Sentenza 17 luglio 2014
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico a "Poste Italiane s.p.a.", osservandosi tra l'altro che i servizi finanziari e commerciali forniti dalla società - quali la gestione del risparmio, delle carte prepagate, ecc. - risultano meramente complementari rispetto alla originaria finalità pubblica, tuttora perseguita in via prevalente, relativa all'espletamento del servizio di spedizione e di recapito della corrispondenza).
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- 1. Truffa: va riconosciuta la qualifica di ente pubblico a Poste Italiane s.p.a.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima Ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all' art. 640, comma 2, n. 1, c.p. , devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico a Poste Italiane s.p.a., osservandosi tra l'altro che, essendo il suo capitale sociale partecipato in …
Leggi di più… - 2. Truffa: si configura in caso di omesso pagamento periodico della tassa di circolazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023
La massima Ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all' art. 640, comma 2, n. 1, c.p. , devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico a Poste Italiane s.p.a., osservandosi tra l'altro che, essendo il suo capitale sociale partecipato in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2014, n. 38614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38614 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 17/07/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1983
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - rel. Consigliere - N. 21629/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- DI TO SA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 325/2014 in data 16/1/2014 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/1/2014 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 25/1/2011 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della medesima città con la quale DI TO SA è stata condannata alla pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n.
1. In particolare si imputa alla DI TO di avere utilizzato artifizi e raggiri consistiti nel presentarsi presso gli sportelli dell'Ufficio Postale di Pozzo d'Adda con una distinta di versamento di 300,00 Euro sul proprio conto corrente, salvo poi fingere di cercare i soldi ed i documenti ed allontanandosi, così inducendo in errore l'impiegato postale che iniziava l'inserimento informatico della somma sul c/c procurandosi l'ingiusto profitto pari alla somma stessa con pari danno per la Pubblica Amministrazione della somma corrispondente. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di un ente pubblico. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata, deducendo:
1. Nullità della sentenza impugnata ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, perché commessa in danno di ente pubblico, nonché per erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 120 c.p., e art. 337 c.p.p., comma 3. Lamenta al riguardo parte ricorrente che, alla luce dei più recenti interventi giurisprudenziali deve essere esclusa la natura pubblica dell'Ente Poste AL. Se così è la condotta ascritta all'imputata dovrebbe essere ricondotta nell'alveo di cui all'art. 640 c.p., comma 1, ed il reato non sarebbe procedibile per difetto di regolare querela atteso che la querela originaria fu presentata da un dipendente delle Poste AL, impiegato presso l'Ufficio Postale di Pozzo d'Adda e sprovvisto di qualsiasi potere di rappresentanza.
2. Nullità della sentenza impugnata ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale in relazione alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 c.p., con particolare riferimento all'utilizzo di "artifizi e raggiri" ed al conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno, nonché per mancanza di idonea motivazione sul punto. Lamenta, al riguardo, la ricorrente che la condotta descritta nel capo di imputazione non è idonea a configurare il reato di cui trattasi in quanto sarebbe bastato che l'addetto allo sportello dell'Ufficio Postale operasse con ordinaria diligenza attendendo che la DI TO presentasse il proprio documento di identità oltre che il denaro che aveva affermato di essere intenzionata a versare per evitare le ulteriori conseguenze. L'imputata non avrebbe utilizzato una particolare astuzia nell'agire ma l'evento si sarebbe piuttosto verificato per l'avventatezza con la quale il cassiere ha agito.
A ciò si aggiunge, sostiene parte ricorrente, che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un ulteriore errore di diritto non ritenendo configurabile quantomeno la fattispecie tentata di cui all'art. 640 c.p.. Infatti, se è vero che operazione di accredito erroneamente effettuata non poteva essere annullata direttamente dal cassiere o da un responsabile interno dell'ufficio, risulta dagli atti che era possibile procedere allo storno della somma attraverso una segnalazione al centro contabile di Torino alla quale, di fatto, aveva provveduto la direttrice dell'Ufficio Postale di Trezzo d'Adda.
