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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/11/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
RG 833/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
) in proprio e nella qualità di legale rapp.te della società Parte_1 C.F._1
The Loft snc di AR LE e AR MA US ( , difeso dall'avv. Gaetano P.IVA_1
OR e dall'avv. Salvatore OR.
PARTE RICORRENTE
Contro
( ) difeso dal dirigente ing. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
[...]
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso come in atti l'opponente propone gravame avverso le ordinanze ingiunzione Co come infra emesse dall di con la quale viene ingiunto a , in proprio e CP_1 Parte_1 nella qualità di legale rappresentante della società The Loft snc, di pagare la somme come ivi ed in particolare la:
1 n. 19/0384 per avere assunto senza la preventiva comunicazione di Persona_1 instaurazione di rapporto di lavoro, sanzionando il periodo lavorativo dal 20 maggio 2012 all'8 agosto
2013 per 69 giorni di effettivo, determinando la sanzione in euro 6.450,00;
n. 19/0385 per avere omesso di registrare sul Libro Unico i dati e le prestazioni lavorative dei lavoratori relativamente ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 2012; Persona_1 CP_4
relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2013; relativamente ai mesi di
[...] CP_5 dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013 determinando la sanzione in euro 2.100,00;
n. 19/0386 per avere registrato in modo infedele sul Libro Unico del Lavoro i dati e le prestazioni lavorative del lavoratore dal mese di febbraio 2013 al mese di novembre CP_5
2013 determinando la sanziona in euro 3.000,00;
n. 19/0387 per non avere consegnato una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ai dipendenti , e determinando la Persona_1 Controparte_4 CP_5 sanzione in euro 1.500,00;
n. 19/0388 per avere impedito ai funzionari dell l'esercizio dei poteri Controparte_1 di vigilanza determinando la sanzione in euro 2.580,00;
n. 19/0389 per avere impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro i lavoratori per il periodo lavorativo dal 1 gennaio 2013 al 12 Controparte_4 febbraio 2013 × 36 giorni di effettivo lavoro e per il periodo dal 19 dicembre 2012 al 13 CP_5 febbraio 2013 per 23 giorni di lavoro, determinando la sanzione in euro 4.590,00.
In ordine alle ordinanze n. 19/0384, n. 19/0385, n. 19/0387, deduce quanto a:
[...]
di non aver mai lavorato alle dipendenze del ricorrente, fatto peraltro confermato dalla Per_1 controversia dalla stessa intentata contro l'azienda, ma poi successivamente rinunciata;
quanto a di non aver lavorato nei mesi di gennaio e febbraio 2013, quanto piuttosto, con Controparte_4 rapporto a tempo determinato e parziale dal 09.06.2012 al 30.09.2012, contratto prorogato fino al dicembre 2012 e successivamente assunto con contratto a tempo pieno e determinato per il periodo
13.02.13/13.03.13; quanto a di essere stato assunto il 14.02.2013 con le mansioni di CP_5 uomo di fatica, con contratto a tempo parziale e determinato fino al 30.06.2013 e prorogato fino al
30.10.2013.
In ordine all'ordinanza ingiunzione n. 19/0386 deduce di aver registrato sul Libro Unico i dati e la prestazione lavorativa del lavoratore dal 14.02.13 al 30.10.13, come da buste paga CP_5 sottoscritte dal lavoratore.
In ordine all'ordinanza n. 19/0387 e n. 19/0389 ne deduce l'illegittimità per i medesimi presupposti per insussistenza dei fatti contestati quanto a e Controparte_4 CP_5
2 In ordine all'ordinanza ingiunzione n. 19/0388 chiarisce di non aver mai impedito ai funzionari dell di esercitare i propri poteri di vigilanza. CP_1 CP_1
Conclude chiedendone l'annullamento.
Parte opposta contesta rilevando come gli addebiti fossero emersi dalle denunce presentate dalla lavoratrice e dal lavoratore per ottenere la regolarizzazione Persona_1 Controparte_4 della loro posizione previdenziale, assicurativa e contrattuale, come da dichiarazioni testimoniali rese ed allegate in atti, emergendo dunque come il avesse occupato in maniera irregolare Pt_1
i denuncianti, nonché l'ulteriore lavoratore , secondo quanto emerso in seguito Parte_2 all'accesso. Precisa altresì la condotta del ricorrente ostativa all'accertamento, rimasta inevasa la richiesta di esibizione come da diffida.
Conclude chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Nel merito si osserva.
Le ordinanze ingiunzione per cui è opposizione traggono dal verbale redatto a seguito Co dell'accesso ispettivo svolto dall , occasionato dalla denuncia presentata da e Persona_1
, a carico della ditta ricorrente in data 12 febbraio 2014 nel corso del quale Controparte_4 venivano contestate le irregolarità come di seguito.
Quanto alla posizione di . Persona_1
In seno alla denuncia rilasciata agli uffici dell in data 3 aprile 2014, la stessa CP_1 espone di avere prestato lavoro alle dipendenze della ditta ricorrente in qualità di operaia dal 20 maggio 2012 all'8 agosto 2012, per sei giorni settimanali, precisando come in quel periodo anche il osse occupato presso il ristorante “The Loft” in qualità di cuoco. CP_4
Sul punto , giusta denuncia raccolta dall il successivo 10 aprile Controparte_4 CP_1
2014, riporta di aver lavorato dal 5 giugno 2012 al 13 marzo 2013 per 6 giorni settimanali presso la ditta the Loft e che già fosse ivi addetta la a svolgere le mansioni di operaia nel Persona_1 ristorante per sei giorni settimanali.
