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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/12/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3081/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3081/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 commissario liquidatore, con il patrocinio dell'avv. CORRADI ALESSANDRO
ATTORE/I - OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZONI MAURIZIO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 588/2022, emesso in data 5 maggio 2022 (RG 902/2022), notificato il 27.6.2022.
Citazione in opposizione notificata il 6.9.2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente: accertare e dichiarare la nullità e/o privare di effetti decreto ingiuntivo n. 588/2022 del 5 maggio 2022, emesso all'esito del ricorso monitorio iscritto n. 902/2022 R.G. Tribunale di Ragusa, nella persona della Dott.ssa Rosanna Scollo e notificato mezzo pec in data 27.06.2022, per assenza dei presupposti per la sua concessione, per tutte le ragioni esposte in seno ai punti nn. 1, 2 e 3, della presente opposizione…
Parte opposta: previa eventuale riqualificazione del ricorso per decreto ingiuntivo in domanda di ammissione al passivo e, occorrendo, previa trasmissione degli atti al Tribunale Fallimentare per l'iscrizione del procedimento quale opposizione allo stato passivo, respingere l'opposizione ed ogni domanda ed eccezione avanzata dell'opponente, e per l'effetto, confermare il decreto opposto e, in ogni caso,
pagina 1 di 3 ammettere al passivo del CP_1 Parte_1
per l'importo ingiunto
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Il opponente è in liquidazione coatta amministrativa dal 1991 (vds. visura camerale in atti). Parte_1
Pacificamente si tratta di crediti prededucibili, ancorchè contestati, in quanto sorti sulla base di un contratto e di forniture del 2020, avvenute in favore del in LCA. La parte opposta non nega Parte_1 trattarsi di debiti di massa, sorti in ragione della procedura, ma ritiene che non sarebbero soggetti all'accertamento amministrativo, ma a quello della sede giurisdizionale ordinaria.
Una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare;
pertanto, come nella procedura fallimentare, i crediti prededucibili non possono farsi valere con le forme ordinarie, essendo applicabili le norme sulla formazione del passivo, con la conseguenza che dopo il deposito dello stato passivo il creditore in prededuzione, il cui credito sia stato escluso dal commissario liquidatore, dovrà proporre opposizione, mentre il creditore il cui credito non sia stato preso in considerazione dovrà proporre domanda di insinuazione tardiva (nella specie, in applicazione di tale principio, Cass. 553/2001 ha cassato senza rinvio la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo emanato a favore di perito che aveva operato per conto del liquidatore).
Una volta aperta la procedura di LCA, ogni diritto di credito, ivi compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui all'art. 201, che richiama anche la L. Fall., artt. 52, 207 e 209, con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare. La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori. La regola dell'assoggettamento a concorso formale di "ogni credito", dettata dalla L. Fall., art. 52, con nesso di strumentale e complementarità rispetto al divieto delle azioni esecutive individuali, L. Fall., ex art. 51, non consente la proposizione in sede ordinaria di azione di condanna o anche di accertamento, prodromica ad azione di condanna, perché "nessuna fattispecie satisfattoria di posizioni creditorie particolari, incidente con effetto depauperatorio sul patrimonio del fallito vincolato al soddisfacimento paritetico dei creditori... può legittimamente trovare luogo al di fuori del concorso" (così Cass. 11379/1998). Anche le Sezioni unite, nella pronuncia 16429/2002, si sono espresse nel senso di ritenere che il credito di lavoro derivante dal rapporto sorto successivamente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ex D.L. n. 26 del 1979, conv. con modificazioni, nella L. n. 95 del 1979, ancorché goda del trattamento di prededuzione, deve essere fatto valere secondo il procedimento di formazione dello stato passivo, per l'accertamento dei crediti in posizione di concorso, e non già nelle forme ordinarie;
ne' tale interpretazione si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., non perdendo, chi si assume titolare di un credito in prededuzione non ammesso ne' il proprio diritto ne' la tutela giurisdizionale, potendo fare opposizione L. Fall., ex art. 98, richiamato dalla L. Fall., art.209, applicabile del D.L. n. 26 del 1979, ex art. 1, comma 6 (Cass. 339/2013).
La domanda subordinata non può pertanto trovare accoglimento, perché la domanda di insinuazione al passivo del credito, che va rivolta al curatore o al commissario liquidatore, non può essere sostituita dal ricorso monitorio, rivolto al giudice.
La domanda proposta nelle forme ordinarie (nella specie, con ricorso per decreto ingiuntivo) è pertanto pagina 2 di 3 improponibile, in quanto affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui (e della sede giurisdizionale dinanzi alla quale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: revoca il decreto ingiuntivo n. 588/2022, emesso in data 5 maggio 2022 (RG 902/2022), notificato il 27.6.2022; condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 (compresi esborsi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 11/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3081/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 commissario liquidatore, con il patrocinio dell'avv. CORRADI ALESSANDRO
ATTORE/I - OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZONI MAURIZIO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 588/2022, emesso in data 5 maggio 2022 (RG 902/2022), notificato il 27.6.2022.
