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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/07/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5657/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIPPARINI Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE N. 26 41121 MODENApresso il difensore avv. LIPPARINI ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIPPARINI ANDREA e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CORSO CANALGRANDE 26 MODENApresso il difensore avv. LIPPARINI ANDREA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4
I. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
l'impresa edile per sentire Controparte_2 CP_1 dichiarare risolto il contratto d'appalto inter partes per grave inadempimento dell'appaltatore, con restituzione del corrispettivo corrisposto.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
II. Consta l'incarico conferito dagli attori all'impresa convenuta per il rifacimento del bagno di un'abitazione posta a
Modena, via Piranesi, n. 71, dietro versamento del corrispettivo di €
11.793,30, oltre ad IVA.
In corso di causa, anche a fronte di contumacia dell'impresa convenuta, non si è dato sfogo a c.t.u. sui lavori dalla medesima eseguita.
Parte attrice aveva prodotto perizia di parte, redatta dal geom.
(doc. 17). Testimone_1
La stessa vale quale indizio delle gravi inadempienze poste in essere dall'impresa convenuta, indizio ex adverso incontestato.
Nelle conclusioni di perizia si legge, tra l'altro: “da un punto di vista tecnico e funzionale, gli impianti che sono stati realizzati hanno ripetutamente dimostrato difetti strutturali in accettabili che hanno richiesto un totale rifacimento ex novo. Gli errori rilevati sia durante l'esecuzione dei lavori sia successivamente durante la loro demolizione a cura della nuova impresa mostrano che l'impresa ha effettuato lavori in modo inaccettabilmente approssimativo e realizzato un impianto idraulico inaffidabile... stesse considerazioni per il pavimento, chiaramente non posato a regola
d'arte il soggetto a continue rotture. Da un punto di vista estetico, vista la rozzezza della posa, il pavimento ha richiesto il completo rifacimento. Parimenti è stato necessario rifare totalmente i rivestimenti alle pareti, soprattutto in corrispondenza di spigoli, oppure per la presenza di impurità nel materiale usato per la pagina 2 di 4 stuccatura delle fughe, per irregolarità nella posa e per la necessità di rimuovere il rivestimento dietro al termosifone” (p.
48).
Dal momento che, come emerge dalla perizia di parte in atti, è stato evidenziato che i lavori edili effettuati avevano tali vizi da richiedere il loro integrale rifacimento, è evidente che è emerso trasparente il grave inadempimento richiesto per la risoluzione del contratto.
Da ciò consegue che le prestazioni versate, in quanto indebite, vanno restituite e, in particolare, la somma complessivamente versata dal committente, pari ad € 14.087, 83, iva inclusa.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato in data 27 novembre 2024,
1. dichiara risolto il contratto d'appalto inter partes per grave inadempimento del convenuto;
2. dichiara tenuto e condanna il convenuto a restituire la somma indebita di € 14.087,83, con interessi al saggio legale decorrenti dal 10 ottobre 2023 e fino al saldo;
3. dichiara tenuto e condanna il convenuto a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.000 (di cui € 500 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 31 luglio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5657/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIPPARINI Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE N. 26 41121 MODENApresso il difensore avv. LIPPARINI ANDREA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIPPARINI ANDREA e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CORSO CANALGRANDE 26 MODENApresso il difensore avv. LIPPARINI ANDREA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4
I. e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
l'impresa edile per sentire Controparte_2 CP_1 dichiarare risolto il contratto d'appalto inter partes per grave inadempimento dell'appaltatore, con restituzione del corrispettivo corrisposto.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
II. Consta l'incarico conferito dagli attori all'impresa convenuta per il rifacimento del bagno di un'abitazione posta a
Modena, via Piranesi, n. 71, dietro versamento del corrispettivo di €
11.793,30, oltre ad IVA.
In corso di causa, anche a fronte di contumacia dell'impresa convenuta, non si è dato sfogo a c.t.u. sui lavori dalla medesima eseguita.
Parte attrice aveva prodotto perizia di parte, redatta dal geom.
(doc. 17). Testimone_1
La stessa vale quale indizio delle gravi inadempienze poste in essere dall'impresa convenuta, indizio ex adverso incontestato.
Nelle conclusioni di perizia si legge, tra l'altro: “da un punto di vista tecnico e funzionale, gli impianti che sono stati realizzati hanno ripetutamente dimostrato difetti strutturali in accettabili che hanno richiesto un totale rifacimento ex novo. Gli errori rilevati sia durante l'esecuzione dei lavori sia successivamente durante la loro demolizione a cura della nuova impresa mostrano che l'impresa ha effettuato lavori in modo inaccettabilmente approssimativo e realizzato un impianto idraulico inaffidabile... stesse considerazioni per il pavimento, chiaramente non posato a regola
d'arte il soggetto a continue rotture. Da un punto di vista estetico, vista la rozzezza della posa, il pavimento ha richiesto il completo rifacimento. Parimenti è stato necessario rifare totalmente i rivestimenti alle pareti, soprattutto in corrispondenza di spigoli, oppure per la presenza di impurità nel materiale usato per la pagina 2 di 4 stuccatura delle fughe, per irregolarità nella posa e per la necessità di rimuovere il rivestimento dietro al termosifone” (p.
48).
Dal momento che, come emerge dalla perizia di parte in atti, è stato evidenziato che i lavori edili effettuati avevano tali vizi da richiedere il loro integrale rifacimento, è evidente che è emerso trasparente il grave inadempimento richiesto per la risoluzione del contratto.
Da ciò consegue che le prestazioni versate, in quanto indebite, vanno restituite e, in particolare, la somma complessivamente versata dal committente, pari ad € 14.087, 83, iva inclusa.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato in data 27 novembre 2024,
1. dichiara risolto il contratto d'appalto inter partes per grave inadempimento del convenuto;
2. dichiara tenuto e condanna il convenuto a restituire la somma indebita di € 14.087,83, con interessi al saggio legale decorrenti dal 10 ottobre 2023 e fino al saldo;
3. dichiara tenuto e condanna il convenuto a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.000 (di cui € 500 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 31 luglio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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