Si osserva come il compendio processuale non consenta di poter riporre pacifico affidamento al contenuto delle denunce sopra riportate al fine di asseverare il fatto assunto in seno alle ordinanze ingiunzione in esame.
Al riguardo giova ricordare che le dichiarazioni rese da terzi lavoratori agli ispettori, rappresentino un materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (così già Cass. n. 9251/2010; Cass. n.
28693/2022; Cass. n. 18989/2022), avvertendosi come le stesse possano assumere una certa efficacia probatoria, pur anche non confermate in giudizio, qualora risultino intrinsecamente
3 univoche e concordati, così da rendersi superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale e se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (in tal senso Cass. n. 10427/2014).
Nel caso in esame non potrà trascurarsi come le dichiarazioni traggano comunque da uno specifico atto di denuncia, articolate dunque da un soggetto portatore di un interesse a rappresentare fatti a sè favorevoli, obbligando così a non potere riporre pacifico e completo affidamento sul contenuto, dipendendone l'attendibilità, inevitabilmente, dall'ulteriore riscontro che provenga da persuasivi elementi esterni.
Per altro profilo dovrà pur considerarsi che le dette dichiarazioni non siano state raccolte in sede di accertamento, dunque nell'immediatezza dell'accesso sui luoghi di lavoro, quanto, piuttosto riferite su fatti risalenti ad oltre due anni rispetto al narrato, decadendo dunque quel grado di genuinità e spontaneità che avrebbe potuto assegnarsi a sostegno della loro verosimiglianza, qualora appunto rilevate in sede di ispezione, senza preavviso, da soggetti sorpresi sul posto di lavoro, come tali immuni dal sospetto di possibili condizionamenti, come così esposte le dichiarazioni in esame, rese appunto a posteriori (in tal senso argomentando da Cass n. 10634/2025).
Ciò rilevato, concorre una decisiva ragione di segno contrario a precludere di poter adottare i riferimenti di cui alla denuncia a sostegno del provvedimento sanzionatorio in contestazione. Parte ricorrente rileva infatti che la medesima , pur azionato un contenzioso davanti al Persona_1
Tribunale del lavoro vi abbia, già nelle prime fasi rinunciato, dichiarando di non aver nulla a pretendere dalla ditta ricorrente, come da verbale in atti. Circostanza che non potrà che svilire il contenuto della denuncia e certamente, preclude di poterlo assumere in sé ad asseverare gli addebiti mossi al datore in seno alle ordinanze impugnate, che in ragione della intervenuta rinuncia, evidentemente abdicativa di ogni verifica, non potranno che restare incerti e comunque equivoci.
Si annota ancora come l'opposizione per cui è gravame dia luogo ad un normale giudizio di cognizione, in seno al quale l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto così che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, grava sull'amministrazione che ingiunge il pagamento della sanzione l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa a fronte della contestazione della controparte.
Nel caso in esame, a superare le incongruenze come sopra rilevate, l'amministrazione resistente nessuna allegazione risulta aver addotto, né articolato deduzioni istruttorie e prove orali in persona dei dichiaranti sopra indicati, a consentire di ottenere in giudizio dati di riscontro di affidabile valore probatorio, come pur in onere.
4 Cosicché restano gravemente perplessi gli elementi di fatto ed, in particolare, lo specifico periodo lavorativo oggetto di sanzione, contestato in termini meramente corrispondenti al contenuto della denuncia e, dunque, sulle dichiarazioni dell'interessata, la cui verifica risulta rinunciata dalla stessa, rimaste così non altrimenti riscontrabili.
Pari ordini di considerazioni si rilevano in merito alla posizione di . Controparte_4
Le contestazioni di cui alle ordinanze imputano al datore l'omessa regolarizzazione del lavoratore per il periodo dall' 1 gennaio 2013 al 12 febbraio 2013. La circostanza emerge unicamente dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di denuncia, in seno alla quale CP_4 precisa di avere lavorato presso l'azienda, percependone la retribuzione, dal 5 giugno 2012 al 13 marzo 2013, e dunque anche per il periodo sopra contestato, pur non risultato all'Ufficio, oggetto di regolare registrazione.
Anche sul punto, oltre alla dichiarazione della parte nessun diverso atto di riscontro, né mero indizio è emerso a consentire di sostenerne la veridicità e poterla asseverare, secondo le considerazioni sopra svolte.
