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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/03/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rosella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3451 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 21/02/2025 tra
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANTONIO BATTISTA ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliato
RICORRENTE
e
) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. DOMENICO STANGA presso cui è elettivamente C.F._4
domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 21/02/2025 il ricorrente ha concluso come da atto introduttivo, e, in subordine, per la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne con pagamento diretto in suo favore;
la resistente ha concluso Persona_1
come da comparsa di costituzione. Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 28/05/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 30/07/2004 dal quale erano nati due figli, il Persona_1
09/02/2006 e PA il 09/05/2014, e di essersi separato con decreto di omologa del 12/05/2016, ove era stato previsto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla resistente, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno di mantenimento per i figli di € 1.600,00 (€ 800,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie. Aggiungeva che la Corte di Appello di Napoli, con decreto n. 4208/2019, aveva regolato le spese straordinarie. Allegava che, a seguito della separazione, il figlio era divenuto maggiorenne ed era stato assunto con contratto di apprendistato Persona_1 come impiegato amministrativo presso la “Invest s.r.l.” con uno stipendio mensile di € 700,00.
Rilevava, inoltre, che la resistente svolgeva l'attività di commercialista, quindi, era economicamente indipendente e conviveva stabilmente con un nuovo compagno. Segnalava la pendenza di taluni procedimenti con la controparte relativi alla divisione della casa coniugale, alle spese straordinarie e alla rivalutazione monetaria del mantenimento. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso del figlio minore e del calendario dei tempi di permanenza presso i genitori, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio minore PA da versare entro il 30 di ogni mese, nonché la conferma delle spese straordinarie come stabilite dalla Corte di Appello di Napoli.
Con comparsa di risposta, depositata in data 31/07/2024, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che il figlio non percepiva Persona_1 alcuna retribuzione dalla società “Invest s.r.l.”, il cui amministratore unico e legale rappresentante era il ricorrente stesso, non essendo quindi economicamente autosufficiente.
Rilevava in particolare che il figlio era neomaggiorenne e che aveva appena concluso gli studi liceali, avendo intenzione di iscriversi a un corso di laurea in giurisprudenza. Evidenziava che, dovendo sopperire al disinteresse del ricorrente nei confronti del figlio minore PA, aveva accantonato le proprie esigenze professionali e personali. Allegava, infine, le nuove esigenze dei figli in relazione all'età e, di conseguenza, le sopravvenute spese straordinarie da dover fronteggiare. Infine, non opponendosi alla domanda di divorzio, la resistente chiedeva la conferma dell'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé, dei tempi e delle modalità di visita presso ciascun genitore, la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del ricorrente e del 25% a proprio carico, la conferma dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei due figli con un assegno mensile di €
2 1.600,00 (€ 800,00 per ciascuno), nonché il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore.
All'esito dell'udienza del 15/11/2024, il Giudice rel., sentite le parti, confermava le condizioni della separazione rilevando che il contratto di apprendistato stipulato dal figlio maggiorenne della coppia non era di per sé idoneo a dimostrare il raggiungimento dell'autosufficienza economica. All'udienza cartolare del 21/02/2025 il Giudice rel. rimetteva la causa in decisione al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 12/05/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va confermata la disciplina della separazione in ordine all'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio, come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Va inoltre confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, quale genitore collocatario del figlio minore, nonché convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, non essendovi alcuna richiesta di modifica sul punto.
Va confermata altresì la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore PA con il padre, così come concordata dalle parti in sede di separazione.
In particolare, le parti avevano concordato che: “il padre potrà tenerlo con sé nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00/21,00 dello stesso giorno nel periodo scolastico, mentre nei periodi festivi e/o estivi il bambino potrà essere prelevato dalle ore 8,00 del mattino. In uno dei sopraindicati giorni il bambino potrà pernottare presso il padre.