3. Nullità della sentenza impugnata ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al disposto degli art. 62 c.p., n. 4, artt. 62 bis e 163 c.p., nonché ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per carenza di motivazione.
Lamenta, al riguardo, la ricorrente che non ha operato correttamente la Corte territoriale allorquando ha ritenuto la somma di Euro 300,00 "pacificamente non irrilevante" senza tenere in debito conto le capacità economiche della parte lesa quale è una società di capitali del peso e della rilevanza di Poste AL S.p.a. Ancora, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto non concedibile la sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti penali dell'imputata la quale, per contro, risulterebbe gravata solo da due condanne a pene pecuniarie irrogate con decreti penali. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In relazione al primo motivo di ricorso che, di fatto, ruota intorno alla qualificazione o meno della Poste AL S.p.a. come ente pubblico, è consapevole l'odierno Collegio che nel tempo si sono alternati differenti orientamenti giurisprudenziali. Con un primo orientamento, peraltro più risalente nel tempo, si è sostenuto che "con la trasformazione dell'ente pubblico economico "Poste AL" in società per azioni, non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 c.p., (Cass. Sez. 2^, sent. n. 8797 del 11/02/2003, dep. 24/02/2003, Rv. 223664). I sostenitori di tale tesi avevano al riguardo evidenziato che individuare nella formale natura giuridica dell'ente concessionario la procedibilità o meno di ufficio, significa seguire un criterio di immediata distinzione e chiarezza che prescinde da una non semplice analisi delle varie finalità perseguite dalla società direttamente danneggiata dal reato;
significa riconoscere coerentemente all'ente privato detta sua qualità anche nel diritto penale;
significa aderire al dato formale del precetto penale che ha riguardo alla parte immediatamente danneggiata dall'azione dell'imputato. Anche le Sezioni Unite civili, nel valutare la natura giuridica delle società per azioni derivanti dal processo di privatizzazione, hanno in tempi non recenti privilegiato la natura giuridica formale di dette società (Cass. U. civ.
6.5.95 n. 4989, soc. Siena Parcheggi c. soc. Federici, rv. 492150) osservando che comunque la società per azioni agisce ed opera come persona giuridica privata nell'esercizio della propria autonomia negoziale senza alcun collegamento con l'ente pubblico nei confronti del quale ha assunto l'onere di gestire il servizio. Nel caso che diede origine alla citata pronunzia le Sezioni Unite civili ebbero ad escludere che l'attività posta in essere da una società di gestione di parcheggi (ma il discorso potrebbe essere esteso anche a società come quella di Poste AL), anche se destinata alla acquisizione di opere e strutture funzionali all'espletamento di un servizio pubblico, sia in qualche modo riconducibile all'ente pubblico. Secondo tale tesi, è infatti corretto ritenere che la natura dell'ente non muta certo per le funzioni che svolge perché l'interesse pubblico e l'utilità sociale possono essere perseguiti e realizzati anche con strumenti giuridici di natura privatistica, strumenti che non a caso sono stati scelti in quanto il più delle volte risultano più duttili ed efficaci di quelli previsti dal diritto pubblico. Detto orientamento giurisprudenziale che ha dato rilievo alla natura giuridica formale dell'ente non è contraddetta da altre decisioni ed è stata seguita da S.U. civ. 26.8.98 n. 8454, AL & CH s.p.a. c. Cons. Coop. Forlì; da S.U. civ. 27.3.97 n. 2738. Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto c. Banca di Napoli s.p.a., rv. 503333; da S.U. civ.
9.12.01 n. 12367 S.T.A. s.p.a. e. Proc. Reg. rv. 549579.
