Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1999, n. 3967
CASS
Sentenza 21 aprile 1999

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È ammissibile la proposizione per la prima volta in appello della domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cod. proc. civ. con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio. (Poiché nella specie la parte contro cui la domanda era stata proposta si era costituita solo in appello, la S.C. ha rilevato che la domanda ex art. 96 non poteva riferirsi che al giudizio d'appello).

In caso di proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di società incorporata da un altra società, posteriormente alla iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, l'inesistenza del soggetto indicato nell'atto comporta l'assoluta incertezza circa l'identità della parte, e quindi una nullità dell'atto inerente alla costituzione del contraddittorio, inquadrabile nell'ambito del combinato disposto, applicabile per analogia, degli artt. 163, n. 2, e 164 cod. proc. civ. Tale nullità è sanabile per effetto dell'instaurazione del contraddittorio mediante la notificazione del controricorso della società incorporante entro il termine utile per l'impugnazione, e al riguardo rileva anche la proroga del relativo termine annuale (art. 327) di cui al disposto dell'art. 328, terzo comma, configurabile se l'estinzione del soggetto incorporato si sia verificata dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (purché prima della scadenza del termine annuale).

Commentario1

  • 1Danno da dequalificazione professionale va valutato in via equitativaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 giugno 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/04/1999, n. 3967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3967
Data del deposito : 21 aprile 1999

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