Questa modalità deve intendersi riferita alla settimana in cui trascorrerà il weekend con il padre. Nella settimana in cui, viceversa, il bambino trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre avrà facoltà di prelevare il bambino nei giorni di martedì, giovedì e venerdì con le stesse modalità sopra indicate ivi compreso due giorni di pernottamento con il padre. Il padre avrà facoltà di tenere con sé e prelevare il figlio a settimane alterne dal sabato dalle ore 8,00
o dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00/21,00 della domenica con pernottamento. Durante le
3 vacanze natalizie, il bambino trascorrerà una settimana di vacanze con il padre nel rispetto della regola dell'alternanza relativamente alle feste correnti in tali periodi. Per le festività pasquali e le altre festività il bambino trascorrerà il giorno festivo con i rispettivi genitori seguendo sempre la regola dell'alternanza, mentre la festa della mamma sempre con la stessa
e quella del papà con il padre. Durante il periodo estivo il bambino trascorrerà due settimane consecutive con il padre”.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, va confermato l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 1.600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli
€ 800,00 per ciascuno), PA minorenne e maggiorenne non autonomo Persona_1
economicamente, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Sul punto, occorre osservare quanto segue.
In primo luogo, con riferimento al mantenimento del figlio minore PA, non vi è contestazione circa il quantum dell'assegno, avendo entrambe le parti chiesto la conferma di €
800,00 al mese, così come concordato in sede di separazione.
In secondo luogo, con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_1
(19enne), occorre ricordare il principio giurisprudenziale, già menzionato nel provvedimento del 15/11/2024, secondo cui la stipula di un contratto di apprendistato non dimostra il raggiungimento dell'autosufficienza economica;
non può quindi essere revocato l'assegno in suo favore.
Ai fini di un'eventuale riduzione, richiesta da ultimo dal ricorrente, è onere del richiedente provare l'importo della retribuzione percepita dal ragazzo, nonché la durata del contratto medesimo, al fine di verificare caso per caso la sussistenza dei presupposti;
queste sono infatti le indicazioni della Cassazione, la quale, in un caso simile, ha ritenuto legittima la riduzione operata dalla Corte d'Appello sulla base di tali parametri in presenza di un contratto di apprendistato (cfr. Cass., Sez. I, 19/12/2023, n. 35494).
Nel caso di specie, risulta essere stato assunto in data 04/03/2024 presso la Persona_1
società “Invest s.r.l.” (di cui è amministratore unico il padre) con contratto di apprendistato professionalizzante con durata sino al 03/03/2027 e un orario lavorativo a tempo parziale misto. In merito alla sua retribuzione, il padre ha asserito che egli percepirebbe circa € 700,00 al mese, mentre la resistente ha contestato la circostanza che il figlio percepisca qualsivoglia retribuzione dall'attività svolta presso la società del ricorrente, avendo da ultimo dichiarato che al massimo percepisce un importo comunque inferiore a € 400,00 al mese giacché lavora part- time (cfr. verbale del 15/11/2024).
A fronte della contestazione della resistente relativa al quantum percepito dal figlio, il
4 ricorrente non ha specificamente provato tale importo, non avendo quindi fornito un dato necessario per un'eventuale riduzione. Inoltre, dall'estratto conto intestato a e Persona_1
depositato dalla resistente, non risulta alcun importo da lui percepito a tale titolo (cfr. estratti conto da gennaio a giugno 2024).
Va inoltre disattesa la domanda del ricorrente volta a ottenere il versamento dell'assegno direttamente al figlio maggiorenne in difetto della corrispondente richiesta da Persona_1
parte di quest'ultimo alla luce del principio della domanda (cfr. Cass., Sez. I, 12/11/2021, n.
34100).
Pertanto, va confermato l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla resistente un assegno mensile di € 800,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento dei due figli entro il 30 di ogni mese.
In ordine alle spese straordinarie, la resistente ha chiesto sia un ampliamento delle stesse rispetto a quelle elencate nel decreto della Corte d'Appello di Napoli del 03/07/2019 in ragione della crescita dei figli e del consequenziale aumento delle spese straordinarie, sia una modifica della ripartizione ponendo a carico del ricorrente il 75% (in luogo del 50%) in virtù della disparità economica delle parti e del proprio contributo quotidiano in favore dei figli.
Quanto alla prima richiesta, ferme le spese straordinarie stabilite dalla Corte d'Appello nel citato decreto, il Collegio recepisce il protocollo d'intesa stipulato dal Tribunale intestato con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il 28/03/2024 in relazione alle ulteriori spese extra- assegno per i figli.