Per converso emerge la ferma contestazione da parte del datore di lavoro che precisa il periodo di lavoro svolto dal dal 9 giugno 2012 al 30 settembre 2012, in forza di contratto CP_4
a tempo parziale determinato prorogato fino al dicembre 2012 e successivamente dal 13 febbraio
2013 al 13 marzo 2013 in forza di contratto a tempo pieno e determinato, come da documentazione in atti. Circostanze, peraltro, oggetto della controversia promossa dal lavoratore davanti al tribunale del lavoro, come è dato trarre dalla memoria del datore di lavoro in atti, in seno alla quale non risulta essere stato reclamato, invero, alcun diritto in ordine all'assunto periodo di lavoro dal gennaio e febbraio 2013, limitata la controversia piuttosto a differenze retributive e contestazioni circa il primo contratto a tempo parziale e al successivo a tempo pieno;
giudizio risoltosi da quanto emerso con la corresponsione di una somma in favore del lavoratore a saldo di quanto dovuto, giusta definizione transattiva come in atti, nulla chiarendosi oltre al riguardo.
Anche in ordine a detta posizione deve pertanto ritenersi che l'addebito di cui alle ordinanze, che assumono detto periodo per effetto delle mere dichiarazioni incidentalmente riportate dal in denuncia, non raccolte nell'immediatezza dei fatti, riferite dall'interessato su circostanze CP_4 risalenti ad oltre un anno, peraltro non accreditabili dal contenuto dei documenti sopra in esame, non possa essere pacificamente riconosciuto.
Ciò, si ripete, in difetto, di ogni indizio diretto o indiretto, nonché di allegazioni e di richieste di prova orale a suffragio delle dichiarazioni dell'interessato, tali da poter consentire l'acquisizione di elementi di riscontro di valore probatorio.
5 Quanto alla posizione del lavoratore , si osserva. Parte_2
Le ordinanze deducono le irregolarità per il periodo dal 19 dicembre 2012 al 13 febbraio
2013.
A tenore di quanto riferito, il lavoratore, sentito sui luoghi di lavoro il 12 febbraio 2014, dichiara di lavorare alle dipendenze della ditta AR LE e MA dal dicembre del 2012, in particolare una settimana prima della festa del Natale, quale lavapiatti, per quattro ore giornaliere per sei giorni alla settimana, per un totale di 24 ore settimanali e così ininterrottamente sino al 7 novembre 2013, continuando a svolgere dall' 1 dicembre 2013 l'attività lavorativa in qualità di aiuto cuoco.
Le dichiarazioni raccolte nell'immediatezza a verbale risultano congruenti e plausibili quanto a contenuto e verosimiglianza rispetto al caso concreto e non risultano contraddette da elementi di sorta. Così in difetto di contrarie indicazioni o allegazione di fatti, circostanze o altri elementi acquisiti nel giudizio, atti a portare motivate ragioni tali da inficiare l'intrinseca attendibilità del dichiarato, possono essere accreditate.
Un ponderato esame dei dati emersi in giudizio porta dunque a confermare l'addebito quanto alla posizione del lavoratore ed in relazione al periodo indicato, per il quale non è emerso alcun documento atto a dar prova della effettiva regolarità o regolarizzazione del rapporto di fatto svolto nel periodo.
Si esamina l'ulteriore contestazione, come oggetto dell'ordinanza n. 19/0388 spiegata per avere il datore impedito ai funzionari dell l'esercizio dei poteri di vigilanza. Controparte_1
L'art. 3 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 da cui trae la violazione ,sanziona il fatto dei “datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo”; il comma
1 al riguardo, conferisce ai funzionari il potere: a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga,
i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta
o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;
b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.
Dal “Verbale interlocutorio” del 13 giugno 2013, in atti, emerge la diffida dell al CP_1 datore “ad esibire, in data 01/07/2014 presso gli Uffici di questa D.T.L., la documentazione comprovante la regolarità della posizione previdenziale, assicurativa e contrattuale del sig. CP_4
6 : L.U.L. primo bimestre 2013; prospetti paga quietanzati relativi all'intero periodo di CP_4 occupazione, comprensivi del rateo della 13^ mensilità e del T.F.R.; Comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro sottoscritta dalle parti” ed inoltre, “l'esibizione dei registri corrispettivi, fatture emesse e fatture ricevute, in originale e copia, relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2013; ricevute fiscali primo bimestre 2013”.
La rituale ricezione della diffida da parte della società ricorrente è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio a mezzo p.e.c. del 23.6.2014.
Pertanto in assenza della esibizione della documentazione richiesta nel termine assegnato deve ritenersi integrata la violazione di cui all'art.3 della norma richiamata.
Deve ritenersi infatti come la norma sia intesa a sanzionare ogni inadempimento alle richieste dell'ufficio finalizzate a raccogliere tutte le informazioni necessarie all'esercizio dei compiti di vigilanza propri dell'ispettorato del lavoro. Inadempimento che può realizzarsi sia attraverso un'attività impeditiva commissiva, che anche attraverso una condotta omissiva valida così a tradursi, parimenti, in un impedimento all'attività ispettiva.
Ne deriva la legittimità della sanzione comminata.
Per quanto sopra emerso e rilevato devono escludersi le fattispecie in addebito in ordine alle posizioni di e , confermandosi le ulteriori lavoratori come infra in Persona_1 Controparte_4 dettaglio.