In conclusione, secondo tale orientamento la natura pubblica del servizio eventualmente espletato rileva esclusivamente ai fini della qualifica soggettiva di quanti agiscono per l'ente secondo la concezione funzionale oggettiva del pubblico ufficiale e della persona incaricata di un pubblico servizio contenuta negli artt. 357 e 358 c.p., ma non, ad esempio, sotto il profilo del riconoscimento come "pubblico" dell'ente oggetto di privatizzazione che è venuto ad assumere una forma societaria di diritto privatistico. Secondo un orientamento opposto, formatosi in tempi più recenti "ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici, tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico ad una società a prevalente partecipazione di un consorzio tra comuni e destinata al servizio della raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani) (Cass. Sez. 5, sent. n. 39837 del 02/07/2013, dep. 25/09/2013, Rv. 257361; in tal senso anche Sez. 2, sent. n. 42408 del 21/09/2012, dep. 30/10/2012, Rv. 254038). Ciò premesso, per risolvere la questione in punto di diritto, vai la pena di ripercorrere le argomentazioni della citata sentenza 42408/2012 della 2A Sezione penale di questa Corte con riguardo alla attribuibilità della qualifica di ente pubblico ad una società per azioni partecipata da enti pubblici tenendo conto del fatto che Poste AL S.p.a. - come anche ricordato nella sentenza impugnata - è una società per azioni il cui capitale è detenuto al 100% dallo Stato italiano.
L'esame della questione non può prescindere dal considerare il sistema ordinamentale nel quale è stato elaborato il codice penale ed è stato utilizzato, di conseguenza, il concetto di "ente pubblico". Il problema dei criteri di identificazione della natura giuridica di un ente è un problema che si è posto sin da quando sono state abbandonate le teorie che basavano l'identificazione della pubblicità di un ente pubblico sui suoi collegamenti con lo Stato - persona. Superato il dogma dello statalismo, con l'affermazione nel nostro sistema politico dei principi di pluralismo autonomistico, laddove la natura pubblica o privata di un ente non risultasse chiaramente dalla legge o non fosse convalidata da una lunga tradizione giuridica, si è posto il problema degli "indici di riconoscimento" della natura pubblica di un ente, variamente individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sul presupposto comune, peraltro, della impossibilità di individuare una nozione unitaria di ente pubblico, abbracciando tale nozione una fenomenologia estremamente varia e multiforme. Il problema si è accentuato con il processo di privatizzazione di enti pubblici e la sempre più accentuata tendenza legislativa a riconoscere in capo a soggetti operanti normalmente iure privatorum la titolarità o l'esercizio di compiti di spiccata valenza pubblicistica. Proprio questa tendenza ha accentuato il dibattito concentrandolo, in modo particolare, sulla configurabilità di enti pubblici a struttura societaria.
La Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul tema, con la sentenza n. 466 del 1993 ha affermato il principio così massimato:
"La trasformazione di un ente pubblico economico in società per azioni non implica, di per se sola, l'esclusione del nuovo soggetto societario dal controllo esercitato dalla Corte dei conti ai sensi della L. n. 259 del 1958, art. 12, giacché - alla stregua dell'interpretazione di quest'ultimo adeguata all'art. 100 Cost., comma 2, - tale controllo, seppur riferito dalla legge agli enti
"pubblici", non perde la sua ragion d'essere fino a quando sussista il prevalente apporto dello Stato al patrimonio dell'ente (in forma di capitale societario) e la gestione finanziaria di esso sia perciò suscettibile di incidere sul bilancio statale. Nè il suddetto controllo può ritenersi tacitamente abrogato dalla normativa sulle "privatizzazioni", o incompatibile con la speciale natura societaria (non esente peraltro da connotazioni di carattere pubblicistico) assunta dai soggetti trasformati". Nella motivazione si legge "come la stessa dicotomia tra ente pubblico e società di diritto privato si sia andata, di recente, tanto in sede normativa che giurisprudenziale, sempre più stemperando: e questo in relazione, da un lato, all'impiego crescente dello strumento della società per azioni per il perseguimento di finalità di interesse pubblico (v. ad es., L. 5 marzo 1982, n. 63; L. 19 dicembre 1983, n. 700; L. 22 dicembre 1984, n. 887, art. 18, comma 9; L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22); dall'altro, agli indirizzi emersi in sede di normazione comunitaria, favorevoli all'adozione di una nozione sostanziale di impresa pubblica (art. 2 direttiva CEE n. 80/ 723, in tema di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;
art. 1 direttiva CEE n. 90/ 531, in tema di procedure di appalto degli enti erogatori di servizi). Del resto, la stessa normazione sulle "privatizzazioni" che ha dato luogo al conflitto costituisce un esempio di quanto si presenti oggi sfumata la linea di confine che, nell'ambito di discipline speciali quali quelle in esame, viene a distinguere gli enti pubblici dalle società di diritto privato. Basti solo considerare il fatto che le società per azioni derivate dalla trasformazione dei precedenti enti pubblici conservano connotazioni proprie della loro originaria natura pubblicistica, quali quelle, ad esempio, che si collegano alla assunzione della veste di concessionarie necessarie di tutte le attività in precedenza attribuite o riservate agli enti originari o che mantengono alle nuove società le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità ed urgenza già spettanti agli stessi enti (v. L. n. 359 del 1992, art. 14, comma 1 ed u.c.)".