Citazione in opposizione notificata il 6.9.2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente: accertare e dichiarare la nullità e/o privare di effetti decreto ingiuntivo n. 588/2022 del 5 maggio 2022, emesso all'esito del ricorso monitorio iscritto n. 902/2022 R.G. Tribunale di Ragusa, nella persona della Dott.ssa Rosanna Scollo e notificato mezzo pec in data 27.06.2022, per assenza dei presupposti per la sua concessione, per tutte le ragioni esposte in seno ai punti nn. 1, 2 e 3, della presente opposizione…
Parte opposta: previa eventuale riqualificazione del ricorso per decreto ingiuntivo in domanda di ammissione al passivo e, occorrendo, previa trasmissione degli atti al Tribunale Fallimentare per l'iscrizione del procedimento quale opposizione allo stato passivo, respingere l'opposizione ed ogni domanda ed eccezione avanzata dell'opponente, e per l'effetto, confermare il decreto opposto e, in ogni caso,
pagina 1 di 3 ammettere al passivo del CP_1 Parte_1
per l'importo ingiunto
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Il opponente è in liquidazione coatta amministrativa dal 1991 (vds. visura camerale in atti). Parte_1
Pacificamente si tratta di crediti prededucibili, ancorchè contestati, in quanto sorti sulla base di un contratto e di forniture del 2020, avvenute in favore del in LCA. La parte opposta non nega Parte_1 trattarsi di debiti di massa, sorti in ragione della procedura, ma ritiene che non sarebbero soggetti all'accertamento amministrativo, ma a quello della sede giurisdizionale ordinaria.
Una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52 - 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare;
pertanto, come nella procedura fallimentare, i crediti prededucibili non possono farsi valere con le forme ordinarie, essendo applicabili le norme sulla formazione del passivo, con la conseguenza che dopo il deposito dello stato passivo il creditore in prededuzione, il cui credito sia stato escluso dal commissario liquidatore, dovrà proporre opposizione, mentre il creditore il cui credito non sia stato preso in considerazione dovrà proporre domanda di insinuazione tardiva (nella specie, in applicazione di tale principio, Cass. 553/2001 ha cassato senza rinvio la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo emanato a favore di perito che aveva operato per conto del liquidatore).
Una volta aperta la procedura di LCA, ogni diritto di credito, ivi compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui all'art. 201, che richiama anche la L. Fall., artt. 52, 207 e 209, con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare. La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori. La regola dell'assoggettamento a concorso formale di "ogni credito", dettata dalla L. Fall., art. 52, con nesso di strumentale e complementarità rispetto al divieto delle azioni esecutive individuali, L. Fall., ex art. 51, non consente la proposizione in sede ordinaria di azione di condanna o anche di accertamento, prodromica ad azione di condanna, perché "nessuna fattispecie satisfattoria di posizioni creditorie particolari, incidente con effetto depauperatorio sul patrimonio del fallito vincolato al soddisfacimento paritetico dei creditori... può legittimamente trovare luogo al di fuori del concorso" (così Cass. 11379/1998). Anche le Sezioni unite, nella pronuncia 16429/2002, si sono espresse nel senso di ritenere che il credito di lavoro derivante dal rapporto sorto successivamente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ex D.L. n. 26 del 1979, conv. con modificazioni, nella L. n. 95 del 1979, ancorché goda del trattamento di prededuzione, deve essere fatto valere secondo il procedimento di formazione dello stato passivo, per l'accertamento dei crediti in posizione di concorso, e non già nelle forme ordinarie;
ne' tale interpretazione si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., non perdendo, chi si assume titolare di un credito in prededuzione non ammesso ne' il proprio diritto ne' la tutela giurisdizionale, potendo fare opposizione L. Fall., ex art. 98, richiamato dalla L. Fall., art.209, applicabile del D.L. n. 26 del 1979, ex art. 1, comma 6 (Cass. 339/2013).
La domanda subordinata non può pertanto trovare accoglimento, perché la domanda di insinuazione al passivo del credito, che va rivolta al curatore o al commissario liquidatore, non può essere sostituita dal ricorso monitorio, rivolto al giudice.
La domanda proposta nelle forme ordinarie (nella specie, con ricorso per decreto ingiuntivo) è pertanto pagina 2 di 3 improponibile, in quanto affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui (e della sede giurisdizionale dinanzi alla quale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: revoca il decreto ingiuntivo n. 588/2022, emesso in data 5 maggio 2022 (RG 902/2022), notificato il 27.6.2022; condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 (compresi esborsi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 11/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3