Per l'effetto deve essere: annullata l'ordinanza ingiunzione n. 19/0384 emessa per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 12 convertito in legge 23 aprile 2002
n. 73, primo periodo, come sostituito dall'art.4, comma 1 lett. a) della legge 4/11/2010 n. 183 “per aver impiegato dal 20/05/2012 al 08/08/2013 senza la preventiva comunicazione di Persona_1 instaurazione del rapporto di lavoro”; riformata l'ordinanza ingiunzione n. 19/0385 emessa per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1 e 2 del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito con Legge 06/08/2008 n° 133 “per avere il datore di lavoro omesso di registrare sul Libro unico del lavoro le posizioni dei lavoratori”, quanto alla posizione di e , confermandola quanto alla posizione Persona_1 Controparte_4 di relativamente ai mesi di dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013, e rideterminando CP_5 la sanzione amministrativa complessivamente irrogata, a norma dall'art. 39, comma 7, del medesimo D.L. (importo da € 150,00 ad € 1.500,00 per ciascun mese di omesse registrazioni) in euro 150,00 per ciascun mese, così per euro 450,00;
7 riformata l'ordinanza ingiunzione n.19/0387 emessa per la violazione delle disposizioni di cui art. 4 bis, comma 2 del D.Lgs. n° 181/2000, così come sostituito dall'art. 5, comma 3 della legge
04/11/2010, n.183 “in quanto all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, quale datore di lavoro privato non ha consegnato ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis comma 2 del D.L. n°
510/1996 convertito con modificazioni dalla Legge n° 608/1996 e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al D.Lgs. n° 152 del 26/5/1997, ovvero copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs.
n° 152/1997,” quanto alla posizione di e , confermandola quanto Persona_1 Controparte_4 alla posizione di per il periodo lavorativo sanzionato dal 19/12/2012 al 13/02/2013, CP_5 rideterminando la sanzione amministrativa complessivamente irrogata, a norma dell'art. 19, comma
2 del D. Lgs. n. 276 del 10.09.03 (da € 250,00 a € 1500,00 per ogni lavoratore interessato), così in euro 250,00; riformata l'ordinanza ingiunzione n. 19/0389 emessa per la violazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 1 lett. a) della legge 4/11/2010 n. 183 “per aver impiegato i lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” quanto alla posizione di
, confermandola quanto alla posizione di per il periodo lavorativo Controparte_4 CP_5 sanzionato dal 19/12/2012 al 13/02/2013 per 23 giorni di effettivo lavoro, rideterminando la sanzione amministrativa complessivamente irrogata, a norma del comma 3 del medesimo articolo, (da euro
1.000,00 a euro 8.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo), così in euro 1.000,00 oltre ad euro 690,00 (euro 30,00x23), per un totale di euro 1.690,00.
Alla riforma dei provvedimenti sanzionatori come sopra conseguirà ogni effetto consequenziale circa la rideterminazione delle somme aggiuntive a titolo di contributi previdenziali.
Per quanto sopra dedotto, dovrà invece essere confermata integralmente l'ordinanza ingiunzione n. 19/0386, per aver omesso di registrare sul Libro unico del lavoro, la prestazione del lavoratore dal mese di febbraio 2013 al mese di novembre 2013 e l'ordinanza CP_5 ingiunzione n. 19/0388, per avere il datore impedito ai funzionari dell'Ispettorato del Lavoro
l'esercizio dei poteri di vigilanza.
L'opposizione deve dunque essere parzialmente accolta, statuendosi in merito alle ordinanze impugnate come da dispositivo.
8 Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, secondo lo scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, si liquidano in misura della metà in favore di parte opponente, giusta la parziale soccombenza dell'opposta sulle complessive domande, compensandosi per il resto.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie parzialmente l'opposizione.
Annulla l'ordinanza ingiunzione n. 19/0384 emessa dall di Controparte_1
in data 15.4.2019, dichiarandone non dovute le somme. CP_1
Riforma l'ordinanza ingiunzione n. 19/0385 emessa dall Controparte_1 di in data 15.4.2019 e ridetermina l'importo della sanzione dovuta in euro 450,00, ponendo CP_1 il pagamento a carico di AR LE e The Loft snc di AR LE e AR MA
US in solido, in favore dell' resistente Controparte_6 Controparte_1
.
[...]
Riforma l'ordinanza ingiunzione n. 19/0387 emessa dall Controparte_1 di in data 15.4.2019 e ridetermina l'importo della sanzione dovuta in euro 250,00, ponendo CP_1 il pagamento a carico di AR LE e The Loft snc di AR LE e AR MA
US in solido, in favore dell' resistente - Controparte_6 Controparte_1
.
[...]
Riforma l'ordinanza ingiunzione n. 19/0389 emessa dall di Controparte_1
in data 15.4.2019 e ridetermina l'importo della sanzione dovuta in euro 1.690,00 ponendo CP_1 il pagamento a carico di AR LE e The Loft snc di AR LE e AR MA
US in solido, in favore dell' regionale resistente - CP_6 Controparte_1
.
[...]
Conferma integralmente le ordinanze ingiunzione n. 19/0386 e n. 19/0388 emesse dall di in data 15.4.2019. Controparte_1 CP_1
Condanna l'amministrazione opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese del giudizio liquidate, in misura della metà, in euro 2.538,50 oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA ed IVA se dovuti, ed euro 118,50 per spese disponendone il pagamento in favore dei procuratori sopra indicati dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 23 novembre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
) in proprio e nella qualità di legale rapp.te della società Parte_1 C.F._1
The Loft snc di AR LE e AR MA US ( , difeso dall'avv. Gaetano P.IVA_1
OR e dall'avv. Salvatore OR.
