Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2009, n. 47281
CASS
Sentenza 21 ottobre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, la omessa notifica dello stesso al comproprietario del bene non comporta alcuna nullità, atteso che questi non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre una nullità che riguarda un altro soggetto, non rimanendo escluso il suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione, facendo valere in tale sede le proprie eccezioni difensive.

L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato. (La Corte ha precisato in motivazione che, comunque, la mancata condanna del terzo per concorso nell'abuso edilizio non implica necessariamente una posizione di buona fede rispetto ad esso).

Commentario1

  • 1Ereditare un immobile abusivo: quali sono le implicazioni legali?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 aprile 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2009, n. 47281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47281
Data del deposito : 21 ottobre 2009

Testo completo