Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 1
L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione. (Nella specie è stata giudicata inidonea a tal fine la semplice presentazione di un ricorso al TAR dopo oltre dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ebbe a disporre l'ordine di demolizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 42978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42978 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 17/10/2007
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO NI - Consigliere - N. 977
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 12596/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 23 gennaio 2007 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Palermo;
udita nella udienza in camera di consiglio del 17 ottobre 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede il rigetto del ricorso.
OSSERVA
ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del tribunale di Palermo rigettò l'istanza di RI NI diretta ad ottenere la sospensione o revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive imposto con sentenza del pretore di Palermo n. 3543/1995, divenuta irrevocabile il 12.4.1997;
che il RI propone ricorso per cassazione lamentando esercizio da parte del giudice di una potestà riservata agli organi amministrativi e violazione di legge perché il procedimento amministrativo di sanatoria non si era ancora concluso, avendo egli presentato ricorso al TAR contro il provvedimento di diniego della pubblica amministrazione;
considerato che il ricorso è manifestamente infondato, perché l'ordine di demolizione, conseguente alla pronuncia di una sentenza penale irrevocabile di condanna, per illecito edilizio, costituisce espressione di un potere dispositivo autonomo attribuito dalla legge alla autorità giudiziaria, il quale può eventualmente concorrere con quello omologo della P.A., onde è il pubblico ministero competente ad eseguirlo, mentre è il giudice dell'esecuzione che deve accertarne in sede di incidente la compatibilità con eventuali atti che siano stati emanati dalla autorità amministrativa;
che, nella specie, tale compatibilità è resa evidente dopo la definizione con esito negativo della domanda di condono edilizio, sicché nessun ostacolo impediva al pubblico ministero di attivare la procedura per l'esecuzione della misura, la quale non poteva essere sospesa in vista di un contrasto puramente eventuale ed ipotetico che, nel caso di impugnativa del diniego di rilascio della sanatoria, potrebbe insorgere con provvedimenti emessi in sede di giustizia amministrativa;
che, del resto, come esattamente rileva il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, attesa la diversità dei contenuti della giurisdizione amministrativa e di quella penale, si deve, in linea di principio, escludere qualsiasi interferenza dell'una nell'altra, almeno fino a quando non venga adottata dal giudice amministrativo una decisione definitiva di annullamento del provvedimento reiettivo della domanda di sanatoria, che renda non più praticabile ed eseguibile la demolizione legittimamente disposta con sentenza di condanna passata in giudicato;
che, inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez. 3^, 16 aprile 2002, Cassarino, m. 221.974), mentre può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (Sez. 3^, 30 marzo 2000, Ciconte, m. 216.071; Sez. 3^, 30 gennaio 2003, Ciavarella, m. 224.347; Sez. 3^, 16 aprile 2004, Cena, m. 228.691;
Sez. 3^, 30 settembre 2004, Cacciatore, m. 230.308);
che, nel caso di specie, non è stato nemmeno prospettato un elemento sulla base del quale potrebbe ritenersi concretamente probabile l'emanazione entro breve tempo di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale contrario all'ordine di demolizione, quale la concessione in sanatoria, avendo anzi il giudice dell'esecuzione accertato che il comune ha respinto la domanda di sanatoria perché l'immobile in questione ricade nella quasi totalità in sede stradale e costituisce turbativa all'assetto del territorio;
che, dunque, la semplice presentazione di un ricorso al TAR non può essere in alcun modo idonea ad ulteriormente procrastinare l'esecuzione dell'ordine di demolizione dopo oltre dieci anni dal passato in giudicato della sentenza che lo ha disposto;
che ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi;
che, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2007