PARTE RICORRENTE
Contro
( ) difeso dal dirigente ing. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
[...]
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso come in atti l'opponente propone gravame avverso le ordinanze ingiunzione Co come infra emesse dall di con la quale viene ingiunto a , in proprio e CP_1 Parte_1 nella qualità di legale rappresentante della società The Loft snc, di pagare la somme come ivi ed in particolare la:
1 n. 19/0384 per avere assunto senza la preventiva comunicazione di Persona_1 instaurazione di rapporto di lavoro, sanzionando il periodo lavorativo dal 20 maggio 2012 all'8 agosto
2013 per 69 giorni di effettivo, determinando la sanzione in euro 6.450,00;
n. 19/0385 per avere omesso di registrare sul Libro Unico i dati e le prestazioni lavorative dei lavoratori relativamente ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto 2012; Persona_1 CP_4
relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2013; relativamente ai mesi di
[...] CP_5 dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013 determinando la sanzione in euro 2.100,00;
n. 19/0386 per avere registrato in modo infedele sul Libro Unico del Lavoro i dati e le prestazioni lavorative del lavoratore dal mese di febbraio 2013 al mese di novembre CP_5
2013 determinando la sanziona in euro 3.000,00;
n. 19/0387 per non avere consegnato una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ai dipendenti , e determinando la Persona_1 Controparte_4 CP_5 sanzione in euro 1.500,00;
n. 19/0388 per avere impedito ai funzionari dell l'esercizio dei poteri Controparte_1 di vigilanza determinando la sanzione in euro 2.580,00;
n. 19/0389 per avere impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro i lavoratori per il periodo lavorativo dal 1 gennaio 2013 al 12 Controparte_4 febbraio 2013 × 36 giorni di effettivo lavoro e per il periodo dal 19 dicembre 2012 al 13 CP_5 febbraio 2013 per 23 giorni di lavoro, determinando la sanzione in euro 4.590,00.
In ordine alle ordinanze n. 19/0384, n. 19/0385, n. 19/0387, deduce quanto a:
[...]
di non aver mai lavorato alle dipendenze del ricorrente, fatto peraltro confermato dalla Per_1 controversia dalla stessa intentata contro l'azienda, ma poi successivamente rinunciata;
quanto a di non aver lavorato nei mesi di gennaio e febbraio 2013, quanto piuttosto, con Controparte_4 rapporto a tempo determinato e parziale dal 09.06.2012 al 30.09.2012, contratto prorogato fino al dicembre 2012 e successivamente assunto con contratto a tempo pieno e determinato per il periodo
13.02.13/13.03.13; quanto a di essere stato assunto il 14.02.2013 con le mansioni di CP_5 uomo di fatica, con contratto a tempo parziale e determinato fino al 30.06.2013 e prorogato fino al
30.10.2013.
In ordine all'ordinanza ingiunzione n. 19/0386 deduce di aver registrato sul Libro Unico i dati e la prestazione lavorativa del lavoratore dal 14.02.13 al 30.10.13, come da buste paga CP_5 sottoscritte dal lavoratore.
In ordine all'ordinanza n. 19/0387 e n. 19/0389 ne deduce l'illegittimità per i medesimi presupposti per insussistenza dei fatti contestati quanto a e Controparte_4 CP_5
2 In ordine all'ordinanza ingiunzione n. 19/0388 chiarisce di non aver mai impedito ai funzionari dell di esercitare i propri poteri di vigilanza. CP_1 CP_1
Conclude chiedendone l'annullamento.
Parte opposta contesta rilevando come gli addebiti fossero emersi dalle denunce presentate dalla lavoratrice e dal lavoratore per ottenere la regolarizzazione Persona_1 Controparte_4 della loro posizione previdenziale, assicurativa e contrattuale, come da dichiarazioni testimoniali rese ed allegate in atti, emergendo dunque come il avesse occupato in maniera irregolare Pt_1
i denuncianti, nonché l'ulteriore lavoratore , secondo quanto emerso in seguito Parte_2 all'accesso. Precisa altresì la condotta del ricorrente ostativa all'accertamento, rimasta inevasa la richiesta di esibizione come da diffida.
Conclude chiedendo il rigetto di tutte le domande.
Nel merito si osserva.
Le ordinanze ingiunzione per cui è opposizione traggono dal verbale redatto a seguito Co dell'accesso ispettivo svolto dall , occasionato dalla denuncia presentata da e Persona_1
, a carico della ditta ricorrente in data 12 febbraio 2014 nel corso del quale Controparte_4 venivano contestate le irregolarità come di seguito.
Quanto alla posizione di . Persona_1
In seno alla denuncia rilasciata agli uffici dell in data 3 aprile 2014, la stessa CP_1 espone di avere prestato lavoro alle dipendenze della ditta ricorrente in qualità di operaia dal 20 maggio 2012 all'8 agosto 2012, per sei giorni settimanali, precisando come in quel periodo anche il osse occupato presso il ristorante “The Loft” in qualità di cuoco. CP_4
Sul punto , giusta denuncia raccolta dall il successivo 10 aprile Controparte_4 CP_1
2014, riporta di aver lavorato dal 5 giugno 2012 al 13 marzo 2013 per 6 giorni settimanali presso la ditta the Loft e che già fosse ivi addetta la a svolgere le mansioni di operaia nel Persona_1 ristorante per sei giorni settimanali.
