Sentenza 24 aprile 2001
Massime • 1
In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla commissione dell'abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove insista l'opera, attesa la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione e la possibilità da parte di costoro di utilizzare gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili dell'attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 35525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35525 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 24/04/2001
1. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 1607
3. Dott. ALDO GRASSI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 2999/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cunsolo Rosaria, n. a Niscemi il 14.2.1919
avverso l'ordinanza 10.10.2000 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, quale giudice dell'esecuzione, in relazione a sentenza pronunziata, nei confronti della CUNSOLO, in data 25.9.1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. CIAMPOLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
A Cunsolo Rosaria è stata applicata pena concordata ex art. 444 c.p.p. - per reati edilizi - con sentenza 25.9.1997 del G.I.P. della
Pretura di Caltagirone, avente autorità di cosa giudicata dal 22.10.1997.
Con la stessa sentenza è stata ordinata la demolizione delle opere abusive, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n.47/1985. Tali opere, realizzate in Niscemi - contrada Banco, risultano così descritte nel capo di imputazione: "immobile ampio mq. 200 circa, con n. 14 pilastri in cemento armato, con soprastante solaio nonché telaio in ferro pronti per la gettata in cemento armato". Nella fase esecutiva il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, su richiesta del P.M., con provvedimento del 10.10.2000, ha fissato le modalità di esecuzione di detto ordine di demolizione. Avverso tale ordinanza la Cunsolo ha proposto ricorso ed ha prospettato che:
- l'immobile da demolire sorgerebbe su terreno di proprietà dei coniugi Di Benedetto - Rizzo, per cui anche costoro avrebbero dovuto essere avvisati del procedimento di esecuzione;
- per l'edificio medesimo potrebbe essere presentata domanda di concessione in sanatoria da parte dei proprietari del suolo;
- la demolizione non potrebbe essere comunque eseguita, poiché il terreno ed il fabbricato sarebbero attualmente sottoposti a sequestro preventivo, disposto dalla Procura della Repubblica di Caltagirone in seguito ad una frana che ha investito l'abitato di Niscemi.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Esso risulta redatto, anzitutto, in violazione dell'art. 581, lett. a) e c), c.p.p., poiché non contiene la specifica indicazione dei vizi dedotti con riferimento alle diverse ipotesi dell'art. 606 c.p.p. (vedi Cass., Sez. 6^, 5.3.1992, n. 3560).
2. Quanto al merito delle doglianze, poi, va rilevato che l'ordine di demolizione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 47/1985, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale (che, conseguentemente, deve essere eseguita dal giudice), ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria. Tale incompatibilità, però, oltre che assoluta, deve essere già esistente ed insanabile e non invece futura e meramente eventuale (vedi Cass., Sez. 3^: 7.3.1994, Iannelli e 7.3.1994, Acquafredda).
Nella fattispecie in esame, invece, non risulta presentata alcuna domanda di sanatoria ed il Consiglio comunale di Niscemi non ha escluso (ex art. 7, 5^ comma, della legge n. 47/1985) la necessità di procedere alla demolizione dell'immobile abusivo in oggetto, ne' ha ravvisato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento previo accertamento di una situazione di inesistente contrasto con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali.
3. Irrilevante, ai fini che ci riguardano, è la posizione di soggetti asseritamente proprietari del suolo, poiché:
- l'ordine di demolizione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 47/1985 è sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio, rivolta al ripristino dell'assetto urbanistico e territoriale violato, in una prospettiva di restaurazione dell'interesse pubblico compromesso dall'abuso;
- le relative spese gravano sul condannato, ma la misura - investendo il bene - finisce pur sempre per ricadere sul proprietario e sul titolare di altri diritti sullo stesso (anche in ipotesi in cui nulla possa essere loro addebitato per quanto concerne l'attività abusiva).
Ciò non si pone in contrasto con i principi in tema di responsabilità personale, affermati a livello costituzionale, poiché essi valgono solo per le sanzioni amministrative aventi carattere punitivo e non anche quando, come nella specie, la sanzione è chiamata ad un ruolo di carattere oggettivamente riparatorio (eliminazione della causa della lesione);
- le opere realizzate senza la necessaria concessione edilizia sono di per sè illecite - indipendentemente dal titolo di proprietà, di possesso o di detenzione - e devono essere eliminate nella loro realtà fisica, chiunque ne sia il proprietario o l'occupante;
- il titolare del bene o di diritti minori sullo stesso ben potrà usare gli strumenti privatistici per addossare ai soggetti responsabili dell'attività abusiva gli effetti sopportati in via pubblicistica, non ponendosi in dubbio la circostanza che il soggetto incolpevole abbia diritto di rivalersi, per il danno subito, secondo le norme di diritto comune.
4. Il sequestro preventivo, che asseritamente graverebbe sull'immobile da demolire, non è assolutamente ostativo all'esecuzione della demolizione, spettando allo stesso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, organo dell'esecuzione che quella misura cautelare ha altresì disposto, ogni opportuna valutazione in proposito.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 666, 6^ comma, 611 e 623 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2001