Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 2
In tema di sospensione condizionale della pena, appare congruamente motivato il provvedimento che neghi la concessione di tale beneficio, evidenziando i precedenti penali relativi a reati della stessa specie e della stessa indole, a nulla rilevando il fatto che, essendo stato consumato il reato con abuso di poteri inerenti una professione, l'imputato, prima della condanna, si sia ritirato dall'esercizio della stessa. (Fattispecie in tema di falso ideologico addebitato ad un notaio).
Non costituisce falso irrilevante(vale a dire falso che non ha capacità di conseguire uno scopo antigiuridico)la attestazione del notaio rogante atto di compravendita che, contrariamente al vero, affermi di aver ricevuto dal venditore la denunzia di cui all'art. 18 DPR 26.10.1972 n.643(così detta, denunzia INVIM). Ed invero, proprio ai sensi dell'art 18, il pubblico ufficiale deve acquisire contestualmente alla stipula dell'atto, la dichiarazione del venditore, allo scopo di consentire la tassazione parametrata allo incremento di valore dell'immobile, incremento che deve essere ricavato proprio dalla dichiarazione. A tanto consegue che la falsità appare idonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1999, n. 7582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7582 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 5/5/1999
1. Dott. Renato Luigi Calabrese Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N. 1016
3. Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere N. 10612/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da DI SI, nato a [...] il [...], res.te a Pordenone, in via Montereale n. 10
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 26/10/1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv.to Nereo Battello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
DI SI, Notaio in Pordenone, venne condannato, con sentenza del Tribunale di Pordenone in data 9/10/1992, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per falso materiale ed ideologico in atto pubblico di vendita immobiliare del 7/5/1984.
L'affermazione di responsabilità, nel contesto di una più ampia vicenda di circonvenzione di tale IN TT, in quanto incapace, imputabile alla condotta di terzi e, fra gli stessi, alla controparte contrattuale (acquirente) nel negozio citato, riguardò, quanto al Notaio, l'ultimo atto dispositivo del IN, raccolto presso l'ospedale in cui egli trovavasi ricoverato per gravissima malattia, che lo avrebbe poi condotto rapidamente a morte;
il falso materiale, più precisamente, venne individuato nelle alterazioni mediante addizioni all'atto pubblico, successive alla sottoscrizione delle parti, ed il falso ideologico, invece, nell'attestazione notarile di aver ricevuto dal venditore le dichiarazioni narrative e di volontà" e la denuncia di cui all'art. 168 DPR 26/10/1972 n. 643 (c.d. denuncia INVIM).
Sul gravame del P.M. in ordine alle pronunce assolutorie che, per altri addebiti, avevano riguardato il DI ed i coimputati, nonché di tutti costoro quanto alle condanne, la Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 26/10/1998, assolse il DI, per la parte che qui interessa, dal reato di falso materiale "perché il fatto non sussiste", rideterminando la pena, per il residuo addebito di falso ideologico, in mesi otto di reclusione, oltre pena accessoria (pene tutte, principale ed accessoria, condonate). L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, chiedendone l'annullamento per: 1) illogicità della motivazione, nonché travisamento in ordine al fatto costitutivo dell'asserito falso ideologico;
2) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento al sistema normativo dell'INVIM; 3) erronea applicazione della legge penale quanto al dolo del ritenuto falso ideologico;
4) difetto di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.
All'odierna pubblica udienza, il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore del ricorrente ha invece concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
Lo stesso, infatti, torna a prospettare (come risulta dal testo della impugnata sentenza) la tesi che, previo frazionamento della denuncia INVIM nelle due parti documentali di cui si compone, attribuisce rilevanza, per le finalità proprie dello incombente, alla sola seconda parte della dichiarazione, costituita dagli intercalari predisposti dall'Erario e rappresentativa dei dati e dei valori dell'immobile oggetto della vendita;
per ricavarne, quindi, l'ininfluenza della non veridica attestazione di ricezione della prima parte.
Orbene, detta prospettazione è, anzitutto, assolutamente arbitraria, poiché la c.d. denuncia INVIM, in realtà, adempie all'obbligo di portare a conoscenza dell'amministrazione finanziaria, fornendo l'indicazione del soggetto passivo del rapporto di imposta e tutti gli elementi necessari alla determinazione dell'imponibile, onde consentire all'ufficio di procedere alla liquidazione del tributo;
la vera e propria denuncia del trasferimento del diritto di proprietà, che compone la prima parte della dichiarazione, non ha vita autonoma e, invece, si completa necessariamente dei c.d. intercalari, rappresentativi di ogni dato di valore indispensabile alla corretta applicazione della pretesa tributaria.
Ma, di più, la detta prospettazione, in concreto, non è neppure congruente rispetto a quanto in fatto accertato, poiché il Notaio ha attestato non già di aver ricevuto gli intercalari, bensì la intera dichiarazione, che è composta anche del frontespizio e della parte finale, sulle quali (come verificato) sono risultate apposte firme apocrife, non riferibili "palesemente" al venditore denunciante, pure ulteriormente "confermata" dalla riproduzione, in rogito, di dichiarazione narrativa in tal senso.
Il secondo motivo di ricorso ripropone l'assunto del falso c.d. irrilevante.
Si sostiene, infatti, che il sistema normativo dell'INVIM garantisce comunque il pagamento del debito della relativa imposta, in ipotesi di omessa dichiarazione del venditore, prevedendo un obbligo tributario sussidiario e concorrente del Notaio, facultizzato poi alla rivalsa verso il venditore.