Principi analoghi sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 363 del 2003, che ha riconosciuto i caratteri propri dell'ente strumentale a Italia Lavoro s.p.a., una società per azioni a capitale interamente pubblico, costituita in base alla legge ed affidataria di compiti legislativamente previsti e per essa obbligatori, che opera direttamente nell'ambito delle politiche di un Ministero come strumento organizzativo per il perseguimento di specifiche finalità. Ancora con sentenza n. 29 del 2006 la stessa Corte, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo ad una legge regionale, la quale prevedeva che le società a capitale interamente pubblico, affidatane del servizio pubblico, fossero obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, poiché la suddetta legge poneva a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invadeva quindi la competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile" (art. 117 Cost., comma 2, lett. l), ha affermato che la questione non è
fondata, poiché la disposizione sottoposta a scrutinio di legittimità non era volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì "a dare applicazione al principio di cui all'art. 97 Cost., rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici" e ciò sulla base "della distinzione tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale" già evidenziata nella sentenza n. 466 del 1993, con il riconoscimento della legittimità della sottoposizione al controllo della Corte dei conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico. La Corte costituzionale, in definitiva, individua una nozione di Pubblica Amministrazione di carattere sostanziale, riconosciuta a livello Europeo, ravvisabile anche in presenza di una veste di diritto privato, da ritenersi solo formale. In linea con questa impostazione il Consiglio di Stato ha affermato, con riferimento alla privatizzazione della SEA s.p.a., che "dai principi comunitari e dalle scelte del legislatore nazionale discende che ai fini dell'identificazione della natura pubblica di un soggetto la forma societaria ha carattere neutro. Ne discende che, in caso di s.p.a. a partecipazione pubblica quasi totale, siamo al cospetto dell'articolazione organizzativa di un ente pubblico senza che il perseguimento di uno scopo pubblico possa essere contraddetto dal fine lucrativo" (Cons. Stato, sez. 6, 1 aprile 2000, n. 1885). In maniera ancora più decisa e con affermazioni di principio di carattere generale Cons. Stato, sez. 6^, 5 marzo 2002, n. 1303, ha affermato che "è possibile riconoscere alla società per azioni, qualora ricorrano determinate condizioni, natura di ente pubblico. A conforto della tesi possibilista vi è, del resto, un preciso e attuale dato normativo: si fa riferimento alla L. n. 22 dicembre 1984, n. 887, art. 18 che, nel prevedere la costituzione della Age Control s.p.a., espressamente la ha definita s.p.a. con personalità giuridica di diritto pubblico.
