Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 2
Alle costruzioni eseguite da uno dei comproprietari su terreno comune non si applica la disciplina sull'accessione contenuta nell'art. 934 cod. civ., che si riferisce solo alle costruzioni su terreno altrui, ma quella in materia di comunione, con la conseguenza che la comproprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini non costruttori solo se essa sia stata realizzata in conformità di detta disciplina, cioè con il rispetto delle norme sui limiti del comproprietario all'uso delle cose comuni, cosicché le opere abusivamente create non possono considerarsi beni condominiali per accessione.
In tema di azione negatoria poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di dare la prova rigorosa come nell'azione di rivendica essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
Commentari • 7
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L'art 934 c.c. disciplina il principio dell'accessione, quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario, per cui “qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo”, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti e sempre che non risulti diversamente dalla legge o dal titolo. Dunque, proprio in virtù del principio dell'incorporazione il diritto di proprietà sulla cosa principale esercita una vis attractiva sulla proprietà della cosa accessoria e, difatti, la proprietà si acquista ipso iure, per il solo fatto dell'accessione. Tanto premesso, il codice civile detta una disciplina particolare per una serie di casi, …
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Cc, articoli 949, 1012, 1372 IL PRINCIPIO In tema di actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che sige non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà – neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte -, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al …
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Cosa sono le azioni petitorie Il nostro ordinamento giuridico, oltre ad aver previsto la possibilità che il proprietario, al ricorrere dei presupposti specifici, possa esperire le azioni possessorie, al fine di ottenere una tutela tanto sommaria quanto celere, ha individuato anche una serie di strumenti dedicati esclusivamente alla salvaguardia del diritto di proprietà. A tal proposito, gli articoli 948-951 del codice civile disciplinano le azioni c.d. "petitorie", esercitabili nei confronti di chiunque ponga in essere atti diretti a contestare la titolarità del diritto di proprietà ovvero ad incidere sul suo contenuto. Dette anche "actiones in rem", le azioni a tutela della proprietà …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4120 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI NA, NO US, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN LUIGI, difesi dall'avvocato LOPARDI RICCARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VE DO, VE UR, VE AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. B. VICO 29, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA PIERLUIGI, che li difende unitamente all'avvocato GIAMMARIA GIACOMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 292/98 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 24/08/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato LOPARDI RICCARDO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 23/9/1982 IN NO adiva il pretore di L'Aquila per ottenere la sospensione di lavori che NO US aveva intrapreso su un fondo loro appartenente in comproprietà per quote indivise in quanto facente parte dei beni relitti dalla comune dante causa AR ER.
US NO resisteva alla domanda affermando, tra l'altro, che il terreno apparteneva in via esclusiva alla madre RD BR. Il pretore, ordinato al NO di sospendere i lavori intrapresi sul fondo, con sentenza 21/12/1982 dichiarava la propria incompetenza per valore.
IN NO riassumeva la causa nei confronti di US NO e di RD BR, anche essa comproprietaria del terreno, chiedendo la demolizione dell'opera iniziata (e terminata malgrado l'ordine di sospensione).
I convenuti, costituitisi, negavano il diritto di comproprietà dell'attrice.
Con successivo atto di citazione IN, SA, EM e ER NO convenivano in giudizio RD BR, US NO e IE NO al fine di sentir disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sul fondo in contestazione.
Riunite le cause e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dei beni oggetto della causa di divisione, il tribunale di L'Aquila, con sentenza 11/6/1994, dichiarava l'estinzione del processo relativo alla divisione, condannava US NO e RD BR, in solido, a demolire il capannone realizzato sul terreno in questione.
Avverso la detta sentenza la BR ed il NO proponevano appello al quale resistevano ME, RO e CA SA nella qualità di eredi (già costituiti in primo grado) della defunta IN NO.