La tesi è, dunque, che sarebbe assolutamente indifferente, alle finalità proprie dello incombente, la falsa attestazione notarile di ricezione della denuncia da parte del venditore, assolvendo alle esigenze tributarie la successiva produzione della stessa, e così di fatto restando pur sempre consentita l'identificazione del soggetto direttamente (ed immediatamente) tenuto al pagamento dell'imposta;
l'attestazione, dunque, si ridurrebbe a niente più che ad una clausola di stile che potrebbe, a questo punto, anche essere totalmente pretermessa, senza il minimo pregiudizio per l'adempimento di natura fiscale.
Il motivo non è fondato.
Premesso, infatti, che il motivo "ammette", in tal modo, la falsità dell'attestazione notarile di ricezione della denuncia INVIM da parte del venditore, e che è incontestabile come il mendacio abbia realizzato un vero falso ideologico, esso investendo circostanze cadenti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale, il concetto di falso irrilevante non è sicuramente pertinente al caso di specie.
Ed invero, in tema di falso ideologico, il concetto in parola trova applicazione nella ipotesi in cui la falsità si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato alla genuinità dell'atto, e cioè quando non abbia capacità di conseguire uno scopo antigiuridico ed appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio.
Sarebbe già di per sè sufficiente, a tal fine, il richiamo (espressamente contenuto nella pronuncia di primo grado) alla previsione, in comma 5 dell'art. 23 DPR 26/10/1972 n. 643, di una sanzione pecuniaria a carico del Notaio che ometta di richiedere al venditore la denuncia INVIM ovvero di produrla, condotte ugualmente punite (come reso dalla indicazione disgiuntiva dei due obblighi), per evincerne che l'attestazione non è vuota clausola di stile ma, viceversa, responsabilizza il pubblico ufficiale ad acquisire contestualmente alla stipula dell'atto la dichiarazione, necessaria per la tassazione, parametrata all'incremento di valore dello immobile ricavabile sulla base della dichiarazione stessa. Sotto questo primo profilo, quindi, deve escludersi che la falsità in esame sia irrilevante, dovendosele riconoscere, per la forza probante dell'atto pubblico, la capacità di eludere un preciso obbligo di legge, imposto autonomamente al notaio, ed espressamente sanzionato.
Ma, ulteriormente, non può negarsi che l'attestazione notarile in esame assolve alla duplice funzione di consentire all'Ufficio di individuare il reale debitore di imposta e di avere per certa la genuinità delle dichiarazioni relative ai dati identificativi del bene ed al suo incremento di valore.
L'obbligo della dichiarazione, ex comma 1 dell'art. 18 DPR n. 643 del 1972, è proprio del venditore, e la certezza, attestata dal notaio in atto fidefaciente, che quegli vi abbia in sua presenza provveduto, consente all'Ufficio l'esatta determinazione dell'imposta e, quindi, la corretta azione della pretesa tributaria;
la falsa attestazione che la denuncia sia pervenuta dal venditore è dunque capace di alterare la disciplina regolatrice del meccanismo di liquidazione del tributo e del correlativo adempimento dell'obbligo dell'alienante, ovvero di incidervi concretamente, ne' la dichiarazione, da richiedersi obbligatoriamente in sede di rogito del trasferimento immobiliare, è surrogabile con la sussidiaria e succedanea responsabilità del Notaio, comunque tenuto al pagamento dell'imposta (art. 5 del detto DPR), poiché questa è corrisposta sulla base degli elementi rappresentati in dichiarazione che, non proveniente dal venditore, si presenta come sostanzialmente priva di attendibilità per difetto di genuinità dei dati identificativi e dei valori di calcolo, conoscibili unicamente dall'obbligato ex lege. Ovviamente, non ha nella specie alcun rilievo che la dichiarazione prodotta all'Ufficio abbia superato l'accertamento fiscale, bastando al perfezionarsi del falso il mero pericolo di attentato al bene protetto, dato dalla fidefacienza dell'atto pubblico e dalla garanzia di veridicità del medesimo.
Il terzo motivo, con cui si deduce erronea valutazione dell'elemento psicologico del falso ideologico, è del pari infondato. Sul punto, infatti, la sentenza ha esattamente colto l'elemento soggettivo nella volontarietà dell'evento, quale conseguenza dell'azione cosciente e volontaria;
in tali termini, risulta perfettamente individuato il dolo del reato in esame, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali l'imputato si è determinato ad agire.
L'individuazione di una consapevolezza piena, e cioè assoluta, della falsità come espressa nel contesto del tipico atto traslativo, assicura, del resto, che la stessa è stata considerata sicuramente comprensiva della illiceità dell'operato, in ragione della rilevanza giuridica dell'attestazione non veridica.
Infondato, da ultimo, è il quarto motivo di ricorso che censura di illogicità il giudizio prognostico sfavorevole in punto alla sospensione della pena.
In termini sintetici, e tuttavia adeguati, il giudice del merito ha formulato, infatti, la prognosi di cui all'art. 164 C.P., non ricorrendo a ragioni estranee all'ordinamento dell'istituto, bensì utilizzando i criteri ad esso propri e richiamati all'art. 133 C.P., tra cui, appunto, è quello riferito ai precedenti penali, nella specie relativi a reati della stessa specie o della stessa indole. L'osservazione del ricorrente che mai potrà ripetersi in futuro un falso in atto pubblico, atteso che egli si è ritirato dalla professione, non rende illogica la valutazione negativa in sentenza, poiché la prognosi, proprio in relazione ad episodi criminosi ritenuti significativi, ha riguardato una generale proclività al falso, cui non è dunque assolutamente incompatibile il ritiro dalla professione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con il carico al ricorrente delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1999