La disposizione citata costituisce argomento convincente a sostegno della tesi favorevole all'astratta compatibilità tra struttura societaria e natura pubblica dell'ente, essendo tale sintesi espressamente operata dallo stesso legislatore". In altri termini, sulla base della citata giurisprudenza, si può affermare che alla formula societaria viene riconosciuta una valenza neutra rispetto alla determinazione della natura giuridica del singolo soggetto, rilevando, a tal fine, le finalità che con esso si intendono perseguire e più in particolare la cd. strumentante pubblicistica e il conseguente assoggettamento ad una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per il modello societario tradizionale. Il legislatore comunitario, al quale si richiama la Corte costituzionale, al fine di superare le distinzioni esistenti nelle singole realtà nazionali, ha elaborato una nozione di organismo pubblico, che fa leva essenzialmente su una concezione sostanzialistica o funzionale. L'art. 1 delle direttive 92/50/CEE (servizi), 93/36/CEE (forniture) e 93/37/CEE (lavori), ora D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 26, definisce l'organismo di diritto pubblico come "qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico".
Come si vede tali requisiti sono ravvisabili anche in capo a Poste AL S.p.a. Ad ulteriore conferma di ciò si inserisce un'importante sentenza del Consiglio di Stato (Sez. 6^, 2 marzo 2011, n. 1206) che ha reputato che la Poste AL s.p.a. costituisce un ente pubblico in forma societaria in quanto deputata ex lege al perseguimento di un interesse pubblico attraverso una struttura sottoposta al controllo pubblicistico esercitato dallo Stato non nella sua qualità di azionista ma di ente pubblico.
Si legge, infatti, a chiare lettere nella motivazione della sentenza da ultimo citata che "non può non rilevarsi come Poste AL s.p.a., pur avendo assunto la forma societaria, ha continuato ad essere sottoposta ad una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica e sintomatica della strumentante rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche. Del resto, i dubbi sull'astratta compatibilità tra la struttura societaria e la natura pubblica di un ente trasformato in s.p.a. devono ritenersi ormai superati a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 887 del 1984, art. 18, comma 9, che ha previsto la costituzione dell'Agecontrol
s.p.a. "nelle forme di s.p.a. con personalità giuridica di diritto pubblico". Affermata dal legislatore tale compatibilità, la questione si sposta sulla verifica in concreto dei criteri, in base a cui individuare la natura pubblica di tali soggetti. Con riguardo a Poste AL s.p.a., si osserva che la trasformazione dell'ente in s.p.a. è stata prevista dalla L. n. 71 del 1994, art. 1, comma 2, ed è stata attuata con Delibera del C.I.P.E. 18-12-1997. La costituzione in s.p.a. è, quindi, avvenuta non per un atto di autonomia o per effetto di un contratto, ma ad opera di un intervento legislativo ed in assenza di una pluralità di soci. L'unico azionista (Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica) non esercita i propri diritti autonomamente, ma di intesa con il Ministro delle Comunicazioni;
lo stesso statuto è definito congiuntamente dai due ministeri e la società è tenuta a stipulare con il Ministero delle Comunicazioni un contratto di programma, che tenga conto delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri (vedi punti 2, 4 e 5 della cit. Del. C.I.P.E.).
Il titolare delle azioni della Poste AL s.p.a. è, quindi, fortemente condizionato nell'esercizio dei propri diritti di azionista da regole di funzionamento, che costituiscono un'alterazione del modello societario tipico e rivelano la completa attrazione nell'orbita pubblicistica della "S.p.a.". Conclusivamente - prosegue il Consiglio di Stato - "deve ritenersi che Poste AL s.p.a, in quanto società di diritto speciale ancora interamente posseduta dallo Stato, abbia natura pubblica, continui ad agire per il conseguimento di finalità pubblicistiche e che lo Stato, nella sua veste di azionista di maggioranza o totalitario, non possa che indirizzare le attività societarie a fini di interesse pubblico generale anche al di là e prescindendo dal mero intento lucrativo". Alle medesime conclusioni è pervenuta la stessa sezione del Consiglio di Stato con decisione 17 settembre 2002, n. 4711, relativa ad Enel s.p.a. E, valga il vero, non potrà sostenersi, come vorrebbe fare l'odierna ricorrente che poiché la già citata sentenza n. 39387/2023 