Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00237/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00686/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 686 del 2022, proposto dai signori OL CH, AE ON, GI OP, LU De MO, NO IA Di FE, UA Di IO, NI FEle, IA FR, IR NA, IO LA, MA GI IB, HE ON, IU AR, MA CI, RC ME, LO TI, NC ON, ARo SO, GI AR, RO UL, AN RN, OM ST, VI NO e LF NA UR, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Torre e Renzo Filoia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. AV De ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Gli odierni ricorrenti appartengono tutti al Corpo della Polizia penitenziaria e, tra il 2016 e il 2017, nell’ambito dei processi di dismissione della Casa circondariale di Empoli e dell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, presso i quali gli stessi prestavano servizio, venivano assegnati ad altre sedi.
Più in particolare, il sig. NI FEle, già in servizio presso la Casa circondariale di Empoli, veniva assegnato a quella di Firenze Sollicciano, mentre gli altri esponenti, in servizio presso l’Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, venivano destinati alle Case circondariali di Firenze Sollicciano, Firenze Gozzini, Livorno e Massa ARttima.
2. – Il sig. FEle (con PEC del 8.11.2021) e, poi, gli altri odierni ricorrenti (con PEC del 15.12.2021) chiedevano al Ministero della giustizia il riconoscimento dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001.
3. – Con la nota del 19.11.2021, l’Amministrazione rispondeva al sig. FEle rappresentando l’impossibilità di accogliere la sua istanza in ragione di quanto disposto dal comma 1- bis dell’art. 1 della legge n. 86/2001, come inserito dall’art. 1 della legge n. 228/2012.
All’istanza degli altri esponenti non risulta sia stato dato specifico riscontro.
4. – Con ricorso notificato il 16.05.2022 e depositato il 31.05.2022, gli esponenti indicati in epigrafe si sono rivolti a questo Tribunale amministrativo regionale al fine di ottenere l’accertamento del loro diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001, previa disapplicazione di tutti i provvedimenti ostativi a tale riconoscimento, e la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento in favore di ciascuno della suddetta indennità.
5. – Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e, con successiva memoria, ha contestato la fondatezza della pretesa fatta valere dai ricorrenti, sostenendo che al suo accoglimento osterebbe quanto disposto dal comma 1- bis dell’art. 1 della legge n. 86/2001, come introdotto dall’art. 1, co. 163, della legge n. 228/2012, ai sensi del quale «[ l ] ’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni ».
6. – In vista della discussione del ricorso, i ricorrenti hanno depositato una memoria di replica.
7. – All’udienza pubblica del 8 gennaio 2025, le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
8. – Il riconoscimento della spettanza dell’indennità mensile « pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi » di cui all’art. 1, co. 1, della legge n. 86/2001 è subordinato alla sussistenza di due concorrenti condizioni:
a) la circostanza che il trasferimento del personale sia disposto d’ufficio e non a domanda;
b) il fatto che la sede di destinazione sia situata « in un comune diverso da quello di provenienza » (co. 1), purché, se il trasferimento è disposto « a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni », la nuova sede non sia « limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri » (co. 1- bis ).
9. – Quanto alla prima delle suindicate condizioni, per trasferimento d’autorità deve intendersi quello disposto per perseguire in via prioritaria l’interesse dell’amministrazione e non per soddisfare le esigenze personali e familiari dell’interessato, con la precisazione che la natura autoritativa del trasferimento e la conseguente spettanza dell’indennità non vengono meno quando l’Amministrazione, in ragione di una programmata rimodulazione riduttiva della propria organizzazione territoriale, abbia invitato il militare ad esprimere il proprio gradimento per un’altra sede, giacché anche in questo caso assume valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origini da una scelta esclusiva dell’amministrazione, che per la miglior cura dell’interesse pubblico decida di sopprimere un reparto o una sua articolazione, obbligando ineluttabilmente il militare di stanza a trasferirsi in una nuova e diversa sede, ubicata in altro luogo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 22 dicembre 2025, n. 10156; Id., 3 febbraio 2025, n. 830; Id., 2 ottobre 2023, n. 8616; Id., 17 aprile 2023, n. 3830; Id., 22 giugno 2022, n. 5125; Id., 5 maggio 2021, n. 3499; Id., sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4029; Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2016, n. 1; cfr. anche TAR Toscana, sez. I, 17 dicembre 2024, n. 1499).
