Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/2004, n. 1302
CASS
Sentenza 26 gennaio 2004

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La litispendenza è un rapporto tra due o più cause - e non tra più procedimenti - che consente di individuare il giudice competente in base al criterio della prevenzione ,qualora tra esse vi sia identità di "causa petendi " , di "petitum" ed esse pendano tra le stesse parti ; ne consegue che , se il secondo procedimento è stato iniziato in relazione a due domande, per una sola delle quali sussistano i presupposti della litispendenza,essa può essere dichiarata in relazione a quella domanda, rimanendo irrilevante che in relazione all'altra domanda, proposta congiuntamente, siano stati convenuti in giudizio soggetti che non siano parte dell'altro giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/2004, n. 1302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1302
    Data del deposito : 26 gennaio 2004

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