Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4120
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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Alle costruzioni eseguite da uno dei comproprietari su terreno comune non si applica la disciplina sull'accessione contenuta nell'art. 934 cod. civ., che si riferisce solo alle costruzioni su terreno altrui, ma quella in materia di comunione, con la conseguenza che la comproprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini non costruttori solo se essa sia stata realizzata in conformità di detta disciplina, cioè con il rispetto delle norme sui limiti del comproprietario all'uso delle cose comuni, cosicché le opere abusivamente create non possono considerarsi beni condominiali per accessione.

In tema di azione negatoria poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di dare la prova rigorosa come nell'azione di rivendica essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.

Commentari7

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  • 1Costruzione realizzata su un suolo in comunione: quale disciplina?
    Elena Ficociello · https://www.iusinitinere.it/

    L'art 934 c.c. disciplina il principio dell'accessione, quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario, per cui “qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo”, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti e sempre che non risulti diversamente dalla legge o dal titolo. Dunque, proprio in virtù del principio dell'incorporazione il diritto di proprietà sulla cosa principale esercita una vis attractiva sulla proprietà della cosa accessoria e, difatti, la proprietà si acquista ipso iure, per il solo fatto dell'accessione. Tanto premesso, il codice civile detta una disciplina particolare per una serie di casi, …

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  • 2Cass. Civ., SS. UU., 16 febbraio 2018, n. 3873
    https://www.iusinitinere.it/

    Sentenza 16 febbraio 2018, n. 3873 Data udienza 7 novembre 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sez. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 2276-2013 proposto da: (OMISSIS), elettivamente domiciliato in …

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  • 3Azioni di difesa - Prova della proprietà
    https://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 10 settembre 2025

    Cc, articoli 949, 1012, 1372 IL PRINCIPIO In tema di actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che sige non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà – neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte -, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al …

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  • 4Azioni petitorie
    https://www.studiocataldi.it/

    Le azioni petitorie (artt. 948-951 c.c.) sono esercitabili nei confronti di chiunque ponga in essere atti diretti ad incidere sul diritto di proprietà Cosa sono le azioni petitorie Azione di rivendicazione Azione negatoria Azioni di regolamento di confini e apposizione di termini Cosa sono le azioni petitorie Il nostro ordinamento giuridico, oltre ad aver previsto la possibilità che il proprietario, al ricorrere dei presupposti specifici, possa esperire le azioni possessorie, al fine di ottenere una tutela tanto sommaria quanto celere, ha individuato anche una serie di strumenti dedicati esclusivamente alla salvaguardia del diritto di proprietà. A tal proposito, gli articoli 948-951 del …

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  • 5Azioni petitorie
    https://www.studiocataldi.it/

    Cosa sono le azioni petitorie Il nostro ordinamento giuridico, oltre ad aver previsto la possibilità che il proprietario, al ricorrere dei presupposti specifici, possa esperire le azioni possessorie, al fine di ottenere una tutela tanto sommaria quanto celere, ha individuato anche una serie di strumenti dedicati esclusivamente alla salvaguardia del diritto di proprietà. A tal proposito, gli articoli 948-951 del codice civile disciplinano le azioni c.d. "petitorie", esercitabili nei confronti di chiunque ponga in essere atti diretti a contestare la titolarità del diritto di proprietà ovvero ad incidere sul suo contenuto. Dette anche "actiones in rem", le azioni a tutela della proprietà …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4120
Data del deposito : 22 marzo 2001

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