Sentenza 22 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica "invito domino", mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della "res" si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di furto aggravato in quanto l'imputato aveva ottenuto - fingendosi dipendente dell'ente preposto all'acquedotto comunale, e simulando la necessità di controllare l'acqua erogata nelle abitazioni - che le vittime si fidassero di lui e seguissero il suo consiglio di riporre tutti i preziosi ed il denaro in un unico luogo, da lui stesso indicato, da cui poi li prelevava prima di darsi alla fuga, in taluni casi senza che i derubati se ne accorgessero subito).
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La massima In tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che correttamente i …
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In tema di reato di furto in abitazione, si parla di aggravante del mezzo fraudolento in presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l'agente e la cosa; di operazione straordinaria, improntata ad astuzia e scaltrezza; di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l'insidia, la contraria volontà del detentore, violando le difese apprestate dalla vittima; di insidia che eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose. Per l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento la frode rilevante deve riferirsi non a qualunque banale, ingenuo, ordinario accorgimento, ma richiede qualcosa in più: un'astuta, ingegnosa e magari …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2017, n. 14609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14609 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2017 |
Testo completo
14609 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 439/17 Dott. LUISA BIANCHI - Presidente - N. Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 29672/2016 Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA NN AN N. IL 28/03/1987 avverso la sentenza n. 169/2016 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 22/03/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLAUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luca Dampieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv e l'Avv. hihorio Cataliotti,Udit il difensor Avv. Laura Corgning entrambi nell'interesse di PI AN AN, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente, RA NN AN, con sentenza del 22.3.2016, confermava la sentenza del GIP del Tribunale di RA, emessa in data 28.10.2015, appellata dall' imputato, con condanna al pagamento delle ulteriori spese del grado. Il GIP del Tribunale di RA, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichia- rato l'imputato responsabile: A) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 110, 624 bis, 625 n 2 cod. pen. perché, in concorso con persone allo stato non identificate e al fine di trarne un ingiusto profitto, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi di denaro e altri beni mobili custoditi all'interno dell'abitazione di LA NO e SC LE, sita in RA Via Pontegradella 409, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà; in particolare il PI, dopo aver fatto ingresso nell'abitazione spacciandosi come un tecnico dell'acquedotto di RA (esibendo peraltro nella circostanza un tesserino sul giubbotto con la scritta "Hera ") e dicendo alle persone offese di dover recarsi in cucina per con- trollare la purezza dell'acqua in quanto vi era stato un incidente alla cisterna, si recava nella predetta cucina aprendo il rubinetto e inscenando una verifica dell'acqua, tuttavia, a fronte della reazione delle persone offese, che non aveva- no creduto a quanto dichiarato dal medesimo, lasciava velocemente l'abitazione senza riuscire ad impossessarsi di denaro o di altri valori. Con l'aggravante di aver commesso il fatto valendosi di un mezzo fraudolento, consistito nel fingersi un tecnico dell'acquedotto ed esibendo a tal fine un tesserino con la scritta "He- ra". In RA il 3.3.2015; B) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2), 61 n. 7) cod. pen. perché, in concorso con persone allo stato non identificate e al fine di trarne un ingiusto profitto, dopo essersi introdotto con l'inganno all'interno dell'abitazione di TT EP, sita in RA Via Bologna 141, spacciandosi quale dipen- dente "Hera" e affermando di dover controllare l'acqua erogata nell'abitazione in quanto vi era stato un incidente ad una cisterna, si impossessava della somma di 4.500 euro in contanti e di numerosi gioielli in oro che la predetta TT Giu- seppina, su indicazione del PI medesimo, aveva riposto in un sacchetto di nylon all'interno del frigorifero dell'abitazione al fine di preservarli da un asserito