Quanto alla seconda domanda, posto che non è stata allegata una variazione della capacità economica delle parti rispetto all'epoca della separazione, né è stata provata un'assenza del padre nella quotidianità dei figli tale da eventualmente giustificare una modifica dell'accordo, va confermata la disciplina concordata in sede di separazione, ovvero il pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli a carico di ciascun genitore.
Infine, la domanda di assegno divorzile della resistente va rigettata non sussistendone i presupposti.
Sul tema, il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa. A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla
5 luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Sez.
Un., 11/07/2018, n. 18287).
Nel caso di specie, a sostegno della domanda, la resistente ha allegato il mancato assolvimento ai doveri genitoriali da parte del ricorrente a seguito della separazione e, di conseguenza, di esser stata costretta a sacrificare le proprie aspettative professionali per dedicarsi al minore.
Tanto premesso, posta la disparità economica tra le parti giacché il ricorrente (imprenditore) percepisce una retribuzione di circa € 9.250,00 netti al mese per dodici mensilità (cfr. in media redditi degli ultimi tre anni risultante da PF 2023, PF 2022, PF 2021) e la resistente (consulente del lavoro) una retribuzione di circa € 3.300,00 netti al mese per dodici mensilità (cfr. PF 2023,
PF 2022, PF 2021), tuttavia, la ricorrente non ha provato il nesso causale tra la sua attuale condizione economica e la vicenda familiare ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, né ha formulato istanze istruttorie puntuali a tal fine. Inoltre, percependo quanto sopra indicato, non si trova in uno stato di indigenza tale da giustificare un sostegno economico per far fronte alle esigenze primarie di vita, avendo piena capacità lavorativa. Va quindi rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile non potendo essere invocata alcuna delle sue funzioni sopra menzionate.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CAPUA (CE) il
30/07/2004 da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 53, Parte
II, Serie A, Anno 2004, Ufficio 2);
3. conferma l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre;
4. conferma la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
5. conferma l'assegnazione della casa familiare alla madre, quale genitore collocatario del minore e convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
6 6. conferma l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei due figli, versando alla resistente, la somma mensile di € 1.600,00 (€ 800,00 ciascuno), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno come individuate in parte motiva;
7. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
8. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rosella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3451 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 21/02/2025 tra
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANTONIO BATTISTA ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliato
RICORRENTE
e
) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. DOMENICO STANGA presso cui è elettivamente C.F._4
domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 21/02/2025 il ricorrente ha concluso come da atto introduttivo, e, in subordine, per la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne con pagamento diretto in suo favore;
la resistente ha concluso Persona_1
come da comparsa di costituzione. Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 28/05/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 30/07/2004 dal quale erano nati due figli, il Persona_1
09/02/2006 e PA il 09/05/2014, e di essersi separato con decreto di omologa del 12/05/2016, ove era stato previsto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla resistente, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno di mantenimento per i figli di € 1.600,00 (€ 800,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie. Aggiungeva che la Corte di Appello di Napoli, con decreto n. 4208/2019, aveva regolato le spese straordinarie. Allegava che, a seguito della separazione, il figlio era divenuto maggiorenne ed era stato assunto con contratto di apprendistato Persona_1 come impiegato amministrativo presso la “Invest s.r.l.” con uno stipendio mensile di € 700,00.
Rilevava, inoltre, che la resistente svolgeva l'attività di commercialista, quindi, era economicamente indipendente e conviveva stabilmente con un nuovo compagno. Segnalava la pendenza di taluni procedimenti con la controparte relativi alla divisione della casa coniugale, alle spese straordinarie e alla rivalutazione monetaria del mantenimento. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'affido condiviso del figlio minore e del calendario dei tempi di permanenza presso i genitori, l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento del solo figlio minore PA da versare entro il 30 di ogni mese, nonché la conferma delle spese straordinarie come stabilite dalla Corte di Appello di Napoli.
Con comparsa di risposta, depositata in data 31/07/2024, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che il figlio non percepiva Persona_1 alcuna retribuzione dalla società “Invest s.r.l.”, il cui amministratore unico e legale rappresentante era il ricorrente stesso, non essendo quindi economicamente autosufficiente.
