Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1999, n. 7582
CASS
Sentenza 5 maggio 1999

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In tema di sospensione condizionale della pena, appare congruamente motivato il provvedimento che neghi la concessione di tale beneficio, evidenziando i precedenti penali relativi a reati della stessa specie e della stessa indole, a nulla rilevando il fatto che, essendo stato consumato il reato con abuso di poteri inerenti una professione, l'imputato, prima della condanna, si sia ritirato dall'esercizio della stessa. (Fattispecie in tema di falso ideologico addebitato ad un notaio).

Non costituisce falso irrilevante(vale a dire falso che non ha capacità di conseguire uno scopo antigiuridico)la attestazione del notaio rogante atto di compravendita che, contrariamente al vero, affermi di aver ricevuto dal venditore la denunzia di cui all'art. 18 DPR 26.10.1972 n.643(così detta, denunzia INVIM). Ed invero, proprio ai sensi dell'art 18, il pubblico ufficiale deve acquisire contestualmente alla stipula dell'atto, la dichiarazione del venditore, allo scopo di consentire la tassazione parametrata allo incremento di valore dell'immobile, incremento che deve essere ricavato proprio dalla dichiarazione. A tanto consegue che la falsità appare idonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1999, n. 7582
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7582
    Data del deposito : 5 maggio 1999

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