Sentenza 20 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2001, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN N OPON ITALANO0244 1/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.10044/97 Dott. Vincenzo TREZZA Dott. Attilio Consigliere CELENTANO Dott. Antonio LAMORGESE i Cons. Relatore Cron. 5053 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Ud. 21/11/00 Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NI IM, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II n. 4, presso l'avv. Alfonso Picone, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro VFFICIO COPIE Richiesta copia studio tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via per diritti L. il 2.0 FEB. 2001 dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;
IL CANCELLIERE controricorrente 4777 CANCELLERIA avverso la sentenza n. 2 del Tribunale di Bologna 1. } depositata il 13 febbraio 1997 (R.G. n. 12103/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Alfonso Picone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 4 febbraio 1993 la sig.ra IM SE richiese al Pretore di Bologna la condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione in suo favore della pensione d'inabilità о in subordine dell'assegno d'invalidità, con decorrenza dal gennaio 1986. Nella resistenza dell'Amministrazione convenuta, il giudice adito, dopo l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 30 giugno/1° luglio 1993, accolse la domanda proposta in via principale, fissando la decorrenza del beneficio economico dal febbraio 1986. ilSu appello dal Ministero soccombente, Tribunale della stessa sede, rinnovata l'indagine tecnica e sentito poi a chiarimenti il consulente di ufficio, con sentenza 15 gennaio/13 febbraio 1997, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda della SE. ricorre a questa Corte per la Costei cassazione della pronuncia del Tribunale, formulando due motivi. L'altra parte resiste con controricorso. La SE dopo la discussione ha presentato note di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La censura è articolata in due profili. Nel primo si assume che la sentenza di appello per i contrasti insanabili esistenti sia tra talune argomentazioni della motivazione sia tra premesse, parte argomentativa e conclusioni, non consente l'identificazione del procedimento logico posto a base della decisione. Nel secondo profilo si addebita alla sentenza impugnata di avere prestato adesione, in modo assolutamente acritico, al parere del consulente di ufficio nominato in appello e 3 malgrado il contrasto fra tale indagine e quella espletata nel precedente grado del giudizio. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per il contrasto sussistente tra la motivazione ed il dispositivo. Deduce che il Tribunale, mentre nella motivazione della sentenza si è espresso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma sostanziale della domanda della SE, accolto parzialmentenel dispositivo ha l'impugnazione proposta dal Ministero e ha rigettato la domanda sostanziale dell'appellante SE. Questa doglianza e il primo profilo di censura del precedente mezzo di annullamento, che, per la connessione delle argomentazioni che li sorreggono, devono essere congiuntamente trattati, non sono fondati. In effetti, la sentenza impugnata dopo avere esordito nella parte motiva con il seguente periodo, che testualmente si riporta L'impugnazione non può essere accolta, con sostanziale conferma della pronunzia del Pretore, ancorché sorretta da una differente motivazione e dopo avere stabilito sulla scorta della consulenza 4 tecnica di ufficio rinnovata in appello, che la SE, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non era stata mai totalmente inabile e che solo dal 1° luglio 1993 la sua invalidità aveva superato il settantaquattro per cento, quando cioè, avendo più di sessantancinque anni di età, non poteva più conseguire il trattamento assistenziale invocato, ma solo la pensione sociale, ha concluso che la domanda doveva essere rigettata per la mancanza di uno dei presupposti richiesti dalla legge. Innegabile è il contrasto denunciato tra le suddette argomentazioni, e l'iniziale dichiarazione fatta dal giudice del gravame di rigetto dell'appello del Ministero con la conferma della la quale sentenza del Pretore, è in evidente contraddizione anche con il dispositivo riportato in sentenza, ove invece in parziale accoglimento dell'impugnazione, appellata, il ed in riforma della sentenza domanda sostanziale Tribunale respinge la dell'appellante SE IM. Ma i contrasti esistenti in motivazione fra le enunciazioni di rigetto dell'impugnazione con la conferma della decisione di primo grado e quelle di accoglimento di rifetto rigetto dell'appello e della domanda della SE مینم non possono portare alla sanzione di nullità della sentenza, in quanto sono solo apparenti e non hanno influenza sulla ratio decidendi, che èalcuna agevolmente individuata nel difetto della fattispecie costitutiva dei trattamenti assistenziali richiesti: infatti, secondo quanto pure specifica la sentenza impugnata, la SE, in base all'accertamento compiuto dal consulente di ufficio e condiviso dal