Si osserva come il compendio processuale non consenta di poter riporre pacifico affidamento al contenuto delle denunce sopra riportate al fine di asseverare il fatto assunto in seno alle ordinanze ingiunzione in esame.
Al riguardo giova ricordare che le dichiarazioni rese da terzi lavoratori agli ispettori, rappresentino un materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (così già Cass. n. 9251/2010; Cass. n.
28693/2022; Cass. n. 18989/2022), avvertendosi come le stesse possano assumere una certa efficacia probatoria, pur anche non confermate in giudizio, qualora risultino intrinsecamente
3 univoche e concordati, così da rendersi superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale e se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (in tal senso Cass. n. 10427/2014).
Nel caso in esame non potrà trascurarsi come le dichiarazioni traggano comunque da uno specifico atto di denuncia, articolate dunque da un soggetto portatore di un interesse a rappresentare fatti a sè favorevoli, obbligando così a non potere riporre pacifico e completo affidamento sul contenuto, dipendendone l'attendibilità, inevitabilmente, dall'ulteriore riscontro che provenga da persuasivi elementi esterni.
Per altro profilo dovrà pur considerarsi che le dette dichiarazioni non siano state raccolte in sede di accertamento, dunque nell'immediatezza dell'accesso sui luoghi di lavoro, quanto, piuttosto riferite su fatti risalenti ad oltre due anni rispetto al narrato, decadendo dunque quel grado di genuinità e spontaneità che avrebbe potuto assegnarsi a sostegno della loro verosimiglianza, qualora appunto rilevate in sede di ispezione, senza preavviso, da soggetti sorpresi sul posto di lavoro, come tali immuni dal sospetto di possibili condizionamenti, come così esposte le dichiarazioni in esame, rese appunto a posteriori (in tal senso argomentando da Cass n. 10634/2025).
Ciò rilevato, concorre una decisiva ragione di segno contrario a precludere di poter adottare i riferimenti di cui alla denuncia a sostegno del provvedimento sanzionatorio in contestazione. Parte ricorrente rileva infatti che la medesima , pur azionato un contenzioso davanti al Persona_1
Tribunale del lavoro vi abbia, già nelle prime fasi rinunciato, dichiarando di non aver nulla a pretendere dalla ditta ricorrente, come da verbale in atti. Circostanza che non potrà che svilire il contenuto della denuncia e certamente, preclude di poterlo assumere in sé ad asseverare gli addebiti mossi al datore in seno alle ordinanze impugnate, che in ragione della intervenuta rinuncia, evidentemente abdicativa di ogni verifica, non potranno che restare incerti e comunque equivoci.
Si annota ancora come l'opposizione per cui è gravame dia luogo ad un normale giudizio di cognizione, in seno al quale l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto così che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, grava sull'amministrazione che ingiunge il pagamento della sanzione l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa a fronte della contestazione della controparte.
Nel caso in esame, a superare le incongruenze come sopra rilevate, l'amministrazione resistente nessuna allegazione risulta aver addotto, né articolato deduzioni istruttorie e prove orali in persona dei dichiaranti sopra indicati, a consentire di ottenere in giudizio dati di riscontro di affidabile valore probatorio, come pur in onere.
4 Cosicché restano gravemente perplessi gli elementi di fatto ed, in particolare, lo specifico periodo lavorativo oggetto di sanzione, contestato in termini meramente corrispondenti al contenuto della denuncia e, dunque, sulle dichiarazioni dell'interessata, la cui verifica risulta rinunciata dalla stessa, rimaste così non altrimenti riscontrabili.
Pari ordini di considerazioni si rilevano in merito alla posizione di . Controparte_4
Le contestazioni di cui alle ordinanze imputano al datore l'omessa regolarizzazione del lavoratore per il periodo dall' 1 gennaio 2013 al 12 febbraio 2013. La circostanza emerge unicamente dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di denuncia, in seno alla quale CP_4 precisa di avere lavorato presso l'azienda, percependone la retribuzione, dal 5 giugno 2012 al 13 marzo 2013, e dunque anche per il periodo sopra contestato, pur non risultato all'Ufficio, oggetto di regolare registrazione.
Anche sul punto, oltre alla dichiarazione della parte nessun diverso atto di riscontro, né mero indizio è emerso a consentire di sostenerne la veridicità e poterla asseverare, secondo le considerazioni sopra svolte.
