Sentenza 4 novembre 2003
Massime • 1
Integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento l'impossessamento di un telefono cellulare, ottenuto mediante il raggiro consistito nella falsa prospettazione al legittimo detentore di averne necessità per un'emergenza familiare. Infatti, il criterio che distingue il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e quello di truffa va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione "invito domino" che caratterizza il furto, giacché il trasferimento del possesso della cosa non avviene con il consenso del soggetto passivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2003, n. 47680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47680 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Pietro Antonio Sirena Presidente
1. Dott. Diana Laudati Consigliere
2. Dott. Nicola Bottalico Consigliere
3. Dott. Franco Fiandanese Consigliere
4. Dott. Alberto Macchia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ID VI;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 24 gennaio 2003. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Bottalico;
Udito il Pubblico Ministero in persona di VI ET che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente agli episodi che sono stati qualificati come furto con destrezza. Inammissibile nel resto il ricorso.
FATTO E DIRITTO
A seguito di giudizio abbreviato, con sentenza in data 26 settembre 2002 il G.U.P. del Tribunale di Torino dichiarava ID VI responsabile dei delitti di rapina di cui ai capi 1 - 5 - 7 - 10 - 11 dell'imputazione, commesse rispettivamente in danno di VA IV, VU IR, OR NI e IN EA, IA DA e NE AO, nonché di TP IP - assorbiti i due reati di violenza privata di cui ai capi 4 e 6 in quello di rapina di cui al capo 5 - e, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa;
inoltre, qualificati i fatti di cui ai capi 2 - 8 - 9 quali delitti di truffa, anziché quali delitti di furti aggravati dal mezzo fraudolento come contestati, dichiara non doversi procedere per tali delitti per mancanza di querela, infine assolveva il ID dai reati di furto aggravato di cui ai capi 3 e 12 per non aver commesso il fatto.
Avverso la indicata sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato chiedendo l'assoluzione dai reati di rapina di cui ai capi 5 - 7 - 10 per non aver commesso il fatto ed in ogni caso la riduzione della pena;
proponeva altresì appello incidentale il P.M. lamentando l'erronea qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 2 - 8 - 9.
Con sentenza in data 24 gennaio 2003 la Corte di Appello di Torino, in riforma della impugnata sentenza, ritenuto che i fatti di cui ai capi 2 - 8 - 9 dell'imputazione integravano il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 c.p., dichiarava il ID responsabile anche di tali reati e, ritenuta l'equivalenza tra le già concesse attenuanti generiche e la circostanza aggravante di cui all'art.625, n. 2 c.p., rideterminava la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.000.000 di multa.
Avverso la sentenza della Corte di Torino proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente con tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., assumendo che la motivazione era del tutto carente e manifestamente illogica laddove si affermava che il materiale probatorio raccolto durante la fase delle indagini, ed in particolar modo le sole ricognizioni delle pretese persone offese, consentirebbero il raggiungimento della prova della responsabilità per i fatti di cui ai capi 5) e 7) della imputazione senza prendere in considerazione relative alla descrizione del proprio modus operandi e ritenendo di dover fondare la pronuncia di responsabilità per i precedenti capi in via esclusiva sulle dichiarazioni delle persone offese lacunose e contraddittorie e sul risultato delle ricognizioni fotografiche.
Il motivo è inammissibile in quanto la censura attiene a valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in quanto i fatti enunciati nei capi 2), 8), 9) dovevano essere ricompresi entro i parametri giuridici non del furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, bensì della truffa. Invero, proseguiva il ricorrente, in tutti e tre i casi la consegna della "res" si era verificata non "invito domino", non soverchiando o sorprendendo con l'insidia la contraria volontà della persona offesa, ne' tantomeno violando tutte le difese e gli accorgimenti che quest'ultima avesse apprestato a custodia della cosa propria, bensì con il consenso chiaro, anche se viziato dell'offeso dal reato;
inoltre egli non aveva acquisito la momentanea disponibilità della "res" sotto il controllo della persona offesa, ma aveva ottenuto il possesso della "res" medesima - se per possesso si intende la signoria di fatto esercitata sulla cosa in modo autonomo - con il consenso pieno della persona offesa. Il motivo è infondato.
Invero il criterio distintivo tra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e il reato di truffa va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione "invito domino" che caratterizza il primo e manca nel secondo in cui il trasferimento del possesso della cosa avviene con il consenso del soggetto passivo, consenso viziato da errore per effetto degli artifici o raggiri posti in essere dall'agente.
Pertanto correttamente la Corte di merito ha qualificato come furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento il fatto dell'impossessamento del telefono cellulare ottenuto con il raggiro consistito nell'affermare di dover telefonare alla madre in ospedale. Invero l'imputato ha acquisito il possesso del telefono cellulare non con il consenso della persona offesa, la quale aveva soltanto consentito l'uso dell'oggetto per effettuare la telefonata in ospedale alla madre, bensì fraudolentemente in quanto si è fatto consegnare il telefono con il raggito di dover effettuare una telefonata.
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) c.p.p., sostenendo che i giudici di appello non avevano correttamente applicato il disposto dell'art. 133 c.p. in quanto egli, nonostante gli errori commessi nel passato, aveva manifestato la seria intenzione di sottoporsi ad un programma terapeutico riabilitativo che gli consentisse di abbandonare definitivamente il proprio stato di tossicodipendenza. Il motivo è inammissibile poiché la censura attiene a valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità, in presenza di una congrua e coerente motivazione con la quale la Corte di merito ha enunciato le ragioni relative al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 DICEMBRE 2003.