Tribunale, non era mai stata totalmente inabile ed aveva superato la percentuale d'invalidità richiesta per la concessione dadell'assegno d'invalidità quando perd aveva tempo compiuto i sessantacinque anni, età che non consente, per espressa previsione del complessivo sistema normativo (art. 19 legge 30 marzo 1971 n. 118 e art. 8 decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509), di usufruire delle provvidenze in favore degli invalidi e mutilati civili (Cass. 12 marzo 1996 n. 2011, Cass. 23 marzo 1999 n. 2760, Cass. 17 giugno 2000 n. 8272). Questa essendo la ratio decidendi della sentenza, si deve escludere il contrasto anche con il dispositivo, con il quale il Tribunale ha rigettato la domanda della SE diretta ad ottenere la pensione di inabilità ° l'assegno d'invalidità, di cui alla legge 30 marzo 1971 n. 118 e successive modifiche. Né alcuna rilevanza può avere ai fini della esatta interpretazione delle statuizioni emesse dal giudice l'errore contenuto nel dispositivo in ordine all'attribuzione della quolito alla SE, neiAndicazione di appellante invece confronti della quale era stato proposto il gravame. Si deve pertanto, qui ribadire giurisprudenziale che esclude la l'orientamento nullità della sentenza, quando il contrasto fra dispositivo e motivazione sia solo apparente e sia risolvibile attraverso la motivazione della 9528, pronuncia (v. Cass. 23 settembre 1998 n. Cass. 12 ottobre 1998 n. 10095). Riguardo all'altro profilo di censura esposto con il primo motivo, a disattenderlo è già n a l A sufficiente il richiamo all'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nei giudizi in materia di invalidità pensionabile, qualora il giudice di appello abbia disposto, come nella specie, una nuova consulenza tecnica, condividendone i risultati, non è necessario che proceda né ad un esame critico comparativo tra l'indagine espletata nel giudizio di primo grado e quella disposta in grado di appello, non avendo 7 alcun dovere in tal senso (Cass. 14 luglio 1994 n. 6593), né ad una espressa confutazione delle diverse conclusioni del primo consulente, che sia stata già effettuata dall'ausiliare nominato in appello, in quanto essa è implicita nell'adesione alle conclusioni della seconda indagine (Cass. 19 gennaio 1990 n. 277, Cass. 23 giugno 1995 n. 7100). Ma va aggiunto che il problema del contrasto fra le due consulenze d'ufficio, cui accenna la ricorrente nel ricorso per cassazione, peraltro in modo estremamente generico (v. pag. 11), in realtà non sussiste, in quanto la diagnosi del consulente n e y di ufficio nominato in appello (prof. Giovanni Di sostanzialmente coincidente, secondoBiase) è э т quanto dallo stesso evidenziato nella propria relazione senza che sul punto siano state sollevate 9 censure, con quella del consulente di prime cure: questi aveva riscontrato (v. relazione del consulente di appello a pagg. 2 e 3) una sindrome artrosica generalizzata e una situazione ansiosa- depressiva, concludendo per una riduzione della capacità lavorativa valutata nella misura del sessanta per cento, mentre il secondo consulente accertava, oltre alla sindrome artrosica generalizzata e alla sindrome ansiosa-depressiva, 8 un'epatite cronica moderatamente attiva di tipo C, ipertensione arteriosa sisto-diastolica, valutando complessivamente l'invalidità da esse derivante nella misura del settantaquattro per cento, con decorrenza dal 1° luglio 1993. Ed il medesimo consulente di appello metteva in evidenza come il Pretore, pur dichiarando di volersi uniformare al parere del consulente nominato in quella fase del processo, avesse finito per discostarsi da quella valutazione, accogliendo la domanda della SE. Costei poi nelle osservazioni sull'elaborato del secondo grado,consulente di ignorando l'affermazione fatta da quest'ultimo in ordine alla sostanziale coincidenza del quadro diagnostico con quello accertato dal precedente consulente di ufficio, deduceva una invalidità derivante dalle patologie all'epoca della domanda amministrativa presentata nel 1986 nella misura dell'ottanta per cento, quindi inferiore alla inabilità totale, presupposto del diritto al trattamento concessole . dal Pretore. Infine, il predetto consulente di secondo grado, nel supplemento d'indagine espletato rispondere ai chiarimenti richiestigli per dal Tribunale dopo le osservazioni presentate dalla SE, ribadiva che costei non era mai stata 9 totalmente inabile e che solo dal 1° luglio 1993 le malattie da cui l'assistibile era affetta avevano raggiunto un grado d'invalidità del settantaquattro per cento. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. La SE, sebbene soccombente, non è tenuta al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P. Q. M.
Corte rigetta il ricorso;
nulla per le La spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2000. " Il Consigliere est.Il Presidente Viliceurs Crease Au адаммогра иго Chille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I 20 FEB. 2001 D , oggi, SSA LO 10 L LABORATORE A O , T . B 3 CANCELLERIA T I 3 ESA R 5 D 'A . SP A L ST N EL I N O 3 D G P -7 I O S IM -8 EN A 1 A D S 1 D , E I E E A O T G ISTR N O E G T S E IT E L G IR E R A D L L O E D 10