danneggiamento che sarebbe potuto derivare dal prospettato (ma inesistente) guasto all'impianto idrico, così facendo il PI sottraeva i predetti beni alla persona offesa, prelevandoli dal frigo e fuggendo di corsa fuori dall'abitazione. Con le aggravanti di aver commesso il fatto valendosi di un mezzo fraudo- lento, consistito nel fingersi un tecnico della società "Hera" e di aver cagionato 2 alla persona offesa un danno di rilevante gravità in quanto il valore complessivo dei beni sottratti ammontava a circa 80.000 euro. In RA il 12.3.2015 C) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2), 61 n. 7) c.p. perché, in concorso con persone allo stato non identificate e al fine di trarne un ingiusto profitto, dopo essersi introdotto con l'inganno all'interno dell'abitazione di EN IA e EO KO, sita in Cocomaro di Focomorto (FE) Via Golena 43, spacciandosi quale dipendente dell'acquedotto di RA (esibendo a tale fine un tesserino riportante la scritta "acquedotto') e affermando di dover controllare l'acqua erogata nell'abitazione in quanto vi era stato un incidente ad un camion con il conseguente sversamento di sostanze tossiche che avrebbero potuto con- taminare l'acqua, si impossessava di numerosi gioielli in oro e di altri valori che la predetta EN IA, su indicazione del PI medesimo, aveva riposto in un sacchetto di nylon all'interno del frigorifero dell'abitazione al fine di preser- varli da un asserito danneggiamento che sarebbe potuto derivare dal prospettato (ma inesistente) guasto all'impianto idrico, così facendo il PI sottraeva i predetti beni alla persona offesa, prelevandoli dal frigo, inoltre prima di allonta- narsi dall'abitazione, faceva ingresso anche nel contiguo appartamento di Leo- nardi KO, figlio di EN IA, impossessandosi di altri oggetti in oro e ar- gento, allontanandosi successivamente dall'abitazione. Con le aggravanti di aver commesso il fatto valendosi di un mezzo fraudo- lento, consistito nel fingersi un tecnico dell'acquedotto e di aver cagionato alla persona offesa un danno di rilevante gravità. In RA il 24.3.2015. D) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2), c.p. perché, in con- corso con persone allo stato non identificate e al fine di trarne un ingiusto profit- to, dopo essersi introdotto con l'inganno all'interno dell'abitazione di ER AR, sita in RA Via Putinati 170, spacciandosi quale dipendente "Hera" e affermando di dover controllare l'acqua erogata nell'abitazione in quanto vi era stato un incidente ad una cisterna, si impossessava della somma di 90 euro in contanti che la predetta ER AR, su indicazione del PI medesimo, consegnava a quest'ultimo affinché li riponesse in un sacchetto all'interno del fri- gorifero dell'abitazione al fine di preservarli da un asserito danneggiamento che sarebbe potuto derivare dal prospettato (ma inesistente) guasto all'impianto idri- co, così facendo il PI sottraeva il predetto denaro alla persona offesa, al- lontanandosi dall'abitazione. Con le aggravanti di aver commesso il fatto valen- dosi di un mezzo fraudolento, consistito nel fingersi un tecnico dell'acquedotto. In RA il 31.3.2015 E) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2), 61 n. 7,) c.p. per- ché, in concorso con persone allo stato non identificate e al fine di trarne un in- giusto profitto, dopo essersi introdotto con l'inganno all'interno dell'abitazione di 3 ND AR, sita in Consandolo di Argenta (Fe) Via Burioni n. 40, spacciandosi quale tecnico dell'acquedotto e affermando di dover controllare l'acqua erogata nell'abitazione in quanto vi era stato un incidente ad una cisterna, si imposses- sava della somma di 2.000 euro in contanti e di oggetti d'oro per un valore di circa 3.000 euro, che la predetta ND AR, su indicazione del PI me- desimo, aveva riposto in un sacchetto di plastica sul tavolo della cucina al fine di preservarli da un asserito danneggiamento che sarebbe potuto derivare dal pro- spettato (ma inesistente) guasto all'impianto idrico, così facendo il PI sot- traeva i predetti beni alla persona offesa, prelevando il sacchetto e fuggendo di corsa fuori dall'abitazione. Con le aggravanti di aver commesso il fatto valendosi di un mezzo fraudolento, consistito nel fingersi un tecnico dell'acquedotto e di aver cagionato alla persona offesa un danno di rilevante gravità in quanto il valo- re complessivo dei beni sottratti ammontava circa 5000 euro. In Consandolo di Argenta (Fe) il 31.3.2015. Con la recidiva specifica infraquinquennale ai sensi dell'art. 99 co 2 n 1) e 2) cod. pen. L'imputato veniva condannato, riconosciuto il vincolo della continuazione e operata la diminuzione per il rito, alla pena di anni 3, mesi 9 e giorni 10 di reclu- sione ed € 666,67 di multa, riconosciuta la recidiva contestata, con condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, con interdizione dai pubblici uffici per anni 5. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, PI AN AN, deducendo, i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Violazione dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 12 lett. B) e 16 cod. proc. pen. e 606, lett. e) cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente in- terpretato e, di conseguenza, ritenuto aspecifico il motivo di appello relativo all'incompetenza per territorio. L'imputato era, nel presente procedimento, unico imputato, mentre in altro procedimento incardinato a EL era imputato insieme al padre AT, ritenu- to suo complice. Ora, sostiene il ricorrente, anche se l'art. 12 lett. b) cod. proc. pen. sembra far riferimento all'identità dell'imputato dei processi avvinti dalla regola di connessione della continuazione, nel caso di specie in cui uno solo degli imputati era imputato nei diversi processi, l'applicazione della connessione non avrebbe violato la ratio della norma, che è quella di non privare l'imputato del suo giudice naturale, in quanto il procedimento per il reato più grave, che attrar- 4 rebbe quello per reato meno grave, è quello che vede entrambi gli imputati, con conseguente rispetto del principio del giudice naturale. Il GUP di RA, pur condividendo implicitamente tale principio, avrebbe ri- tenuto che il tempo trascorso tra i reati giudicati a EL e RA, l'inversione dei ruoli tra i correi, l'essere uno dei due fatti connotato da violenza farebbero ritenere insussistente la continuazione. L'atto di appello evidenziava i dati significativi che facevano, invece, ritenere i reati facenti parte di un unico disegno criminoso. Inoltre, continua il ricorrente, ove non si ritenessero i reati frutto di un unico piano criminoso, non potrebbero nemmeno ritenersi provati fatti per i quali non vi sarebbero state, in tal caso, prove sufficienti. Le sentenze di merito, pertanto, o violerebbero l'art. 12 lett. b) cod. proc. pen., 16 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 81 cod. pen. oppure, dal punto di vista motivazionale, non giustificherebbero l'esclusione del richiamato criterio processuale di competenza. b. Violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e 606 lett. e) cod. proc. pen. Il ricorrente rileva che in applicazione del principio sulla presunzione di inno- cenza e, quindi, della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, nel caso di specie non può dirsi raggiunta la prova della colpevolezza soprattutto in relazio- ne ai capi di imputazione c) ed). I testi, infatti, in relazione ai fatti, contestati in detti capi, hanno ravvisato una mera somiglianza dell'imputato con l'autore del fatto criminoso. Il giudice, per sopperire all'inesistenza di ulteriori prove di colpevolezza, avrebbe fatto riferimento alla circostanza che in occasione dei furti in danno di LA e TT, il ladro avrebbe utilizzato l'auto intestata alla fidanzata del Pi- ramide, ma tale argomento se può servire per dimostrare la colpevolezza dell'imputato in relazione alle contestazioni dei capi a) e b), non potrebbe valere per i due capi successivi, in relazione ai quali il riconoscimento ha ravvisato solo un'ipotesi di somiglianza. Inoltre si sostiene che, se il modus operandi viene rite- nuto significativo ai fini dell'identificazione dell'imputato come autore dei fatti, ciò significa riconoscere l'originarietà del piano di azione e l'unicità del disegno criminoso, disconosciuto dal giudicante. Pertanto la pronuncia risulterebbe con- traddittoria. c. Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624bis e 640 cod. pen. Il ricorrente ritiene che, nel caso di specie, il reo avesse ottenuto la disponi- bilità dei beni mobili preziosi, attraverso il raggiro che induceva i proprietari ri- porre i preziosi nel frigorifero allontanandosi dalla cucina. Nessuna differenza vi 5 sarebbe tra l'aver consegnato i beni per riporli nel frigorifero o l'averli riposti di- rettamente da parte del padrone di casa. Si sarebbe trattato in concreto, in entrambi i casi, di un auto- spossessamento indotto dal raggiro operato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rin- vio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. La Corte bolognese ha risposto in maniera articolata, logica ed esaustiva sulla questione di incompetenza territoriale e di connessione tra le cause, che oggi il ricorrente ripropone tout court, senza in alcun modo confrontarsi con il provvedimento impugnato. In quest'ultimo si ricorda che il G.I.P. aveva disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale eccepita dalla difesa in favore del Tribu- nale di EL -ove era pendente il procedimento per rapina aggravata commessa il 4.6.2014 in concorso con altri e con lo stesso modus operandi- in difetto di prova, a carico evidentemente da chi solleva l'eccezione, della connessione quali- ficata, non essendo stato "allegato alcun elemento utile al riconoscimento della continuazione, sia in ordine all'aspetto intellettivo, che a quello volitivo", ritenen- do che il "lasso temporale intercorso tra il primo fatto, commesso in altra regio- ne, ed i fatti per cui si procede, sia ostativo al riconoscimento della continuazio- ne" e che, comunque, la ripetitività di delitti analoghi dimostrerebbe abitualità, professionalità e recidivanza, ovvero scelte di vita incompatibili con l'istituto, fa- vorevole all'imputato, della continuazione. Ebbene, già in appello la Corte territoriale aveva rilevato come la proposta eccezione, a fronte di un'ampia ed esauriente motivazione del GIP, fosse stata ribadita con argomentazioni che si sostanziavano in mere ripetizioni di asserzioni già fatte, senza una specifica censura alle articolate risposte rese dal giudicante. In quella sede il difensore aveva affermato che l'eccezione era basata su un "ar- gomento processualpenalistico che nemmanco il giudice di prime cure ha conte- stato ", ovvero stesso modus operandi, stessa dotazione strumentale, identici protagonisti ed esiguo lasso temporale, ma la Corte territoriale ha evidenziato come, invece, il G.I.P. avesse disatteso, punto per punto, tali argomenti ed ave- va rimarcato la mancata dimostrazione, da parte dell'imputato di elementi com- provanti, sia sotto l'aspetto intellettivo, che sotto quello volitivo, una preventiva programmazione criminosa e non, invece, un sistema di vita improntato all'abi- tualità e professionalità delinquenziale. 6 I giudici del gravame del merito hanno posto anche in rilievo, quanto all'ad- dotta identità dei coimputati, che non è stata fornita -e neppure è emersa- alcu- na prova che i soggetti, non identificati, complici di PI nei fatti-reato in esame, fossero gli stessi che, insieme a lui, si resero autori di quello di EL.
2. Il secondo motivo, in punto di responsabilità, appare infondato e del tutto generico. La Corte territoriale richiama e fa propria per relationem la sentenza con cui il giudice di primo grado dà conto in modo preciso e dettagliato delle risultanze processuali. Ebbene, va, va ricordato che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per rela- tionem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure for- mulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Il giudice di secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano rite- nute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appel- lo abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai pas- saggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giuri- sprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte sez. 2 n. 34891 del 16/5/2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. il 2012, Valerio, rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. il 1994, Alber- gamo ed altri, rv. 197250). Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è te- nuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono consi- 7 derarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espres- samente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, rv.254107). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difen- sive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26/9/2002, dep. il 2003, Delvai, rv. 223061).
3. E' stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ri- corso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell'8/2/2013, Reggio, rv. 254988). Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di Bologna non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha affrontato tutti i punti oggetto di contestazione, che in punto di responsabilità attenevano ed attengono unica- mente all'identificazione dell'imputato. Ebbene, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di dirit- to e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità- la Corte territoriale os- serva preliminarmente che la cooperazione investigativa fra forze dell'ordine operanti sul territorio nazionale non inficia minimamente l'esito delle indagini successive che da tale cooperazione hanno preso spunto. Aggiunge quindi che la prova della riferibilità dei fatti in esame a PI non è incentrata solo sulla sua ricognizione fotografica ad opera dei derubati, molti dei quali lo hanno, pe- raltro, riconosciuto con assolta certezza -LA NO e la di lui moglie SC LE (capo A), TT EP (capo B), ND AR (capo E)- ma anche sugli accertamenti sull'auto Renault di colore grigio per