.
La sentenza va conseguentemente cassata in relazione ai motivi accolti. Il giudice del rinvio - che si designa in diversa sezione della corte d'appello di Roma e che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione - deciderà anche sulla domanda proposta nei confronti della società CO di Assicurazioni s.p.a. e sulla richiesta di condanna della stessa per responsabilità processuale aggravata, oltre che sulle questioni rese attuali dalla non prescrizione del diritto nei suoi confronti.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso di AN ER e LO MA, nonché il primo, il secondo ed il quinto motivo del ricorso proposto da TR PI, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto motivo, rigetta i ricorsi incidentali della WI Assicurazioni s.p.a., cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999