Sentenza 14 maggio 1999
Massime • 1
L'ordine di demolizione, una volta accertato l'abuso, non ha effetto solo a carico dell'imputato ma anche nei riguardi di coloro che hanno un diritto reale sull'area di sedime e ciò prescindendo dal fatto che l'abuso sia ad essi addebitabile come committenti od esecutori materiali in quanto la natura pubblicistica dell'ordine di rimessione in pristino rende inapplicabile il principio civilistico della "res inter alios acta". (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto inammissibile l'incidente proposto dal comproprietario dell'area ove era stata realizzata la costruzione suscettibile di abbattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/1999, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
DR. PAOLO MARIA TONINI PRESIDENTE del 14.5.1999
DR. PIETRO GIAMMANCO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. VINCENZO ACCATTATIS CONSIGLIERE N.1879
DR. GIUSEPPE SAVIGNANO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore N. 36225/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CC RT n. a Lucca l'8.4.47 ivi res. via per S. Alessio 2336 c contro l'ordinanza del PR di Lucca, Sezione Distaccata di Pietrasanta, in data 6.7.98 con la quale veniva dichiarato inammissibile e improponibile e comunque rigettato l'incidente di esecuzione proposto dal suddetto IC LB relativamente al ripristino dello stato dei luoghi disposto da sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, nei confronti di IC RL. udita la relazione del Consigliere Dr. Di Nubila,
sentito il Procuratore Generale della Repubblica Dr. Vladimiro De Nunzio il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Divenuta esecutiva una sentenza di condanna per violazioni edilizie nei confronti di IC RL, il Pm promuoveva l'esecuzione. Un incidente di esecuzione proposto dallo stesso IC RL veniva rigettato.
2.Proponeva incidente di esecuzione IC LB, rimasto estraneo al procedimento penale, e tuttavia comproprietario dell'area sulla quale era stata realizzata la costruzione suscettibile di abbattimento. Tale incidente veniva respinto dal Giudice dell'esecuzione siccome inammissibile e/o improponibile, in quanto IC LB muoveva al provvedimento le stesse censure già proposte RL. Comunque, il giudice rigettava l'opposizione, che l'ordine di rimessione in pristino costituiva sanzione amministrativa, la quale non trovava ostacolo, quanto all'attuazione, circostanza che il bene interessato dall'abuso fosse di età anche di persona rimasta estranea al processo penale.
3.Ha proposto ricorso per Cassazione IC LB. Egli premette che - il TAR, su ricorso di IC RL, ha sospeso l'esecuzione ordinanza di demolizione;
- se la sanzione ha natura amministrativa, occorre tenere conto delle nazioni del giudice amministrativo;
- la legittimazione di IC LB quale ricorrente nasce dal fatto egli è comproprietario dell'area;
- il provvedimento di demolizione non è stato emesso in contraddittorio con lui;
- sussiste violazione dell'art. 27 della Costituzione, per essere egli rimasto estraneo al processo e per essere tuttavia pregiudicato dalla esecuzione.
4.Ciò posto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, di norme di legge e mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 606 lett. (e) CPP , sul punto inerente alla inammissibilità del proprio ricorso. Analoghe doglianze vengono proposte col secondo inerente alla illegittima estensione degli effetti del giudicato penale a persona rimasta estranea al processo. Censura ancora il ricorrente la motivazione "per relationem" adottata dal giudice dell'esecuzione Sottolinea la circostanza che il proprietario di un'area non ha alcun obbligo giuridico di impedire la costruzione abusiva realizzata sulla medesima da altri.
5.Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte ha preso conclusioni scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.Il ricorrente affida le sue ragioni di doglianza a due mezzi di annullamento. Con il primo deduce che l'avere egli utilizzato, a sostegno della propria opposizione, i medesimi argomenti posti a fondamento del reclamo già esperito dal fratello IC RL, condannato in via definitiva, reclamo respinto il 22.4.98, non costituiva valido motivo per dichiarare inammissibile l'opposizione stessa, posto che essa non era finalizzata alla revoca o alla modifica del provvedimento di cui sopra, ma ad ottenere una autonoma pronuncia in ordine all'eseguibilità, nei suoi confronti, della suddetta sanzione amministrativa, in quanto applicata in un procedimento penale cui era rimasto estraneo.