la cui identificazione i giudici di appello rimandano alla puntuale ricostruzione fatta dal G.I.P. e non 8 contestata in fatto con cui, in occasione dei furti ai danni di LA e TT, fu visto allontanarsi il ladro, auto che risultò intestata a RI ME fidanza dell'imputato, a bordo della quale quest'ultimo fu fermato e controllato il 23.03.2015 -ovvero nel periodo coincidente con i furti commessi nel territorio ferrarese-, nonché trovato in possesso di indumenti analoghi a quelli indossati da tecnici operativi, al pari di quelli con cui poteva presentarsi chi si spacciava per dipendente dell'Hera o di altra azienda specializzata. L'utilizzo di detta autovettura da parte dell'imputato, comprovato anche da ulteriore accertamento investigativo a seguito di servizi di osservazione e con- trollo, e la ripetitività dei furti con medesime modalità operative ai danni degli abitanti della stessa zona geografica, sono stati logicamente ritenuti elementi atti a conferire particolare valenza probatoria, non solo alle ricognizioni fotografiche concluse in termine di assoluta certezza, ma anche a quelle in cui i testimoni hanno indicato solo la somiglianza tra l'autore dei fatti e l'imputato medesimo - EN IA (capo C), ER AR (capo D), a cui si aggiunge a LI Pao- lo che non fece entrare il casa il falso tecnico dell'Hera-. I giudici del gravame del merito ricordano che le persone offese, tra le varie immagini fotografiche visionate, ebbero a riconoscere, anche in termini di somi- glianza, non una qualsiasi delle effigie dei soggetti in esse riprodotti, ma unica- mente PI, ovvero colui che utilizzava il tipo di auto con cui il ladro, in due occasioni, se ne andò e colui che il 23.3.2015 era in possesso, peraltro ingiustifi- cato, di indumenti simili a quelli utilizzati da tecnici di ditte od enti specializzati. Si tratta, dunque, di ben più che di una prova fondata sulla semplice somi- glianza -come sostiene il ricorrente- ma su un compendio di indizi di colpevolez- za, gravi, precisi ed unicamente concordanti. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente, con motivi peraltro generici, chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valuta- zione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
4. In ultimo, va rilevata l'infondatezza anche del motivo attinente la qualifi- cazione giuridica della condotta, ancora una volta riproposto tout court, a fronte di un'ampia motivazione sul punto sia del G.U.P. che della Corte bolognese. Quanto al tema del criterio distintivo tra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e quello di truffa, come correttamente aveva già ricordato il giudice di primo grado, questa Corte di legittimità ha più volte ribadito lo stes- so va individuato nell'impossessamento del bene che forma oggetto dell'azione illecita, mediante sottrazione "invito domino", cioè contro la volontà del legittimo titolare del diritto di disporre del bene in questione, di privarsene, che caratteriz- za il furto e manca nella truffa, reato nel quale, invece, il trasferimento del pos- sesso della cosa avviene con consenso del soggetto passivo, consenso viziato da errore per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dall'agente (cfr. in tal senso ex multis Sez. 2, n. 3710 del 21/01/2009, Busato ed altro, Rv. 242678 re- lativa ad un caso in cui è stato ritenuto integrare il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi, manife- stando interesse all'acquisto di un veicolo, richieda alla vittima di provarlo dan- dosi repentinamente alla fuga a bordo del medesimo;
Sez. 5, n. 36905 del 17/6/2008, Jacovitti, in cui, pure è stato ritenuto integrare il delitto di furto ag- gravato da mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che si era fatto consegnare, adducendo un pretesto implicante l'intesa di un'immediata restituzione, un bene, nella specie anello di brillanti ed un telefono cellulare, ed era ripartito improvvisamente con la propria auto;
Sez. 5, n. 10211 del 15/02/2007, Jacovitti Rv. 235847 e Sez. 2 n. 47680 del 4/11/2003, Guida, Rv. 227995 che, in entrami i casi, hanno ritenuto qualificabile come furto aggravato da mezzo fraudolento e non come truffa la condotta che consista nell'imposses- sarsi di un oggetto, nella specie, un telefono cellulare, di cui si era ottenuta, con un pretesto quale quello costituito dalla falsa rappresentazione di una urgente necessità, la momentanea consegna da parte del legittimo detentore, quale era rimasto presente, in attesa della restituzione;