di questa Corte ha sostenuto che devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici, tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale "aventi carattere non industriale o commerciale" ciò comporterebbe l'esclusione di tale natura in capo a Poste AL S.p.a. poiché tale società oltre ad occuparsi di servizio di spedizione e di recapito della corrispondenza ha diversificato ed ampliato la propria offerta ed oggi è in grado di fornire una molteplicità di servizi finanziari e commerciali (quali conti correnti, carte prepagate, servizi telefonici ecc.) che ne fanno un'azienda privata a tutti gli effetti, perfettamente calata nel mercato dei servizi finanziari ed in esso assai competitiva. Tale tesi non è, infatti, condivisibile poiché, anche seguendo il costante insegnamento della Corte di Giustizia (15 gennaio 1998, causa C-44/96 AN EN RI AG c. Strodal Rotationdruck GmBH;
16 ottobre 2003, causa C-283/00, Commissione c. Spagna;
15 maggio 2003, causa C-214/00, Commissione c. Spagna), occorre che l'organismo per essere considerato di diritto pubblico possa soddisfare tre requisiti:
- in primo luogo, occorre che abbia personalità giuridica, indifferentemente di diritto pubblico o di diritto privato;
- in secondo luogo devono essere presenti elementi che facciano ritenere che le decisioni dell'ente siano sotto l'influenza determinante di un soggetto pubblico, e che, di conseguenza, seguano logiche diverse da quelle dell'imprenditore privato;
- infine, la persona giuridica deve essere istituita per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Tuttavia, ai fini del soddisfacimento di questo requisito non è richiesta la preposizione dell'ente esclusiva ed assorbente allo svolgimento di attività aventi quella caratterizzazione finalistica (Corte di Giustizia, 15 gennaio 1998, cuas C-44/94 cit.; 27 febbraio 2003, causa C-373/2000, LF EY GmbH e. Bestattung Wien GmbH). La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato la necessità di valutare di volta in volta l'esistenza o l'assenza di un bisogno di interesse generale, tenendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, quali le circostanze che hanno presieduto alla creazione dell'organismo interessato e le condizioni in cui quest'ultimo esercita la propria attività (Corte di Giustizia, 22 maggio 2003, Causa C-18/2001, Taitotalo Oy). Orbene ritiene l'odierno Collegio che se è pur vero che nel tempo Poste AL S.p.a. ha implementato "anche" servizi aventi natura più spiccatamente finanziaria commerciale quali per l'appunto quelli della gestione del risparmio, delle carte prepagate, dei servizi telefonici, tali servizi sono divenuti semplicemente complementari rispetto all'originaria finalità pubblica perseguita dalla società, finalità che è, e continua, a rimanere prevalente così caratterizzando la natura di organismo di diritto pubblico della società stessa. Del resto, l'affidamento da parte di un ente pubblico ad un soggetto esterno, da esso controllato, della gestione di un servizio pubblico integra una relazione funzionale incentrata sull'inserimento del soggetto medesimo nell'organizzazione funzionale dell'ente pubblico e ciò incide sulla natura dello stesso. In definitiva, prescindendo della speciale problematica dei rapporti tra giurisdizione ordinaria e quella contabile, la nozione di "ente pubblico" rilevante ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui si discute può, nel nuovo sistema ordinamentale nel quale si inserisce, essere mutuata dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria, recepita nella legislazione italiana, certamente corrispondente all'originario intento del legislatore del codice penale di sanzionare tutte quelle condotte che incidono su soggetti -
persone giuridiche strumentali al perseguimento di "bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale" e, in tal senso, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale.
Alla stregua di quanto sopra, poiché Poste AL è una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, destinata ad un servizio di interesse collettivo, non (prevalentemente) industriale nè commerciale, è d'obbligo concludere per la sua natura di organismo pubblico, con conseguente operatività dell'aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n.
1. La conclusione in punto di diritto alla quale sono addivenuti i giudici territoriali nel qualificare Poste AL S.p.a. alla stregua di un ente pubblico è, quindi, da ritenersi corretta e, per l'effetto, il ricorso della DI TO sul punto deve essere rigettato.