La corte di appello di L'Aquila, con sentenza 24/8/1998, rigettava l'appello osservando: che, dovendosi considerare il terreno in questione di proprietà comune, la costruzione ivi realizzata dai convenuti si poneva in contrasto con le utilizzazioni consentite ai singoli compartecipi dall'articolo 1102 c.c.; che ciascun condomino può agire da solo a tutela del suo diritto reale sulle cose comuni, leso ad opera di un altro condomino o di un terzo, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri condomini;
che NO IE non risultava proprietaria o comproprietaria del fabbricato da demolire per cui non era configurabile nei suoi confronti alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario;
che nella specie non era applicabile il principio dell'accessione in quanto la costruzione da demolire era di proprietà esclusiva degli appellanti che l'avevano realizzata;
che gli eredi dell'attrice IN NO si erano costituiti nel giudizio di primo grado dichiarando la morte della dante causa e, così, impedendo l'interruzione del processo;
che la sentenza impugnata non era nulla sol perché formalmente pronunciata nei confronti della defunta;
che l'azione petitoria esercitata dall'attrice non poteva essere inquadrata nel paradigma della rivendicazione in quanto IN NO non aveva fondato la pretesa sullo spossessamento del bene e sul manifestato intento di recuperarne la signoria, bensì aveva dedotto che sul bene comune erano stati realizzati lavori ad opera di NO US il quale nella fase interdittale aveva affermato che la madre BR RD era la proprietaria del bene;
che, pertanto, l'azione proposta dall'attrice andava inquadrata nella negatoria del diritto del comproprietario del bene a compiere attività edificatoria a proprio esclusivo vantaggio sul terreno comune per cui esattamente il primo giudice aveva ricavato la prova del diritto azionato dai titoli e dalle conformi risultanze della c.t.u.; che non era stata raggiunta la prova dell'usucapione eccepita dalla BR nel giudizio divisionale;
che, come rilevato dal tribunale, dall'asserita utilizzazione esclusiva del bene non era possibile ravvisare l'interversione del possesso o l'intenzione di escludere ex articolo 1102 c.c. il diritto degli altri proprietari.
La cassazione della sentenza della corte di appello di L'Aquila è stata chiesta da BR RD e NO US con ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria. ME, RO e CA SA, quali eredi di NO IN, hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la BR ed il NO, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 100 c.p.c. e 934 c.c., nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, deducono che NO IE, figlia e sorella di essi ricorrenti, è comproprietaria del suolo sul quale è stato costruito il capannone in questione e, quindi, è legittimata a contraddire alla domanda di riduzione in pristino di detto corpo di fabbrica di sua comproprietà in virtù del principio dell'accessione. Su tale punto, ad avviso dei ricorrenti, la motivazione della sentenza impugnata è apodittica e contraddittoria, oltre che in contrasto con i principi dell'accessione di cui all'articolo 934 c.c.. È infatti errata l'affermazione della corte di appello secondo cui la costruzione da parte di uno dei comproprietari comporterebbe la separazione della proprietà del suolo da quella della costruzione. NO IE, quale comproprietaria del suolo, è pertanto comproprietaria anche del fabbricato costruito su detto suolo.
D'altronde NO IE nella causa di divisione è stata convenuta come comproprietaria di tutto, ivi compreso il sito ove insiste il capannone.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui l'azione "negatoria servitutis" può essere promossa da uno solo dei comproprietari del bene anche se, oltre ad essere diretta all'accertamento dell'inesistenza di diritti reali su di esso, sia volta a conseguire la cessazione dell'attività illegittima del convenuto e, ove questa consista in opere, ad ottenerne la demolizione, in quanto la quota ideale di interessi di ognuno dei partecipanti è compenetrata nell'intera consistenza della cosa comune (tra le tante, sentenze 8/5/1998 n. 4658; 28/3/1997 n. 2774). Nella specie il giudice di appello, escludendo il litisconsorzio necessario dal lato attivo con riferimento a NO IE quale comproprietaria del suolo ove è stato realizzato il capannone in questione, si è adeguato a tale principio atteso che l'attrice IN NO - nella qualità di comproprietaria del detto suolo - aveva proposto la domanda "negatoria servitutis", a difesa del bene comune, nei confronti dei ricorrenti i quali, ritenendosi proprietari esclusivi del suolo e pretendendo di esercitare in nome proprio un diritto proprio, avevano costruito il capannone: di tale bene immobile NO IE non era ne' costruttrice, ne' proprietaria, ne' comproprietaria.
È evidente quindi l'infondatezza delle censure in esame basate sul presupposto dell'applicabilità delle norme e dei principi in tema di accessione.
In particolare è errata la tesi secondo cui il principio dell'accessione ex articolo 934 c.c. troverebbe applicazione nell'ipotesi di comproprietà del suolo sul quale da taluno dei condomini sia stata realizzata una costruzione in violazione delle norme che, in materia di comunione, disciplinano e limitano il diritto di ciascun condomino all'utilizzazione ed al godimento della cosa comune, con divieto di alterare la destinazione della cosa stessa e di impedire agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto.