Sez. 5, n. 6876 del 6/4/1999, Montaruli, Rv. 213601). Va ribadito, dunque, l'orientamento secondo cui il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento ricorre ogniqualvolta la consegna del bene da par- te della persona offesa non sia sintomo della volontà di quest'ultima di sposses- sarsene definitivamente, acconsentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione, viziato dagli altrui artifizi o raggiri, nel qual caso, invece, si sarebbe di fronte ad una truffa. Condivisibilmente, questa Corte ha ritenuto, ad esempio, ancora di recente, che integrasse il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento -e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di agente di poli- zia, aveva addotto esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, rite- nendo che, in tale ipotesi la consegna del bene da parte della persona offesa, non fosse sintomo della volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri (Sez. 5, n. 6412 del 28/10/2014 dep. il 2015, Labellarte ed altri, Rv. 262725: conf. Sez. 2, n. 47416 del 26/09/2013, Capogreco, Rv. 257491 in un caso in cui è stato ritenuto inte- 10 grato il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non di truffa la condotta di colui che, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dando- si repentinamente alla fuga). In tutti i casi di cui ai citati arresti di questa Corte il soggetto passivo si era privato materialmente del bene non sulla base di un atto di disposizione patri- moniale, viziato dall'altrui attività fraudolenta, che costituisce elemento costituti- vo del reato di truffa, ma in via del tutto provvisoria e senza la volontà di spos- sessarsene, mantenendo anzi con la propria presenza il controllo su di esso, va- nificato dall'improvviso dileguarsi dell'autore del reato. Ebbene, a tali conclusioni sono pervenuti condivisibilmente i giudici di merito anche nel caso che ci occupa, in cui lo spossessamento dei beni subito dalle per- sone offese, in particolare nei casi indicati nei capi C) e D) dell'imputazione, non è stato il risultato di un "consenso carpito", cioè di un atto di disposizione patri- moniale da esse liberamente assunto, sia pure sulla base di una rappresentazio- ne della realtà falsata nei suoi elementi fattuali, quanto, piuttosto, la conseguen- za della coercizione della loro volontà, determinata dall'attività fraudolenta dell'imputato, essendo state indotte, le persone offese, a cedere la disponibilità materiale dei beni in loro possesso, perdendone il controllo, al fine esclusivo di preservarne l'integrità ed evitare la contaminazione, circostanze del tutto inesi- stenti, loro rappresentate da PI. Si è, pertanto, anche nei casi di cui al presente processo, in presenza di uno spossessamento contro la volontà della vittima ("invito domino") e non grazie al- la sua collaborazione.
5. La Corte territoriale aderisce a tale impostazione ricordando correttamen- te nel provvedimento impugnato come criterio distintivo tra i due reati di furto aggravato dal mezzo fraudolento e di truffa è dato dal modo in cui l'agente con- segue il profitto illecito, ovvero, nella truffa determinando con artifizi e raggiri la vittima a compiere un atto dispositivo in suo favore e, nel furto, agendo su di es- sa con l'inganno per preparare o facilitare la sottrazione ed ottenere il conse- guente impossessamento. In altri termini, siamo di fronte ad una truffa se il be- ne viene affidato, come conseguenza dell'inganno, all'agente dal proprietario che, rimanendo presente continua ad esercitare su di esso il controllo, il primo ne consegue solo la detenzione e non l'effettiva disponibilità, raggiunta solo in una fase successiva grazie all'ulteriore atto di spossessamento accompagnato dal contestuale allontanamento dal luogo del reato. Invece, come si ricorda nel provvedimento impugnato, nel caso in esame PI ottenne con l'inganno che le vittime si fidassero di lui e seguissero il suo consiglio di riporre tutti i preziosi 11 ed il danaro in un unico luogo, da lui stesso indicato, da cui poi li prelevò prima di defilarsi, in taluni casi senza che i derubati se ne accorgessero subito e, in al- tri, fuggendo velocemente alla loro intimazione di restituirli. Correttamente, dunque, è stato ritenuto che lo spossessamento ai danni dei proprietari e, quindi, il furto - sia intervenuto in questo preciso momento, anti- cipato da una precedente fase preparatoria in cui l'imputato, con l'inganno ordi- to, ne aveva semplicemente facilitato la consumazione. E altrettanto condivisibilmente è stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, che delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria vo- lontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità.
6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Rincenzo Dezzella Пейс Luisa Bianchi effelle Depositata in Cancelleria 24 MAR. 2017 Oggi, MA DI CA R E R P Il Funzionari Giudiziario Patrizia Ciorra 12