La suddetta qualifica della persona offesa dal reato rende il reato contestato all'imputata procedibile d'ufficio e, quindi, anche la connessa questione sollevata dalla ricorrente relativa al difetto della condizione di procedibilità deve essere rigettata.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Sul punto appare, innanzitutto doveroso, evidenziare che le medesime questioni proposte innanzi a questa Corte risultano essere già state sollevate innanzi alla Corte territoriale che le ha risolte con una motivazione congrua ed esente da contraddittorietà o da manifesta illogicità.
Sostiene, come detto, la ricorrente che nell'azione dalla stessa compiuta non sarebbero ravvisabili gli "artifizi e raggiri" richiesti dalla norma di cui all'art. 640 c.p., per ritenere configurabile il reato di truffa in quanto, sostiene la ricorrente, sarebbe bastato che l'addetto allo sportello dell'Ufficio Postale operasse con ordinaria diligenza attendendo che la DI TO presentasse il proprio documento di identità oltre che il denaro che aveva affermato di essere intenzionata a versare per evitare le ulteriori conseguenze. L'imputata non avrebbe utilizzato una particolare astuzia nell'agire ma l'evento si sarebbe piuttosto verificato per l'avventatezza con la quale il cassiere ha agito. In realtà così non è perché, come ha correttamente evidenziato in motivazione la Corte territoriale, la ricorrente, agendo secondo le modalità descritte nel capo di imputazione ha posto in essere una condotta rientrante in un meccanismo già sperimentato in altre occasioni attraverso il quale poteva ottenere l'accredito sul proprio conto corrente di somme di denaro senza effettivamente versarle. Lo stesso meccanismo truffaldino risulta, infatti, essere stato utilizzato dalla DI TO ai danni di altri Uffici Postali (Ponte S. Pietro, Chignolo d'Isola, San Gervasio d'Adda) dove la stessa si era presentata, tra l'altro dichiarando luoghi di residenza diversi, e sapendo che l'avvenuto inserimento della richiesta di accredito alla quale non aveva fatto seguito l'immediato versamento di denaro contante non poteva più essere annullata così consentendole, quantomeno nell'immediatezza, di ottenere l'accredito e la conseguente disponibilità della somma sul proprio conto corrente che era "in rosso".
L'azione porta in essere dalla odierna ricorrente era quindi finalizzata a trarre in inganno l'operatore dell'Ufficio Postale e si è rivelata di fatto idonea (in questo caso così come negli altri citati in sentenza) a consentirle di ottenere il profitto sperato. Non a caso, a conferma della malafede dell'imputata, la Corte territoriale ha posto in rilievo il fatto che la stessa una volta uscita dall'Ufficio Postale con la scusa di recuperare la carta di identità non vi ha più fatto ritorno. Anche in questo caso la qualificazione giuridica alla quale sono addivenuti i Giudici territoriali è da ritenersi assolutamente corretta. Al riguardo va ricordato che, secondo risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, "ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artifizio o del raggiro dev'essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui e avvenuto il fatto e alle modalità esecutive dello stesso;
pertanto, ai predetti fini, non può avere rilevanza alcuna l'ingenuità o la scarsa diligenza della persona offesa quando tra l'artifizio o il raggiro usato dall'agente e l'errore in cui la vittima e caduta vi sia un preciso nesso di causalità (Cass. Sez. 2^, sent. n. 5673 del 18/02/1974, dep. 26/08/1974, Rv. 127838; Sez. 2^, sent. n. 12152 del 09/02/1988, dep. 18/09/1989, Rv. 182063).