Nel caso in esame con la realizzazione del capannone - in assenza di un accordo tra tutti i partecipanti alla comunione - si è verificata l'attrazione del suolo comune nell'esclusiva sfera giuridica dei condomini costruttori (ossia dei ricorrenti e non anche dell'altra comproprietaria NO IE) con alterazione del rapporto di equilibrio tra le utilizzazioni concorrenti, attuali e anche potenziali, di tutti i comproprietari di detto suolo. Occorre al riguardo osservare che - come chiarito nella giurisprudenza di legittimità (sentenze 30/3/19 n. 3853; 27/8/1986 n. 5242; 27/8/1985 n. 4569) - all'ipotesi di costruzione eseguita su un fondo comune, non possono trovare applicazione le disposizioni relative all'accessione la cui operatività è subordinata alla mancanza di una diversa disciplina, legale o convenzionale, dei rapporti tra costruzione e proprietà del suolo, ma devono applicarsi le norme in tema di comunione, con la conseguenza che in tale ipotesi la comproprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini non costruttori solo se essa sia stata realizzata in conformità di detta disciplina, cioè con il rispetto delle norme sui limiti del diritto del comproprietario all'uso delle cose comuni.
Le opere abusivamente create dai ricorrenti non possono di conseguenza considerarsi beni condominiali per accessione la cui disciplina non è applicabile in tema di condominio non essendo i condomini terzi tra loro.
Del tutto coerentemente, quindi, la corte di merito ha ritenuto che il caso di specie, caratterizzato dall'essere stata la nuova fabbrica edificata dai ricorrenti su terreno di cui era comproprietaria anche l'originaria attrice IN NO, dovesse trovare la sua appropriata disciplina nell'ambito di quella della comunione e, specificamente, nella disposizione circa i limiti del diritto all'uso della cosa comune (articolo 1102 c.c.). Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 132 e 161 c.p.c., nonché difetto di motivazione sul punto, sostenendo che la sentenza di primo grado è stata pronunciata nei confronti di NO IN quando invece si erano costituiti, dopo la sua morte, gli eredi SA: dal contesto di tale sentenza non si rinviene alcun elemento per desumere che i SA erano parti del giudizio, con conseguente nullità della decisione. Nè il requisito può ritenersi integrato da atto estrinseco quale è quello della costituzione in giudizio, come affermato dalla corte di merito. Il motivo è inconsistente atteso che - come esattamente posto in evidenza dalla corte di appello - gli eredi e successori processuali della defunta attrice IN NO si sono costituiti nel giudizio di primo grado dichiarando la morte della propria dante causa. Del tutto irrilevante è poi che nella sentenza del tribunale sia stata indicata come parte attrice la defunta NO IN e non i suoi eredi SA. Si tratta all'evidenza di un mero errore materiale posto che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la mancata o inesatta o incompleta indicazione, nell'epigrafe della sentenza di uno dei soggetti che hanno partecipato al giudizio non incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e non integra, quindi, motivo di nullità della sentenza stessa qualora - come appunto nella specie - dal contesto della decisione e degli atti processuali o dei provvedimenti in essa richiamati o comunque compiuti o intervenuti nel corso del processo sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa (nel caso in esame i SA costituiti nel giudizio di primo grado quali eredi dell'attice) o inesattamente indicata e sia possibile pertanto stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (da ultimo, sentenza 21/12/1999 n. 14367). Peraltro l'errore nell'intestazione della sentenza del tribunale non è risultato, di fatto, idoneo ad ingenerare equivoci in quanto l'atto di appello è stato notificato agli eredi della NO costituiti nel giudizio di primo grado.