Rilevava in particolare che il figlio era neomaggiorenne e che aveva appena concluso gli studi liceali, avendo intenzione di iscriversi a un corso di laurea in giurisprudenza. Evidenziava che, dovendo sopperire al disinteresse del ricorrente nei confronti del figlio minore PA, aveva accantonato le proprie esigenze professionali e personali. Allegava, infine, le nuove esigenze dei figli in relazione all'età e, di conseguenza, le sopravvenute spese straordinarie da dover fronteggiare. Infine, non opponendosi alla domanda di divorzio, la resistente chiedeva la conferma dell'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé, dei tempi e delle modalità di visita presso ciascun genitore, la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del ricorrente e del 25% a proprio carico, la conferma dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei due figli con un assegno mensile di €
2 1.600,00 (€ 800,00 per ciascuno), nonché il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore.
All'esito dell'udienza del 15/11/2024, il Giudice rel., sentite le parti, confermava le condizioni della separazione rilevando che il contratto di apprendistato stipulato dal figlio maggiorenne della coppia non era di per sé idoneo a dimostrare il raggiungimento dell'autosufficienza economica. All'udienza cartolare del 21/02/2025 il Giudice rel. rimetteva la causa in decisione al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 12/05/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va confermata la disciplina della separazione in ordine all'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio, come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Va inoltre confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, quale genitore collocatario del figlio minore, nonché convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, non essendovi alcuna richiesta di modifica sul punto.
Va confermata altresì la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore PA con il padre, così come concordata dalle parti in sede di separazione.
In particolare, le parti avevano concordato che: “il padre potrà tenerlo con sé nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00/21,00 dello stesso giorno nel periodo scolastico, mentre nei periodi festivi e/o estivi il bambino potrà essere prelevato dalle ore 8,00 del mattino. In uno dei sopraindicati giorni il bambino potrà pernottare presso il padre.
Questa modalità deve intendersi riferita alla settimana in cui trascorrerà il weekend con il padre. Nella settimana in cui, viceversa, il bambino trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre avrà facoltà di prelevare il bambino nei giorni di martedì, giovedì e venerdì con le stesse modalità sopra indicate ivi compreso due giorni di pernottamento con il padre. Il padre avrà facoltà di tenere con sé e prelevare il figlio a settimane alterne dal sabato dalle ore 8,00
o dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00/21,00 della domenica con pernottamento. Durante le
3 vacanze natalizie, il bambino trascorrerà una settimana di vacanze con il padre nel rispetto della regola dell'alternanza relativamente alle feste correnti in tali periodi. Per le festività pasquali e le altre festività il bambino trascorrerà il giorno festivo con i rispettivi genitori seguendo sempre la regola dell'alternanza, mentre la festa della mamma sempre con la stessa
e quella del papà con il padre. Durante il periodo estivo il bambino trascorrerà due settimane consecutive con il padre”.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, va confermato l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 1.600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli
€ 800,00 per ciascuno), PA minorenne e maggiorenne non autonomo Persona_1
economicamente, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Sul punto, occorre osservare quanto segue.
In primo luogo, con riferimento al mantenimento del figlio minore PA, non vi è contestazione circa il quantum dell'assegno, avendo entrambe le parti chiesto la conferma di €
800,00 al mese, così come concordato in sede di separazione.
In secondo luogo, con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_1
(19enne), occorre ricordare il principio giurisprudenziale, già menzionato nel provvedimento del 15/11/2024, secondo cui la stipula di un contratto di apprendistato non dimostra il raggiungimento dell'autosufficienza economica;
non può quindi essere revocato l'assegno in suo favore.
Ai fini di un'eventuale riduzione, richiesta da ultimo dal ricorrente, è onere del richiedente provare l'importo della retribuzione percepita dal ragazzo, nonché la durata del contratto medesimo, al fine di verificare caso per caso la sussistenza dei presupposti;
queste sono infatti le indicazioni della Cassazione, la quale, in un caso simile, ha ritenuto legittima la riduzione operata dalla Corte d'Appello sulla base di tali parametri in presenza di un contratto di apprendistato (cfr. Cass., Sez. I, 19/12/2023, n. 35494).