10. – Per quanto riguarda la seconda condizione, è stato ritenuto che « il comma 1 dà rilievo alla distanza tra i Comuni nel cui territorio sono ubicate le due sedi servizio; invece il comma 1 bis dà rilievo al carattere limitrofo delle due sedi di servizio. Secondo un primo indirizzo presente nella giurisprudenza dei TAR il comma 1 bis va interpretato in coerenza col disposto del comma 1: perciò se la nuova sede è posta in Comune non confinante (cioè non limitrofo) con quello in cui aveva sede il reparto soppresso l’indennità spetta, purché le due case comunali distino più di dieci chilometri; invece se la nuova sede è ubicata in Comune confinante (limitrofo) l’indennità non spetta anche se la distanza tra i Comuni eccede i 10 km. Secondo un diverso indirizzo il riferimento alla sede limitrofa di cui al comma 1 bis va inteso in senso letterale, nel senso cioè di circoscrizione territoriale di competenza (Presidio, Tenenza, Compagnia etc.) confinante con un’altra. (…) Al riguardo il Collegio premette che allo stato non risulta esistente nell’ordinamento militare – a livello regolamentare o organizzativo – una individuazione o qualificazione delle sedi da considerare limitrofe. Pertanto appare condivisibile il primo dei richiamati orientamenti, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo perché esso tratta in modo omogeneo situazioni analoghe e non introduce differenziazioni irragionevoli nell’ambito dei trasferimenti di autorità disciplinati dall’art. 1. Infatti, seguendo l’opposto orientamento, il trasferimento d’autorità “ordinario” seguirebbe la regola dei Comuni differenti mentre il trasferimento d’autorità per soppressione del reparto seguirebbe la regola delle circoscrizioni confinanti. Ma soprattutto il criterio della circoscrizione territoriale sarebbe praticabile solo nel caso di reparti aventi una circoscrizione territoriale di competenza » (Cons. Stato, sez. II, 18 aprile 2025, n. 3420; Id., 22 giugno 2022, n. 5125).
Dunque, per sedi limitrofe « devono intendersi quelle poste in comuni confinanti » (Cons. Stato, sez. II, 22 dicembre 2025, n. 10156).
11. – Orbene, il trasferimento disposto nei confronti di ciascuno degli odierni ricorrenti, essendo stato determinato dalla dismissione delle precedenti strutture di servizio, si configura come trasferimento “d’autorità”, non rilevando in contrario la circostanza che al personale interessato sia stato chiesto di indicare le sedi di eventuale gradimento.
12. – Quanto al secondo requisito, i ricorrenti hanno specificamente dedotto:
- che « il comune di Empoli non confina con il comune di Firenze », mentre confina con i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, San Miniato e Vinci, e che « il Comune di Montelupo Fiorentino non confina né con il Comune di Firenze, né con quello di Livorno, né con quello di Massa ARttima », mentre confina con i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, San Miniato e Vinci (pag. 12 del ricorso);
- che la sede dismessa della Casa circondariale di Empoli dista 25 km da quella di Firenze Sollicciano e che la sede dell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino dista 20 km dalla Casa circondariale di Firenze Sollicciano, 19 km dalla la Casa circondariale di Firenze Gozzini, 67 km dalla Casa circondariale di Livorno e 160 km dalla Casa circondariale di Massa ARttima (pag. 10 del ricorso).
A supporto delle circostanze fattuali appena indicate i ricorrenti non hanno fornito certificazione, ma le stesse circostanze, puntualmente allegate nel ricorso introduttivo, non sono state specificamente contestate dall’Amministrazione resistente, potendo pertanto ritenersi pacifiche ed essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64, co. 2, cod. proc. amm.
13. – Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda dei ricorrenti deve trovare accoglimento, dovendosi conseguentemente dichiarare il loro diritto alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001 e dovendo, per l’effetto, l’Amministrazione resistente essere condannata alla corresponsione agli odierni ricorrenti dell’indennità nei termini previsti dalla legge.
14. – Le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti alla percezione dell’indennità di cui all’art. 1, della legge n. 86/2001 e condanna il Ministero resistente alla corresponsione dei relativi importi, nei termini previsti dalla legge, in favore di ciascuno dei ricorrenti.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre oneri ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avvocati Renzo Filoia e Francesca Torre.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LV La DI, Presidente
LV De Felice, Primo Referendario
AV De ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV De ZI | LV La DI |
IL SEGRETARIO