Con il terzo motivo il BR e la NO denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 948 e 2697 c.c., nonché ulteriore difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. Secondo i ricorrenti il presupposto (nella specie non riconosciuto e non provato) per promuovere un'azione petitoria è la proprietà del bene in contestazione. L'azione proposta da chi non è in possesso di un bene, nei confronti di chi afferma il proprio possesso ed il proprio diritto dominicale, si inquadra nello schema della revindica e non - come sostenuto dalla corte di appello - nella negatoria generica, non bastando a tal fine che l'attore si limiti a chiedere solo la rimozione di quanto si asserisce realizzato: il rivendicante, così facendo, mira comunque al riconoscimento del proprio diritto reale e a conseguire la restituzione. Nel caso in esame siamo quindi di fronte ad una revindica e non è stata fornita la c.d. "probatio diabolica". Peraltro, anche in ipotesi di negatoria, manca la prova del diritto dominicale non desumibile dai titoli che non esistono in atti ed ai quali si fa riferimento solo nella relazione del c.t.u. la quale non è un mezzo di prova. Il c.t.u., inoltre, non ha affermato il diritto dominicale di IN NO, dante causa dei SA. Il motivo non è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la parte che agisce con "l'actio negatoria servitutis" non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido (tra le tante:
sentenze 25/3/1999 n. 2838; 22/4/1992 n. 4803). Infatti nell'azione negatoria ex articolo 949 c.c. - che spetta anche al condomino per sentir affermare l'illegittimità dell'uso anomalo della cosa comune da parte di altro partecipante - la proprietà dell'attore non è oggetto della controversia limitata al solo accertamento della sussistenza dei diritti vantati dal convenuto sulla cosa comune. Nelle dette azioni, quindi, l'attore deve solo provare il diritto di proprietà ai limitati fini della dimostrazione del suo titolo di legittimazione processuale: la prova della proprietà ha la preminente funzione di dimostrare la sussistenza del potere, in capo all'attore, di chiedere la cessazione (e l'eliminazione delle conseguenze) dell'attività lesiva e non già l'esistenza della titolarità della proprietà, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante (in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale) di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore. Ove poi il convenuto sostenga di poter compiere l'attività stessa in quanto egli, e non l'attore, è proprietario della cosa, l'incidenza e l'intensità dell'onere probatorio, sul punto proprietà, si spostano a suo carico. Da tali principi discende quello secondo cui nell'azione negatoria l'attore può fornire la proprietà con qualunque mezzo, ivi compresi gli elementi di carattere presuntivo.
La corte di appello si è uniformata ai detti principi e, nell'esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione della domanda in considerazione del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in causa e del provvedimento in concreto richiesto, ha ineccepibilmente inquadrato l'azione proposta dall'originaria attrice (non fondata sullo spossessamento del bene e sull'intento di recuperarne la signoria) come negatoria del diritto del comproprietario del bene a compiere attività edificatoria a proprio esclusivo vantaggio. Quindi la corte distrettuale ha ritenuto gli elementi acquisiti al processo idonei, in relazione al loro collegamento, a provare il diritto, in capo a IN NO, della comproprietà del suolo in questione. Il giudice di secondo grado, in particolare, ha correttamente affermato - alla luce di una incensurabile valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie - sussistente la prova del diritto azionato sulla base dei titoli e delle conformi risultanze del c.t.u. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1158 c.c., nonché ulteriore difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. Deducono i ricorrentì che la corte di merito ha errato nel non accogliere l'eccezione di usucapione e nell'affermare che, a tal fine, essa BR RD avrebbe dovuto dar luogo ad una interversione del possesso e, comunque, non avrebbe provato la sua intenzione di escludere, ex articolo 1102 c.c., il diritto degli altri asseriti comproprietari. Ciò contrasta con i principi giurisprudenziali secondo cui, ai fini dell'usucapione del coerede è sufficiente l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo. Nella specie - come emerso dalla prova testimoniale - il fondo è stato goduto a fine di coltivazione anche a mezzo di terzi, mentre i pretesi comproprietari non hanno esercitato alcun potere di fatto sul bene ne' hanno ricevuto alcun utile ricavato dal fondo. Anche questo motivo, al pari degli altri, è privo di pregio. La corte di appello si è adeguata ai principi - in tema di usucapione da parte di un coerede della quota degli altri coeredi - ribaditi numerose volte nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus"; tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario (sentenze 7 luglio 1999, n. 7075;
18/2/1999 n. 1370; 20/6/1996 n. 5687).
In particolare la corte territoriale ha insindacabilmente accertato in fatto che non era stata fornita la prova dell'esclusiva utilizzazione del bene comune e dell'intenzione di escludere il diritto degli altri comproprietari.
È ben noto in proposito che l'accertamento relativo al possesso ad usucapionem manifestato nei suoi elementi costitutivi, alla rilevanza delle prove, alla validità ed alla univocità degli elementi probatori raccolti circa il possesso idoneo ai fini dell'usucapione, al decorso ed alla determinazione del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto - come nel caso in esame - da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Nella specie il giudice del merito, sulla base dell'apprezzamento delle prove raccolte, ha correttamente motivato la sua decisione circa l'esclusione di un possesso ultra ventennale esercitato dalla coerede BR RD sul bene comune, con modifica del compossesso in possesso esclusivo.
Il giudice di appello ha proceduto ad un attento esame sia di quanto dedotto dalle parti, sia delle risultanze istruttorie ed è giunto alle dette conclusioni attraverso un ragionamento ineccepibile, dando conto delle proprie valutazioni ed esponendo le ragioni del suo convincimento con argomenti adeguati e coerenti. Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 226.100, oltre lire 3.000.000 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001