Nel caso di specie, risulta essere stato assunto in data 04/03/2024 presso la Persona_1
società “Invest s.r.l.” (di cui è amministratore unico il padre) con contratto di apprendistato professionalizzante con durata sino al 03/03/2027 e un orario lavorativo a tempo parziale misto. In merito alla sua retribuzione, il padre ha asserito che egli percepirebbe circa € 700,00 al mese, mentre la resistente ha contestato la circostanza che il figlio percepisca qualsivoglia retribuzione dall'attività svolta presso la società del ricorrente, avendo da ultimo dichiarato che al massimo percepisce un importo comunque inferiore a € 400,00 al mese giacché lavora part- time (cfr. verbale del 15/11/2024).
A fronte della contestazione della resistente relativa al quantum percepito dal figlio, il
4 ricorrente non ha specificamente provato tale importo, non avendo quindi fornito un dato necessario per un'eventuale riduzione. Inoltre, dall'estratto conto intestato a e Persona_1
depositato dalla resistente, non risulta alcun importo da lui percepito a tale titolo (cfr. estratti conto da gennaio a giugno 2024).
Va inoltre disattesa la domanda del ricorrente volta a ottenere il versamento dell'assegno direttamente al figlio maggiorenne in difetto della corrispondente richiesta da Persona_1
parte di quest'ultimo alla luce del principio della domanda (cfr. Cass., Sez. I, 12/11/2021, n.
34100).
Pertanto, va confermato l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla resistente un assegno mensile di € 800,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento dei due figli entro il 30 di ogni mese.
In ordine alle spese straordinarie, la resistente ha chiesto sia un ampliamento delle stesse rispetto a quelle elencate nel decreto della Corte d'Appello di Napoli del 03/07/2019 in ragione della crescita dei figli e del consequenziale aumento delle spese straordinarie, sia una modifica della ripartizione ponendo a carico del ricorrente il 75% (in luogo del 50%) in virtù della disparità economica delle parti e del proprio contributo quotidiano in favore dei figli.
Quanto alla prima richiesta, ferme le spese straordinarie stabilite dalla Corte d'Appello nel citato decreto, il Collegio recepisce il protocollo d'intesa stipulato dal Tribunale intestato con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il 28/03/2024 in relazione alle ulteriori spese extra- assegno per i figli.
Quanto alla seconda domanda, posto che non è stata allegata una variazione della capacità economica delle parti rispetto all'epoca della separazione, né è stata provata un'assenza del padre nella quotidianità dei figli tale da eventualmente giustificare una modifica dell'accordo, va confermata la disciplina concordata in sede di separazione, ovvero il pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli a carico di ciascun genitore.
Infine, la domanda di assegno divorzile della resistente va rigettata non sussistendone i presupposti.
Sul tema, il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa. A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla
5 luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Sez.
Un., 11/07/2018, n. 18287).
Nel caso di specie, a sostegno della domanda, la resistente ha allegato il mancato assolvimento ai doveri genitoriali da parte del ricorrente a seguito della separazione e, di conseguenza, di esser stata costretta a sacrificare le proprie aspettative professionali per dedicarsi al minore.
Tanto premesso, posta la disparità economica tra le parti giacché il ricorrente (imprenditore) percepisce una retribuzione di circa € 9.250,00 netti al mese per dodici mensilità (cfr. in media redditi degli ultimi tre anni risultante da PF 2023, PF 2022, PF 2021) e la resistente (consulente del lavoro) una retribuzione di circa € 3.300,00 netti al mese per dodici mensilità (cfr. PF 2023,
PF 2022, PF 2021), tuttavia, la ricorrente non ha provato il nesso causale tra la sua attuale condizione economica e la vicenda familiare ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, né ha formulato istanze istruttorie puntuali a tal fine. Inoltre, percependo quanto sopra indicato, non si trova in uno stato di indigenza tale da giustificare un sostegno economico per far fronte alle esigenze primarie di vita, avendo piena capacità lavorativa. Va quindi rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile non potendo essere invocata alcuna delle sue funzioni sopra menzionate.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CAPUA (CE) il
30/07/2004 da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 53, Parte
II, Serie A, Anno 2004, Ufficio 2);
3. conferma l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre;
4. conferma la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
5. conferma l'assegnazione della casa familiare alla madre, quale genitore collocatario del minore e convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
6 6. conferma l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei due figli, versando alla resistente, la somma mensile di € 1.600,00 (€ 800,00 ciascuno), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno come individuate in parte motiva;
7. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
8. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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