TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 365-1/2024 promosso in proprio da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
con sede in GG (MB) Via Obizzone n. 36, in persona dei soci amministratori
, nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1
Via Diaz n. 28/C, e , nato a [...] il l'8.5.1938 ed ivi CP_2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Croce del Foro di
Monza, (C.F. ) CodiceFiscale_1
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
• con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 la società
[...]
rappresentata da e Parte_1 CP_1 CP_2
1 Cantù, soci amministratori, ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “C.C.I.I.”).
La società ha allegato che la crisi si inserisce nel contesto della crisi generale dell'economia italiana degli anni 2011 e 2012, e in particolare del settore manifatturiero, che si è visto sottrarre gran parte del mercato dalla Cina. Proprio in tale contesto, il trasferimento di tutta la produzione in Cina da parte del maggior cliente, ha causato una perdita del 30% di tutto il suo fatturato. Oltre al calo della domanda, la società ha subito una consistente crisi di liquidità, a causa dell'incapacità di recuperare i crediti vantati nei confronti di numerosi clienti divenuti insolventi. La crisi è stata affrontata tentando l'attuazione di misure straordinarie di contenimento che consentissero la salvaguardia dei valori occupazionali. Tuttavia l'efficacia di tali misure non è stata quella attesa e, a causa dell'ingente ammontare dei debiti erariali e contributivi (per i quali Agenzia Entrate e
Riscossione ha notificato il 31.10.2024 atto di pignoramento di € 5.102.152,29 presso quattro Istituti di credito), la società ha preso atto dell'attuale insolvenza.
• La ricorrente ha allegato la seguente documentazione, tra cui quella richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 39 C.C.I.I.:
✓ le scritture contabili e fiscali obbligatorie e in particolare: libro giornale riferito alle annualità dal 2021 al 30.09.2024; registri IVA , PartitaIVA_2
Certificazioni Uniche 2021, 2022, 2023, 2024, Modello IVA 2021, 2022, 2023,
2024, modello 770 relativo agli anni 2021, 2022, 2023, 2024, modello unico per
Società di Persone 2021, 2022, 2023, IRAP 2021-2022 2023, mastrini contabili
2021, 2022, 2023, 2024; bilancini contabili 2021, 2022, 2023, liquidazioni periodiche Iva 2021, 2022, 2023;
✓ situazione economico-patrimoniale al 31.10.2024;
✓ visura catastale;
✓ ispezione ipotecaria con elenco delle formalità;
✓ perizia di stima immobili aggiornata al 2019;
✓ libro cespiti al 31.12.2023;
✓ libro inventari 2021, 2022, 2023, ;
✓ libro Unico del Lavoro 2021, 2022, 2023;
pag. 2 di 8 ✓ elenco nominativo dei creditori e dei soggetti che vantano diritti sui beni in possesso della debitrice;
✓ stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
✓ relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquiennio anteriore;
Non è agli atti la certificazione dei debiti tributari, previdenziali e assicurativi. Ad ogni modo, risulta la notifica di atto di pignoramento esattoriale per € 5.102.152,29.
Ritenuto che:
• sussiste la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 C.C.I.I., co. 1 (cfr. ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale rilasciata dai soci amministratori in data
10.10.2024)
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in GG e può presumersi la coincidenza tra il centro degli interessi principali della persona giuridica e la sua sede legale. La presente procedura di insolvenza va dunque dichiarata principale;
• la società debitrice è soggetta alla liquidazione giudiziale, poiché esercita attività di impresa nel settore manifatturiero tessile, in particolare nella produzione di tessuti elastici e non elastici, destinati a diversi settori, tra cui abbigliamento intimo e sportivo, moda, calzetteria medicale e medicina ortopedica, e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d), in contrasto con la prospettazione della debitrice. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, in particolare dalla dichiarazione IVA 2023, risulta un volume d'affari di € 3.559.586, dunque il chiaro superamento del requisito dimensionale dei ricavi, oltre ad un ammontare di debiti certamente superiore alla soglia di € 500.000, considerato il valore del solo credito vantato da come Controparte_3 emerge dall'atto di pignoramento del 31.10.2024.
• ricorre per tale ragione anche il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma
5.
pag. 3 di 8 • Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti) nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. 27.03.2014 n. 7252, Cass. 28.07.1977 n. 3371).
“L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori – quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso – idonei a manifestare quello stato” (Cass. 08.08.2013 n. 19027). In tal senso anche Cass. Civ. sez I, Ord. (ud. 08.11.2018) 11.03.2019 n. 6978.
Nel caso di specie è sufficiente richiamare l'allegazione confessoria contenuta nel ricorso, ove si dà atto della grave esposizione debitoria verso l'Erario e delle procedure esecutive in corso, rendendo palese l'impossibilità per la ricorrente di ripianare l'esposizione debitoria.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. ), con sede legale in GG Parte_1 P.IVA_1
(MB) Via Obizzone n. 36, e dei soci illimitatamente responsabili , nato a CP_1
GG (MB) il 05/07/1940 e residente a [...], e pag. 4 di 8 , nato a [...] il l'8.5.1938 ed ivi residente in [...]
10, dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento
UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. ) con studio in Via M. D'Azeglio 2 Persona_1 C.F._2
MONZA (MB) 20900, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei pag. 5 di 8 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 27 maggio 2025 ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone
pag. 6 di 8 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
pag. 7 di 8 pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 365-1/2024 promosso in proprio da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
con sede in GG (MB) Via Obizzone n. 36, in persona dei soci amministratori
, nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1
Via Diaz n. 28/C, e , nato a [...] il l'8.5.1938 ed ivi CP_2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Croce del Foro di
Monza, (C.F. ) CodiceFiscale_1
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
• con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 la società
[...]
rappresentata da e Parte_1 CP_1 CP_2
1 Cantù, soci amministratori, ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito: “C.C.I.I.”).
La società ha allegato che la crisi si inserisce nel contesto della crisi generale dell'economia italiana degli anni 2011 e 2012, e in particolare del settore manifatturiero, che si è visto sottrarre gran parte del mercato dalla Cina. Proprio in tale contesto, il trasferimento di tutta la produzione in Cina da parte del maggior cliente, ha causato una perdita del 30% di tutto il suo fatturato. Oltre al calo della domanda, la società ha subito una consistente crisi di liquidità, a causa dell'incapacità di recuperare i crediti vantati nei confronti di numerosi clienti divenuti insolventi. La crisi è stata affrontata tentando l'attuazione di misure straordinarie di contenimento che consentissero la salvaguardia dei valori occupazionali. Tuttavia l'efficacia di tali misure non è stata quella attesa e, a causa dell'ingente ammontare dei debiti erariali e contributivi (per i quali Agenzia Entrate e
Riscossione ha notificato il 31.10.2024 atto di pignoramento di € 5.102.152,29 presso quattro Istituti di credito), la società ha preso atto dell'attuale insolvenza.
• La ricorrente ha allegato la seguente documentazione, tra cui quella richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 39 C.C.I.I.:
✓ le scritture contabili e fiscali obbligatorie e in particolare: libro giornale riferito alle annualità dal 2021 al 30.09.2024; registri IVA , PartitaIVA_2
Certificazioni Uniche 2021, 2022, 2023, 2024, Modello IVA 2021, 2022, 2023,
2024, modello 770 relativo agli anni 2021, 2022, 2023, 2024, modello unico per
Società di Persone 2021, 2022, 2023, IRAP 2021-2022 2023, mastrini contabili
2021, 2022, 2023, 2024; bilancini contabili 2021, 2022, 2023, liquidazioni periodiche Iva 2021, 2022, 2023;
✓ situazione economico-patrimoniale al 31.10.2024;
✓ visura catastale;
✓ ispezione ipotecaria con elenco delle formalità;
✓ perizia di stima immobili aggiornata al 2019;
✓ libro cespiti al 31.12.2023;
✓ libro inventari 2021, 2022, 2023, ;
✓ libro Unico del Lavoro 2021, 2022, 2023;
pag. 2 di 8 ✓ elenco nominativo dei creditori e dei soggetti che vantano diritti sui beni in possesso della debitrice;
✓ stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
✓ relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquiennio anteriore;
Non è agli atti la certificazione dei debiti tributari, previdenziali e assicurativi. Ad ogni modo, risulta la notifica di atto di pignoramento esattoriale per € 5.102.152,29.
Ritenuto che:
• sussiste la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 C.C.I.I., co. 1 (cfr. ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale rilasciata dai soci amministratori in data
10.10.2024)
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in GG e può presumersi la coincidenza tra il centro degli interessi principali della persona giuridica e la sua sede legale. La presente procedura di insolvenza va dunque dichiarata principale;
• la società debitrice è soggetta alla liquidazione giudiziale, poiché esercita attività di impresa nel settore manifatturiero tessile, in particolare nella produzione di tessuti elastici e non elastici, destinati a diversi settori, tra cui abbigliamento intimo e sportivo, moda, calzetteria medicale e medicina ortopedica, e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d), in contrasto con la prospettazione della debitrice. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, in particolare dalla dichiarazione IVA 2023, risulta un volume d'affari di € 3.559.586, dunque il chiaro superamento del requisito dimensionale dei ricavi, oltre ad un ammontare di debiti certamente superiore alla soglia di € 500.000, considerato il valore del solo credito vantato da come Controparte_3 emerge dall'atto di pignoramento del 31.10.2024.
• ricorre per tale ragione anche il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma
5.
pag. 3 di 8 • Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti) nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. 27.03.2014 n. 7252, Cass. 28.07.1977 n. 3371).
“L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori – quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso – idonei a manifestare quello stato” (Cass. 08.08.2013 n. 19027). In tal senso anche Cass. Civ. sez I, Ord. (ud. 08.11.2018) 11.03.2019 n. 6978.
Nel caso di specie è sufficiente richiamare l'allegazione confessoria contenuta nel ricorso, ove si dà atto della grave esposizione debitoria verso l'Erario e delle procedure esecutive in corso, rendendo palese l'impossibilità per la ricorrente di ripianare l'esposizione debitoria.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. ), con sede legale in GG Parte_1 P.IVA_1
(MB) Via Obizzone n. 36, e dei soci illimitatamente responsabili , nato a CP_1
GG (MB) il 05/07/1940 e residente a [...], e pag. 4 di 8 , nato a [...] il l'8.5.1938 ed ivi residente in [...]
10, dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento
UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. ) con studio in Via M. D'Azeglio 2 Persona_1 C.F._2
MONZA (MB) 20900, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei pag. 5 di 8 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 27 maggio 2025 ore 11,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone
pag. 6 di 8 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
pag. 7 di 8 pag. 8 di 8