7.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che il PR non poteva respingere la sua opposizione motivando "per relationem";
rileva inoltre che le statuizioni contenute nel provvedimento a carico di IC RL sono vincolanti solo per i soggetti che hanno preso parte al processo. Nei suoi confronti, manca il titolo esecutivo.
8.Il ricorso è fondato limitatamemte alla parte in cui censura l'ordinanza impugnata per avere ritenuto l'opposizione proposta da IC LB preclusa dalla decisione relativa ad analoga opposizione proposta da IC RL. Invero IC LB è soggetto diverso da IC RL, non imputato nel processo di merito, talché egli ha la legittimazione a far valere gli effetti pregiudizievoli per lui del titolo esecutivo nascente dal giudicato. In altri termini, IC LB si identifica in un "interessato" a sensi dell'art. 666 CPP, il quale può far valere il pregiudizio che gli deriva dall'esecuzione di un provvedimento non pronunciato contro di lui.
9.Peraltro, tale considerazione non conduce all'accoglimento del ricorso, perché il PR ha esaminato anche nel merito l'opposizione di IC LB e l'ha respinta.
10.Al riguardo, occorre esaminare la "res in iudicium deducta" e la "ratio decidendi", che non risultano motivate solo "per relationem", ma dotate di motivazione autonoma.
11.Devesi al riguardo condividere l'assunto secondo il quale, agli effetti della demolizione di un'opera ontologicamente abusiva, è irrilevante l'appartenenza della stessa, a titolo di comproprietà, ad altra persona. La natura amministrativa e la funzione di garanzia dell'ordine di demolizione sfuggono ai limiti soggettivi del giudicato penale, proprio in quanto insuscettibili di passare in giudicato, talché si ritiene ineseguibile l'ordine di demolizione se l'opera abusiva è stata nel frattempo sanata, se è divenuta conforme agli strumenti urbanistici ovvero se è stata acquisita al patrimonio comunale.
12.L'interesse alla reintegrazione dell'assetto del territorio preesistente all'abuso prescinde dai limiti soggettivi del giudicato penale: tanto è vero che delle contravvenzioni edilizie non viene chiamato a rispondere il proprietario o il comproprietario in quanto tali, ma il "committente" che può anche essere persona diversa dal proprietario (quante volte, ad esempio, su terreno di proprietà della moglie risulta committente il marito, su terreni di proprietà dei genitori sono committenti i figli etc.) ovvero uno solo di diversi comproprietari-
13.Se quanto precede è vero, il proprietario o comproprietario (non committente rispetto all'abuso) non ha interesse giuridicamente protetto ad opporsi all'esecuzione dell'ordine di ripristino. Se l'abuso è avvenuto senza o contro la sua volontà, egli non può che trarre vantaggio dal ripristino della legalità. Se l'abuso è avvenuto con il concorso della sua volontà, il fatto di avere evitato il procedimento penale non costituisce una valida ragione perché egli si arricchisca del frutto di un abuso debitamente accertato.
14.Una volta accertato l'abuso e disposta la demolizione, l'ordine relativo non ha effetto solo a carico dell'imputato, ma anche nei riguardi di coloro che hanno un diritto reale sull'area di sedime, a prescindere dal fatto che l'abuso sia ad essi addebitatile come committenti o esecutori materiali. La natura pubblicistica ed amministrativa dell'ordine di rimessione in pristino rende inapplicabile il principio civilistico della "res inter alios acta". 15.La sospensiva disposta dal TAR in via amministrativa non implica di per sè analoga sospensiva da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria. Solo una pronuncia giurisdizionale definitiva, incompatibile con l'ordine di demolizione, potrà comportare la non esecuzione dell'ordine emesso in sede penale.
16.La tutela giurisdizionale dei diritti è garantita dalla possibilità di proporre incidente di esecuzione. Ma in tale sede vanamente l'opponente si limiterà ad eccepire la mancanza di giudicato penale. Viceversa, ben potrà l'opponente, rimasto estraneo al processo penale, dimostrare che l'opera è stata sanata ovvero è divenuta conforme agli strumenti urbanistici ovvero ancora che è stata abbattuta. In nessun caso, giocando sulla estraneità al processo penale in relazione alla comproprietà dell'area di sedime, il comproprietario potrà paralizzare la demolizione dell'opera abusiva costruita sulla sua proprietà ed arricchirsi del frutto di un abuso da altri commesso.
16.1.Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 14 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999