Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2026, n. 14743
CASS
Sentenza 18 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione ordine pubblico internazionale

    La Corte d'appello ha ritenuto che il sindacato del giudice italiano sia limitato alla verifica della contrarietà delle disposizioni del lodo all'ordine pubblico, inteso in senso restrittivo, e non alla motivazione o al merito della decisione arbitrale. Le statuizioni di condanna al pagamento del corrispettivo e della penale non sono considerate contrarie all'ordine pubblico. Inoltre, le difficoltà nell'esecuzione del lodo non integrano la contrarietà all'ordine pubblico.

  • Rigettato
    Violazione norme antiusura e principi generali contrattuali

    La Corte d'appello ha ribadito che il suo compito era limitato al controllo esterno sulla parte dispositiva del lodo e non al merito. Ha inoltre osservato che la soluzione della controversia non prevedeva l'applicazione del diritto italiano, ma del diritto russo in via sussidiaria. Il collegio arbitrale ha ridotto considerevolmente l'ammontare della penale e le statuizioni di condanna, anche se fondate su diritto non conforme a norme imperative italiane, non contrastano con l'ordine pubblico nella sua accezione restrittiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha rigettato il ricorso proposto dalla società A.L.M.A.G. s.p.a. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, la quale aveva confermato l'efficacia in Italia di un lodo arbitrale straniero emesso dalla Corte internazionale di arbitrato commerciale presso la Camera di commercio e industria della Federazione Russa. La controversia originava da un contratto di compravendita internazionale di materiali non ferrosi, in cui la società acquirente italiana, BE RN s.p.a. (poi incorporata in A.L.M.A.G.), era stata condannata al pagamento del corrispettivo e di penali per inadempimento. L'A.L.M.A.G. aveva basato la propria opposizione alla delibazione del lodo sull'impossibilità di adempiere al pagamento a causa dell'introduzione di sanzioni statunitensi nei confronti della società russa venditrice, sostenendo che tale circostanza configurasse una causa di forza maggiore e che il lodo fosse contrario all'ordine pubblico italiano ed internazionale, in particolare in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché per l'elevato tasso di interesse pattuito a titolo di penale, ritenuto usurario e assimilabile a "punitive damages" inammissibili nell'ordinamento italiano. La società russa, KU SC, si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti in relazione alle procure alle liti. Nel merito, ha rigettato il ricorso, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità in sede di delibazione di lodi arbitrali stranieri, circoscritto alla verifica della contrarietà delle disposizioni del lodo all'ordine pubblico italiano, inteso in senso restrittivo e quale insieme di principi fondamentali e inderogabili. La Corte ha evidenziato come la valutazione del collegio arbitrale circa la mancata prova scritta della causa di forza maggiore invocata dall'acquirente, l'interpretazione del contratto e l'apprezzamento degli elementi istruttori attenessero al merito della controversia e non potessero essere sindacati. Ha altresì chiarito che la condanna al pagamento del corrispettivo e delle penali contrattuali, anche se basata su norme non conformi al diritto italiano, non costituisce di per sé violazione dell'ordine pubblico, né le mere difficoltà nell'esecuzione del lodo integrano tale contrarietà. Infine, la Corte ha ritenuto che la pattuizione della penale, conforme al diritto russo applicabile e ridotta dagli arbitri, non configurasse "punitive damages" in contrasto con l'ordinamento italiano, ma rappresentasse una legittima espressione dell'autonomia negoziale delle parti in un contesto di commercio internazionale, con una funzione deterrente e di predeterminazione del danno. Pertanto, il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese processuali.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2026, n. 14743
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14743
    Data del deposito : 18 maggio 2026

    Testo completo