Per converso emerge la ferma contestazione da parte del datore di lavoro che precisa il periodo di lavoro svolto dal dal 9 giugno 2012 al 30 settembre 2012, in forza di contratto CP_4
a tempo parziale determinato prorogato fino al dicembre 2012 e successivamente dal 13 febbraio
2013 al 13 marzo 2013 in forza di contratto a tempo pieno e determinato, come da documentazione in atti. Circostanze, peraltro, oggetto della controversia promossa dal lavoratore davanti al tribunale del lavoro, come è dato trarre dalla memoria del datore di lavoro in atti, in seno alla quale non risulta essere stato reclamato, invero, alcun diritto in ordine all'assunto periodo di lavoro dal gennaio e febbraio 2013, limitata la controversia piuttosto a differenze retributive e contestazioni circa il primo contratto a tempo parziale e al successivo a tempo pieno;
giudizio risoltosi da quanto emerso con la corresponsione di una somma in favore del lavoratore a saldo di quanto dovuto, giusta definizione transattiva come in atti, nulla chiarendosi oltre al riguardo.
Anche in ordine a detta posizione deve pertanto ritenersi che l'addebito di cui alle ordinanze, che assumono detto periodo per effetto delle mere dichiarazioni incidentalmente riportate dal in denuncia, non raccolte nell'immediatezza dei fatti, riferite dall'interessato su circostanze CP_4 risalenti ad oltre un anno, peraltro non accreditabili dal contenuto dei documenti sopra in esame, non possa essere pacificamente riconosciuto.
Ciò, si ripete, in difetto, di ogni indizio diretto o indiretto, nonché di allegazioni e di richieste di prova orale a suffragio delle dichiarazioni dell'interessato, tali da poter consentire l'acquisizione di elementi di riscontro di valore probatorio.
5 Quanto alla posizione del lavoratore , si osserva. Parte_2
Le ordinanze deducono le irregolarità per il periodo dal 19 dicembre 2012 al 13 febbraio
2013.
A tenore di quanto riferito, il lavoratore, sentito sui luoghi di lavoro il 12 febbraio 2014, dichiara di lavorare alle dipendenze della ditta AR LE e MA dal dicembre del 2012, in particolare una settimana prima della festa del Natale, quale lavapiatti, per quattro ore giornaliere per sei giorni alla settimana, per un totale di 24 ore settimanali e così ininterrottamente sino al 7 novembre 2013, continuando a svolgere dall' 1 dicembre 2013 l'attività lavorativa in qualità di aiuto cuoco.
Le dichiarazioni raccolte nell'immediatezza a verbale risultano congruenti e plausibili quanto a contenuto e verosimiglianza rispetto al caso concreto e non risultano contraddette da elementi di sorta. Così in difetto di contrarie indicazioni o allegazione di fatti, circostanze o altri elementi acquisiti nel giudizio, atti a portare motivate ragioni tali da inficiare l'intrinseca attendibilità del dichiarato, possono essere accreditate.
Un ponderato esame dei dati emersi in giudizio porta dunque a confermare l'addebito quanto alla posizione del lavoratore ed in relazione al periodo indicato, per il quale non è emerso alcun documento atto a dar prova della effettiva regolarità o regolarizzazione del rapporto di fatto svolto nel periodo.
Si esamina l'ulteriore contestazione, come oggetto dell'ordinanza n. 19/0388 spiegata per avere il datore impedito ai funzionari dell l'esercizio dei poteri di vigilanza. Controparte_1
L'art. 3 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 da cui trae la violazione ,sanziona il fatto dei “datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo”; il comma
1 al riguardo, conferisce ai funzionari il potere: a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga,
i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta
o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;
b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.
Dal “Verbale interlocutorio” del 13 giugno 2013, in atti, emerge la diffida dell al CP_1 datore “ad esibire, in data 01/07/2014 presso gli Uffici di questa D.T.L., la documentazione comprovante la regolarità della posizione previdenziale, assicurativa e contrattuale del sig. CP_4
6 : L.U.L. primo bimestre 2013; prospetti paga quietanzati relativi all'intero periodo di CP_4 occupazione, comprensivi del rateo della 13^ mensilità e del T.F.R.; Comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro sottoscritta dalle parti” ed inoltre, “l'esibizione dei registri corrispettivi, fatture emesse e fatture ricevute, in originale e copia, relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2013; ricevute fiscali primo bimestre 2013”.
La rituale ricezione della diffida da parte della società ricorrente è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio a mezzo p.e.c. del 23.6.2014.
Pertanto in assenza della esibizione della documentazione richiesta nel termine assegnato deve ritenersi integrata la violazione di cui all'art.3 della norma richiamata.
Deve ritenersi infatti come la norma sia intesa a sanzionare ogni inadempimento alle richieste dell'ufficio finalizzate a raccogliere tutte le informazioni necessarie all'esercizio dei compiti di vigilanza propri dell'ispettorato del lavoro. Inadempimento che può realizzarsi sia attraverso un'attività impeditiva commissiva, che anche attraverso una condotta omissiva valida così a tradursi, parimenti, in un impedimento all'attività ispettiva.
Ne deriva la legittimità della sanzione comminata.
Per quanto sopra emerso e rilevato devono escludersi le fattispecie in addebito in ordine alle posizioni di e , confermandosi le ulteriori lavoratori come infra in Persona_1 Controparte_4 dettaglio.