Quanto, poi, alla doglianza della ricorrente circa il fatto che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un ulteriore errore di diritto non ritenendo configurabile quantomeno la fattispecie tentata di cui all'art. 640 c.p., poiché se è vero che operazione di accredito erroneamente effettuata non poteva essere annullata direttamente dal cassiere o da un responsabile interno dell'ufficio, risulta dagli atti che era possibile procedere allo storno della somma attraverso una segnalazione al centro contabile di Torino alla quale, di fatto, aveva provveduto la direttrice dell'Ufficio Postale di Trezzo d'Adda, va detto che anche la stessa è destituita di fondamento. Come noto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, "il reato di truffa si consuma nel momento dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno della persona offesa, identificato in quello dell'effettiva prestazione del bene economico da parte della vittima, con conseguente passaggio nella sfera di disponibilità del reo" (cfr. ex ceteris Cass. Sez. 2^, sent. n. 42958 del 18/11/2010, dep. 03/12/2010, Rv. 249282). Orbene, nel caso in esame il reato si è pacificamente consumato nel momento dell'accredito della somma di denaro sul conto corrente dell'imputata, mentre lo storno della somma medesima non può che essere avvenuto in un momento cronologicamente successivo (la stessa ricorrente non contesta, infatti, che l'operazione di accredito della somma non poteva più essere bloccata alla fonte). Da ciò ne consegue che avendo l'imputata avuto la disponibilità esclusiva, anche se per breve tempo, della somma di denaro sul proprio conto corrente che, come ha compiutamente dato atto la Corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata è risultata effettivamente essere stata accreditata, il reato di truffa è da considerarsi configurato nella sua forma consumata e non certo in quella tentata.
3. Con il terzo motivo di ricorso, come detto, lamenta la ricorrente l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale allorquando ha ritenuto la somma di Euro 300,00 "pacificamente non irrilevante" senza tenere in debito conto le capacità economiche della parte lesa quale è una società di capitali del peso e della rilevanza di Poste AL S.p.a..
Concorda pienamente l'odierno Collegio con la decisione assunta dalla Corte territoriale sul punto che, anche facendo riferimento ad una recente sentenza di questa Corte Suprema che in questa sede non può che essere ribadita e secondo la quale "la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante" (Cass. Sez. 2^, sent. n. 15576 del 20/12/2012, dep. 04/04/2013, Rv. 255791), ha ritenuto che tale non può considerasi un danno di 300,00 Euro. Sul punto va anche ricordato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, "al fine di accertare la tenuità del danno, bisogna verificare la sussistenza di tale carattere prima sotto il profilo oggettivo, in base al valore della "res" o della somma, e poi sotto quello soggettivo, in relazione alle condizioni economiche del soggetto passivo. Qualora però l'esito della prima considerazione sia negativo, la seconda indagine è del tutto superflua" (Cass. Sez. 3^ sent. n. 11035 del 21.10.1993, dep. 2.12.1993, rv 195944). Per l'effetto la qualità della persona offesa, una volta determinata l'insussistenza della circostanza attenuante sotto il profilo oggettivo, non viene ad assumere alcuna rilevanza.
Da ultimo anche la doglianza relativa al fatto che la Corte territoriale avrebbe errato ritenendo non concedibile la sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti penali dell'imputata la quale, per contro, risulterebbe gravata solo da due condanne a pene pecuniarie irrogate con decreti penali risulta chiaramente infondata.
In proposito deve essere ricordato che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è obbligatoria ma, per espresso dettato normativo la stessa può essere concessa se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Orbene, la Corte territoriale, con una motivazione corretta e congrua, ha negato il riconoscimento del predetto beneficio e quello delle circostanze attenuanti generiche rilevando di trovarsi in presenza "di una vicenda il cui disvalore penale appare non propriamente "bagatellare", in considerazione delle modalità articolate della condotta truffaldina posta in essere" e di una (negativa) "personalità dell'imputata, quale emerge dai recenti precedenti per furto a suo carico".
Tale motivazione è assolutamente corretta ed idonea a far comprendere gli elementi sui quali si è fondata la decisione della Corte territoriale ed a nulla rileva il fatto che non vi fosse una preclusione assoluta ex lege per la concessione del beneficio poiché "in tema di sospensione condizionale della pena, appare congruamente motivato il provvedimento che neghi la concessione di tale beneficio, evidenziando i precedenti penali relativi a reati della stessa specie e della stessa indole" (Cass. Sez. 5^, sent. n. 7582 del 05/05/1999, dep. 11/06/1999, Rv. 213775).
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2014