Per l'effetto deve essere: annullata l'ordinanza ingiunzione n. 19/0384 emessa per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 12 convertito in legge 23 aprile 2002
n. 73, primo periodo, come sostituito dall'art.4, comma 1 lett. a) della legge 4/11/2010 n. 183 “per aver impiegato dal 20/05/2012 al 08/08/2013 senza la preventiva comunicazione di Persona_1 instaurazione del rapporto di lavoro”; riformata l'ordinanza ingiunzione n. 19/0385 emessa per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1 e 2 del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito con Legge 06/08/2008 n° 133 “per avere il datore di lavoro omesso di registrare sul Libro unico del lavoro le posizioni dei lavoratori”, quanto alla posizione di e , confermandola quanto alla posizione Persona_1 Controparte_4 di relativamente ai mesi di dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013, e rideterminando CP_5 la sanzione amministrativa complessivamente irrogata, a norma dall'art. 39, comma 7, del medesimo D.L. (importo da € 150,00 ad € 1.500,00 per ciascun mese di omesse registrazioni) in euro 150,00 per ciascun mese, così per euro 450,00;
7 riformata l'ordinanza ingiunzione n.19/0387 emessa per la violazione delle disposizioni di cui art. 4 bis, comma 2 del D.Lgs. n° 181/2000, così come sostituito dall'art. 5, comma 3 della legge
04/11/2010, n.183 “in quanto all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, quale datore di lavoro privato non ha consegnato ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis comma 2 del D.L. n°
510/1996 convertito con modificazioni dalla Legge n° 608/1996 e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al D.Lgs. n° 152 del 26/5/1997, ovvero copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs.
n° 152/1997,” quanto alla posizione di e , confermandola quanto Persona_1 Controparte_4 alla posizione di per il periodo lavorativo sanzionato dal 19/12/2012 al 13/02/2013, CP_5 rideterminando la sanzione amministrativa complessivamente irrogata, a norma dell'art. 19, comma
2 del D. Lgs. n. 276 del 10.09.03 (da € 250,00 a € 1500,00 per ogni lavoratore interessato), così in euro 250,00; riformata l'ordinanza ingiunzione n. 19/0389 emessa per la violazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 1 lett. a) della legge 4/11/2010 n. 183 “per aver impiegato i lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” quanto alla posizione di
, confermandola quanto alla posizione di per il periodo lavorativo Controparte_4 CP_5 sanzionato dal 19/12/2012 al 13/02/2013 per 23 giorni di effettivo lavoro, rideterminando la sanzione amministrativa complessivamente irrogata, a norma del comma 3 del medesimo articolo, (da euro
1.000,00 a euro 8.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo), così in euro 1.000,00 oltre ad euro 690,00 (euro 30,00x23), per un totale di euro 1.690,00.
Alla riforma dei provvedimenti sanzionatori come sopra conseguirà ogni effetto consequenziale circa la rideterminazione delle somme aggiuntive a titolo di contributi previdenziali.
Per quanto sopra dedotto, dovrà invece essere confermata integralmente l'ordinanza ingiunzione n. 19/0386, per aver omesso di registrare sul Libro unico del lavoro, la prestazione del lavoratore dal mese di febbraio 2013 al mese di novembre 2013 e l'ordinanza CP_5 ingiunzione n. 19/0388, per avere il datore impedito ai funzionari dell'Ispettorato del Lavoro
l'esercizio dei poteri di vigilanza.
L'opposizione deve dunque essere parzialmente accolta, statuendosi in merito alle ordinanze impugnate come da dispositivo.
8 Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, secondo lo scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, si liquidano in misura della metà in favore di parte opponente, giusta la parziale soccombenza dell'opposta sulle complessive domande, compensandosi per il resto.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie parzialmente l'opposizione.
Annulla l'ordinanza ingiunzione n. 19/0384 emessa dall di Controparte_1
in data 15.4.2019, dichiarandone non dovute le somme. CP_1
Riforma l'ordinanza ingiunzione n. 19/0385 emessa dall Controparte_1 di in data 15.4.2019 e ridetermina l'importo della sanzione dovuta in euro 450,00, ponendo CP_1 il pagamento a carico di AR LE e The Loft snc di AR LE e AR MA
US in solido, in favore dell' resistente Controparte_6 Controparte_1
.
[...]
Riforma l'ordinanza ingiunzione n. 19/0387 emessa dall Controparte_1 di in data 15.4.2019 e ridetermina l'importo della sanzione dovuta in euro 250,00, ponendo CP_1 il pagamento a carico di AR LE e The Loft snc di AR LE e AR MA
US in solido, in favore dell' resistente - Controparte_6 Controparte_1
.
[...]
Riforma l'ordinanza ingiunzione n. 19/0389 emessa dall di Controparte_1
in data 15.4.2019 e ridetermina l'importo della sanzione dovuta in euro 1.690,00 ponendo CP_1 il pagamento a carico di AR LE e The Loft snc di AR LE e AR MA
US in solido, in favore dell' regionale resistente - CP_6 Controparte_1
.
[...]
Conferma integralmente le ordinanze ingiunzione n. 19/0386 e n. 19/0388 emesse dall di in data 15.4.2019. Controparte_1 CP_1
Condanna l'amministrazione opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese del giudizio liquidate, in misura della metà, in euro 2.538,50 oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA ed IVA se dovuti, ed euro 118,50 per spese disponendone il pagamento in favore dei procuratori sopra indicati dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 23 novembre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo 9